Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-01-2011) 08-04-2011, n. 14075 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Catanzaro con decreto del 14.5.2010 rigettava il ricorso del C.M. avverso il decreto del Tribunale di Crotone in data 2.3.2009 con il quale veniva disposta nei confronti dello stesso la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni quattro. La Corte ricordava l’autonomia del procedimento di prevenzione da quello penale e quindi la possibilità, anche in caso di proscioglimento, di accertare la pericolosità del soggetto anche in base ad elementi distinti anche se desumibili dai medesimi fatti storici venuti in rilievo nella sentenza. Gli elementi emersi nel procedimento c.d. Ciclone dimostravano la contiguità del C. con la criminalità organizzata con frequentazioni di soggetti pregiudicati e con il coinvolgimento in episodi delittuosi.

Il C., appartenente al clan di I.G., dopo l’arresto di questi aveva iniziato a programmare la costituzione di un nuovo gruppo criminale dimostrando quindi la sua pericolosità sociale.

Ricorre il C. che allega il contrasto della motivazione con gli atti processuali richiamati. L’unico pregiudicato che emergeva aver frequentato era Co.Pi. suo cugino. I precedenti veri e propri si limitavano ad una sentenza di patteggiamento in materia di armi. Quanto ascritto in sentenza al C. e cioè la programmazione di un nuovo gruppo criminale in realtà riguardava il fratello U..
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Va ricordato che in "tema di misure di prevenzione, la riserva del sindacato di legittimità alla violazione di legge non consente di dedurre il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), sicchè il controllo del provvedimento consiste solo nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali, imposti per l’applicazione delle singole misure e vincolanti, in assenza della quale ricorre la violazione di legge sub specie di motivazione apparente" (cass. n. 19598/2010, n. 35044/2007, n. 15107/2004).

Ciò detto, il provvedimento appare motivato in quanto si sono indicati gli elementi che sorreggono l’applicazione della misura ed in particolare i rapporti con pregiudicati ed ambienti di criminalità organizzata (del resto neppure negati nel ricorso nel quale si tende solo a configurarli come meri rapporti parentali) ed il coinvolgimento in gravi vicende delittuose. Pertanto non emergono nè sono state specificamente dedotte violazioni di legge di sorta.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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