Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-03-2011) 08-04-2011, n. 14057

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 27/5/2010, la Corte di appello di Bologna, confermava la sentenza del Gup presso il Tribunale di Bologna, in data 13/10/2009, che aveva condannato J.H. alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 800,00 di multa per il reato di rapina aggravata.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di trattamento sanzionatorio e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo equa la pena inflitta Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame.

Con il primo motivo deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 178 179 c.p.p..

Al riguardo si duole di non aver potuto partecipare all’udienza non avendo la Corte d’appello disposto la sua traduzione, malgrado egli avesse tempestivamente notiziato la Corte (in data 25/5/2010) del suo stato di detenzione, dichiarando di voler presenziare all’udienza.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge, in relazione all’art. 62 c.p., n. 4), artt. 62 bis e 133 c.p., dolendosi della mancata concessione dell’attenuante del fatto di speciale tenuità e delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza.
Motivi della decisione

E’ fondato il primo motivo di ricorso.

Risulta dagli atti che l’imputato, tratto in arresto dopo essere evaso dagli arresti domiciliari, ha chiesto di voler presenziare alla celebrazione dell’udienza in Camera di consiglio con dichiarazione resa all’Ufficio matricola del carcere in data 22 maggio 2010.

Il fatto che tale dichiarazione non sia stata tempestivamente trasmessa alla Corte d’appello, non può risolversi in un pregiudizio per il diritto dell’imputato all’intervento nel processo. Nella fattispecie, pertanto, si è determinata la nullità prevista dall’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. C), poichè – a cagione della tardiva trasmisisone della sua richiesta – è stato impedito all’imputato l’esercizio del diritto di essere presente al dibattimento e di svolgervi le proprie difese; nullità che investe anche gli atti successivi, ivi compresa la sentenza (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9721 del 24/06/1992 Ud. (dep. 08/10/1992) Rv. 19189;

Sez. 4, Sentenza n. 19733 del 19/03/2009 Ud. (dep. 08/05/2009) Rv.

243965).

Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna per nuovo giudizio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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