Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con D.M. in data 21.11.2008, pubblicato in G.U. 4° serie speciale n. 93 del 28.11.2008 è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 907 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato, ai sensi dell’art. 16 della L. n. 226/2004 ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo.
La ricorrente ha partecipato alla procedura ma, con verbale del 22.09.2009, è stata riconosciuta "non idonea al servizio di Polizia" per carenza dei requisiti psico fisici previsti dal D.M. 30.06.2003 n. 198.
Con il ricorso in epigrafe, inizialmente proposto al TAR Sicilia, Catania, e poi pervenuto a questo Tar a seguito di proposizione di regolamento di competenza, ha impugnato il predetto provvedimento di non idoneità e ha prospettato i seguenti motivi di diritto:
1). Mancata e/o falsa applicazione del bando di concorso; sviamento; eccesso di potere per mancanza e/o inidoneità degli accertamenti medici sul visus posseduto dalla ricorrente; carenza di motivazione, eccesso di potere per erroneità dei presupposti e per travisamento dei fatti.
Con ord. n. 568/2009 il Tar Sicilia, Catania, al quale il ricorso è stato originariamente proposto, ha accolto la domanda incidentale di sospensione e ha ordinato un riesame.
In data 25.1.2010 si sono svolti i nuovi accertamenti che hanno acclarato l’idoneità della ricorrente.
In data 15.2.2010 la ricorrente ha depositato atto di costituzione davanti a questo TAR e, in data 25.2.1010, ha depositato atto di motivi aggiunti.
In data 24.2.2010 controparte ha depositato memoria e documenti.
Infine, la ricorrente ha depositato ultima memoria difensiva il 22.4.2010 (nella quale, tuttavia, non dà atto degli intervenuti nuovi accertamenti sanitari favorevoli).
Tanto premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto considerando che:
– con la predetta ord. n. 568/2009 il Tar Sicilia, Catania, al quale il ricorso è stato originariamente proposto, ha accolto la domanda incidentale di sospensione e ha ordinato un riesame;
– in data 25.1.2010 si sono svolti i nuovi accertamenti che hanno acclarato l’idoneità della ricorrente.
La giurisprudenza ha – pacificamente – ritenuto che i giudizi delle commissioni mediche non sono sottratti alla verifica da parte del giudice amministrativo in sede di legittimità, almeno quando si prospettino affetti da contraddittorietà o illogicità o irrazionalità o quando emerga una incompleta o non corretta assunzione dei fatti.
Peraltro, recentemente la Sezione (cfr., sentenza Tar Lazio, I ter, nn.5542/2006 e 2692/2006) ha affermato che "nel caso di concorso e di accertamenti sanitari deve essere temperata la regola per cui la legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione. In particolare, quest’ultimo può ritenersi superato qualora – a seguito di nuova verificazione disposta dal Tar – siano risultati infondati i presupposti assunti originariamente a fondamento del provvedimento di esclusione dal concorso e il nuovo esito favorevole – cui l’originario ricorrente ha partecipato in virtù di misura cautelare – può costituire elemento sostitutivo/integrativo di valutazione dell’idoneità attitudinale".
Per le dette ragioni, il ricorso e i successivi motivi aggiunti si appalesano fondati e devono essere accolti con la conseguenziale statuizione di annullamento dei provvedimenti impugnati (decreto di non idoneità e graduatoria in parte qua del concorso).
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e i successivi motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.