Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 07-07-2010, n. 16034 CASSAZIONE CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso alla Corte di Cassazione ex art. 111 Cost., u.c., proposto contro il Consiglio Superiore della Magistratura e nei confronti di M.C.F., L.M.G., V.U., D.M.G., C.S., D.N.L. F., D.R.G., A.G., R. B. ha impugnato la sentenza del Consiglio di Stato del 17 novembre – 18 dicembre 2009 con la quale detto giudice ha respinto l’appello avverso la sentenza n. 5064/2009 con la quale il T.A.R. Lazio aveva respinto il ricorso del R.B. avverso i verbali e la delibera di conferimento delle funzioni direttive superiori di presidente di sezione della Corte di Cassazione ai summenzionati magistrati. Il ricorrente ha anche depositato memoria.

Motivi della decisione

Il ricorrente lamenta: omesso esercizio della giurisdizione da parte del Consiglio di Stato in s.g., sezione 4^, con riferimento alla propria decisione n. 8368/2009 – Violazione e falsa applicazione dei disposti costituzionali di cui agli artt. 24,97, 101, 103, 111 e 113 – (art. 111 Cost., u.c.).

Deduce il ricorrente che detta sentenza del Consiglio di Stato sarebbe l’effetto di una illegittima omissione della funzione giurisdizionale in sede di appello; che egli, nell’impugnare gli atti e i provvedimenti illegittimamente adottati dal C.S.M. nella procedura valutativa per il conferimento dell’ufficio direttivo superiore di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, aveva censurato sotto più profili l’operato dell’organo di autogoverno, riferendosi in particolar modo alla illegittima comparazione che era stata fatta tra egli stesso e tutti gli altri candidati, che all’esito della procedura erano risultati "prevalenti" quanto ad idoneità complessiva, e ciò in maniera oltremodo arbitraria quanto illogica ed irragionevole; che la impugnata decisione non avrebbe considerato detta censura relativamente alla posizione di taluni controinteressati: C., D.N., D.R. e A., che, pur essendo stati regolarmente evocati in giudizio, erano rimasti contumaci; che detta omissione costituirebbe mancato esercizio della funzione giurisdizionale che il Consiglio di Stato è deputato primariamente a svolgere; che omettendo di esercitare sul punto la propria funzione giurisdizionale il Consiglio di Stato avrebbe violato principi, dai quali sarebbe permeata tutta la Carta Costituzionale e, precisamente, il diritto di difesa di cui all’art. 24, nonchè i principi di cui agli artt. 97, 101, 103, 111 e 113, ponendo così i presupposti per l’applicabilità dell’art. 111 Cost.;

che sarebbe stata imprescindibile la considerazione critica della posizione del Cons. R.B. rispetto a tutti gli altri candidati, con la conseguenza che l’avere omesso tale considerazione, sotto il profilo formale dell’esercizio giurisdizionale, avrebbe di fatto negato al ricorrente un "giusto processo" ai sensi dell’art. 111 Cost.. Il ricorso è inammissibile.

Osserva il collegio che l’art. 111 Cost. dispone: al comma 1, che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge ed, al comma 2, che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale e che la legge ne assicura la ragionevole durata.

Come è dato rilevare dal tenore delle riportate disposizioni, perchè un processo possa ritenersi giusto è necessario che vengano rispettati il diritto di difesa di tutte le parti ed il principio del contraddittorio e che il processo si svolga dinanzi ad un giudice terzo, il che richiede che sia precostituito per legge, ed imparziale, vale a dire estraneo alla vicenda sottoposta al suo giudizio e che si trovi in condizione di poterla esaminare senza essere fuorviato da situazioni particolari o rapporti personali che potrebbero nuocere alla imparzialità del giudizio.

La sussistenza di dette condizioni, perchè un processo possa essere ritenuto giusto, attengono all’esercizio in concreto della giurisdizione nel singolo processo, ma non riguardano i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice ordinario o dei giudici speciali. Pertanto non si può invocare la violazione dei principi del giusto processo, che riguardano il modo di esercizio della giurisdizione, per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice chiamato a decidere una determinata controversia, che sussiste soltanto qualora il giudice abbia superato limiti esterni della stessa. Questa Suprema Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui il controllo di legittimità riservato alla Corte di cassazione sulle pronunce giurisdizionali del Consiglio di Stato è limitato all’accertamento dell’eventuale sconfinamento dai limiti esterni della propria giurisdizione da parte del massimo organo di giustizia amministrativa, restando, per converso, escluso ogni sindacato sui limiti interni di tale giurisdizione (cfr. per tutte, tra le molte: Cass. sez. un. n. 17099 del 2003). Nel caso che ne occupa il ricorrente lamenta il vizio di omesso esame di una censura con la quale, pur prospettandosi un rifiuto di esercizio della giurisdizione, in realtà si vuole provocare il (non ammissibile) sindacato della Suprema Corte sulla sussistenza di un "error in iudicando" (cfr. tra le molte: Cass. sez. un. n. 8882 del 2005; Cass. sez. un. n. 14211 del 2005; Cass. sez. un. n. 1853 del 2009 secondo cui il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato, con il quale si deduce l’omessa pronuncia su una domanda, può integrare motivo inerente alla giurisdizione solo se il rifiuto della giurisdizione è giustificato dalla ritenuta estraneità della domanda alle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo, non quando si prospettino come omissioni dell’esercizio del potere giurisdizionale errori "in iudicando" o "in procedendo").

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza alcuna pronuncia sulle spese non essendosi le controparti difese dinanzi a questa Suprema Corte.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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