Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-03-2011) 07-04-2011, n. 13835

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.V., indagato in ordine al reato di rapina di un telefono cellulare e di una mini torcia e di lesioni personali in danno del cittadino (OMISSIS) G.M.R. ( art. 628 c.p.), ricorre avverso l’ordinanza de Tribunale del Riesame di Catania in data 29 ottobre 2010 che ha rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza del Gip dello stesso tribunale in data 9 ottobre 2010 che ha imposto la custodia cautelare in carcere.

Deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non essendo stata effettuata alcuna costrizione o violenza al turista irlandese che spontaneamente si diresse ed entrò nel casolare ove erano gli altri rumeni; nè violenza alla persona fu esercitata al momento dell’impossessamento del telefonino che fu preso dalle mani dell’uomo, mentre "il pestaggio" di cui al capo di accusa fu conseguenza della "esigenza difensiva degli indagati di fronte al comportamento tenuto dal turista all’atto di puntare loro contro un coltello".

Con altro motivo deduce gli stessi vizi della decisione con riferimento alla sussistenza di esigenze cautelari in difetto di elementi specifici evidenzianti il pericolo di reiterazione di analoghi delitti, tali non essendo la gravita dei fatti e l’assenza di attività lavorativa. Lamenta la mancata considerazione del suo stato di persona incensurata e l’adozione di misura cautelare meno afflittiva. Il primo motivo di ricorso si sostanzia in una mera negativa motivazionale di un accertamento indiziario non illogicamente verificato dal giudice del riesame. Nel giudizio di cassazione deve essere accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito nel rispetto delle norme processuali e sostanziali. Ai sensi del disposto di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De Francesco). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone).

In conclusione il controllo di legittimità sui punti devoluti rimane circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;

2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. 6, 25.5.95 n. 2146, depositata 16.6.95, rv. 201840).

Nella concreta fattispecie il giudice del riesame ha non illogicamente considerato quali elementi indizianti di reato le dichiarazioni della parte offesa ed il rinvenimento da parte dei Carabinieri di quanto sottratto rinvenuto all’interno del rudere ove era stato attratto l’irlandese. I giudici hanno debitamente qualificato il fatto dal momento che in fatto è rimasto accertato che l’impossessamento del cellulare è avvenuto contro la volontà del proprietario con l’uso di violenza esercitata nello stesso contesto temporale e di dinamica di condotta. Anche i motivi di gravame concernenti le esigenze cautelari, genericamente avanzati con una mera negativa, sono manifestamente infondati avendo il tribunale debitamente considerato con riferimento alla sussistenza del pericolo di reiterazione di analoghe condotte la estrema violenza esercitata in più riprese gratuitamente conto la vittima. Tanto è conforme al principio di legittimità che statuisce che ai fini della configurabilità dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato previsto dall’art. 274 c.p.p., lett. C), gli elementi di cautela possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, in quanto la valutazione negativa della personalità dell’indagato può desumersi tenendo presenti i criteri stabiliti dall’art. 133 c.p..

L’attribuzione alle medesime modalità e circostanze di una duplice valenza sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto sia sotto quello dell’apprezzamento della capacità a delinquere discende dalla considerazione che la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell’agente e l’attualità delle esigenze (Cass. 3, 23.4.04 ud. 18.3.04, rv. 228882; Cass. 6, 6.6.02 n. 22121, c.c. 20.2.02, rv. 222242).

Tale dato è stato non illogicamente considerato decisivo anche per persona incensurata nel nostro Stato, non essendo illogico che l’entità dei fatti dimostra una personalità negativa indipendentemente dai precedenti giudiziari, anche ai fini della valutazione di minori misure cautelari idonee ad evitare la reiterazione di delitti.

L’impugnazione è pertanto inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro mille.

Inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, che copia della stessa sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal cit. art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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