Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-03-2011) 07-04-2011, n. 14014

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 20 aprile 2010, depositata in cancelleria il 3 maggio 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava l’appello avanzato nell’interesse di C.V. avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Napoli con la quale, dichiarata l’abitualità ai sensi dell’art. 103 c.p., previa dichiarazione del C. di persona socialmente pericolosa, applicava allo stesso la misura di sicurezza della casa di lavoro per anni due.

2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il C. chiedendone l’annullamento per i seguenti profili:

a) violazione dell’art. 178 c.p.p., con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), e violazione dei diritti di difesa;

ancorchè il C. avesse potuto presenziare alla prima udienza del 23 novembre 2009 davanti al Magistrato di Sorveglianza avendo ottenuto l’autorizzazione ad abbandonare la comunità Arcobaleno presso cui trovavasi agli arresti domiciliari, altrettanto non aveva potuto fare all’udienza di prosieguo del procedimento del primo febbraio 2010, alla quale la trattazione era stata dal giudice rinviata per esigenze istruttorie, posto che il richiedente, in data 24 dicembre 2009, era stato trasferito, in forza del provvedimento di unificazione pene concorrenti del Pubblico Ministero di Milano 10 febbraio 2010 (per espiazione della pena di anni otto e mesi sette di reclusione) presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere. Nonostante il ricorrente avesse fatto presente della pendenza del giudizio alla Polizia Penitenziaria non gli era stato consentito di presenziare;

b) mancanza e contraddittorietà e illogicità della motivazione, nullità dell’ordinanza in relazione alla sussistenza dei requisiti di legge; il giudice ha fatto riferimento a una serie di denunce per rapine commesse nella zona di (OMISSIS) per le quali il C. non è mai stato oggetto di indagini, così come è del tutto insufficiente il recepimento acritico da parte del giudicante delle acquisite informative di polizia giudiziaria, anche in punto di intraneità dell’odierno ricorrente a contesti criminali associativi (non suffragati dalle informazioni del Questore di Napoli e del Commissariato Polstato di Giugliano) non dovendo invero tali fatti necessariamente comportare un valido giudizio di attuale pericolosità del soggetto. Nè ha tenuto conto il giudice delle condizioni di tossico-dipendenza del prefato come causale delle condanne per i reati da lui commessi che sono in questo senso, tipici del suo status.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

3.1 – Il primo motivo di ricorso, in particolare, è infondato e va respinto. Occorre per vero rilevare che al momento della decisione da parte del giudice di sorveglianza non risultava dagli atti processuali, la cui disamina in questa sede è consentita per la natura della eccezione sollevata in conseguenza della quale questa Corte di legittimità è giudice del fatto, l’intervenuta carcerazione del C. nelle more della celebrazione della seconda udienza; sarebbe stato per vero onere del prefato notiziare sul punto il giudice perchè venissero prese le determinazioni del caso atteso che quest’ultimo aveva contezza delle sole condizioni del richiedente di arrestato domiciliarmente. La detenzione risultava pertanto ignota all’ufficio, nè altrimenti comunicata dall’interessato o dal suo difensore, tanto è vero che, nel provvedimento gravato, il C. viene indicato come detenuto, appunto, agli arresti domiciliari. Della circostanza che il ricorrente abbia avvisato la polizia penitenziaria (peraltro il prefato, a suo dire, avrebbe avvisato solo quest’ultima che è insuscettibile di per sè di prendere decisioni in subiecta materia) non vi è prova, neppure in punto di tempestività del rilievo.

Sulla questione (della esistenza di un onere di notiziare l’autorità giudiziaria procedente che potrebbe non essere al corrente dello status detentionis dell’interessato) si è già espressa questa Corte di legittimità, ancorchè in relazione al giudizio di cognizione, avendo espresso un principio tuttavia applicabile al procedimento di sorveglianza: in tema di impedimento a comparire, può legittimamente procedersi in contumacia dell’imputato, detenuto per altra causa, allorchè tale condizione non risulti dagli atti, sia sconosciuta al giudice e l’imputato, pur potendo, non si sia attivato, con un minimo di diligenza, per comunicarla, posto che l’impossibilità oggettiva a comparire, per essere rilevante, implica l’irresistibilità dell’ostacolo e la prova che l’interessato ha tenuto un comportamento adeguato all’intenzione di superarlo (Cass., Sez. 4,12 ottobre 2006, n. 40292, Lo Staino, rv. 235418).

3.2 – Il secondo motivo di gravame è invece manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

3.2.1 – Nel caso di declaratoria di delinquenza abituale, l’applicazione della misura di sicurezza deve essere ordinata previo accertamento che colui che ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa e ciò perchè la L. 10 ottobre 1986, n. 663, art. 31 ha abrogato l’art. 204 c.p. (pericolosità sociale presunta) (v. Cass., Sez. 2, 11 maggio 1987, n. 8781, rv. 176471).

Dall’interpretazione letterale dell’art. 216 c.p. si desume in maniera chiara ed univoca che, nei confronti di un soggetto che sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, e di cui sia stata accertata la perdurante pericolosità sociale, è obbligatoria l’assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro. La misura trova la sua giustificazione nell’accertata pericolosità sociale del condannato, la cui valutazione è compito specifico ed esclusivo del giudice di merito il quale deve tener conto ai predetti fini, del fatto – reato, nella sua obbiettività e in ogni suo elemento, principale ed accessorio (Cass., Sez. 4, 23 novembre 1988, n. 535, rv. 180195).

3.2.2. – Tanto premesso si osserva che le sollecitazioni difensive mirano a ottenere un nuovo esame del contesto valutativo espresso dal Tribunale con motivazione congrua e logica in ottemperanza dei principi di diritto più sopra espressi. In particolare è stato posto in evidenza dal giudice che la pericolosità del soggetto discendeva dalle innumerevoli denunce di cui è stato fatto segno (che per la natura e tipologia di reati commessi non possono essere spiegati con la sola tossicodipendenza del soggetto che comunque non ne diminuirebbero la valenza negativa), ma anche dalle informative di polizia giudiziaria acquisite che hanno delineato per il C. una personalità proclive a delinquere anche grazie alla radicazione del prefato nell’ambito criminale, anche organizzato, cui fa riferimento.

4. – Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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