Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La società ricorrente ha partecipato alla gara di appalto RM 11/98, indetta dall’A. per la realizzazione dei lavori di adeguamento del Grande Raccordo Anulare di Roma – Lotto n.18/b, classificandosi al primo posto della relativa graduatoria provvisoria; tuttavia ne è stata successivamente esclusa in quanto l’offerta dalla stessa presentata essendo stata sottoposta al giudizio di anomalia era stata ritenuta inattendibile sotto il profilo economico dalla stazione appaltante.
Il suddetto provvedimento è stato impugnato presso questa Sezione che con sentenza n.866/1999 ha rigetto il gravame a tal fine proposto.
La citata sentenza è stata riformata in appello dalla decisione della Sezione IV n.4266/02, la quale ha, altresì, annullato il menzionato provvedimento di esclusione.
In esecuzione della decisione di secondo grado la resistente A. ha provveduto a sottoporre l’offerta dell’odierna istante ad un nuovo giudizio di anomalia, conclusosi con la contesta determinazione di esclusione, avverso la quale è stato dedotto il seguente ed articolato motivo di doglianza:
Violazione ed errata applicazione degli artt.21, comma 1 bis della L. n.109/1994 e 30, comma 5, della Direttiva 93/37CEE. Sviamento. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, omessa motivazione in ordine a una circostanza decisiva ai fini del provvedimento, manifesta irragionevolezza e contraddittorietà; carenza di istruttoria e di motivazione.
Sempre con il gravame in trattazione la società ricorrente ha chiesto, altresì, la condanna della resistente A. al risarcimento dei danni subito in forza della contestata deliberazione conseguenti alla mancata realizzazione dei lavori.
Si è costituita l’intimata A. contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 2.3.2011 il ricorso è stato assunto in decisione.
Nel merito deve essere osservato che:
a) la citata decisione di secondo grado aveva motivato la riforma della sentenza della Sezione richiamando l’orientamento in materia di esclusione delle offerte sospettate di anomalia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sez.VI, 27 novembre 2001, n.285286/99) secondo cui la normativa comunitaria e nazionale di riferimento deve essere interpretata nel senso di garantire una effettiva base di valutazione dell’anomalia delle offerte da svolgersi, in contraddittorio tra stazione appaltante ed impresa concorrente, successivamente all’apertura delle buste ed indipendentemente dalla giustificazioni preventivamente fornite in sede di presentazione dell’offerta;
b) la società ricorrente afferma con il primo profilo di doglianza che in sede di adozione del contestato provvedimento la stazione appaltante, ha del tutto colpevolmente ignorato il citato orientamento della Corte di Giustizia, cui si è conformata la sentenza di secondo grado, dato che quando ha richiesto all’odierna istante le precisazioni in ordine al contenuto della offerta al fine di dimostrarne l’attendibilità economica, ha fatto presente che " Ai fini della normativa vigente e delle disposizioni del procedimento concorsuale saranno ritenute inammissibili nuovi supporti documentali che non siano direttamente conseguenti ed esplicativi di quelli presentati in sede di offerta", negando, in sostanza, la presentazione e conseguentemente la rilevanza di ulteriori documenti, non collegati a quelli già prodotti in sede di giustificativi preventivi.
Ciò precisato, il Collegio sottolinea che:
1) l’operato della resistente amministrazione risulta essere in palese contrasto con quanto indicato dal citato orientamento giurisprudenziale, cui la Sezione si è conformata avendo affermato il principio (sentenza n.3619/2005) che il contraddittorio che la stazione appaltante deve instaurare con l’offerente non deve essere limitato a precisazioni e chiarimenti sui documenti già prodotti con le giustificazioni preventive, ma deve rendere possibile la presentazione di nuovi ed ulteriori ove necessari a comprovare la veridicità delle analisi giustificative allegate all’offerta;
2) la limitazione imposta dalla stazione appaltante alla società ricorrente di presentare giustificativi non autonomi e diversi rispetto a quelli precedentemente prodotti, ha illegittimamente penalizzato ab origine la suddette impresa in ordine alla possibilità di dimostrare la congruità economica della propria offerta, con conseguente illegittimità del nuovo giudizio di anomalia.
La doglianza de qua, pertanto, è suscettibile di favorevole esame con conseguente accoglimento delle proposta impugnazione e con assorbimento delle altre censure con cui è stata contestato il merito della valutazione di anomalia compiuta dalla stazione appaltante, stante il palese carattere assorbente della acclarata illegittimità.
Da rigettare allo stato è invece la proposta azione risarcitoria, atteso che non può essere escluso, stante il carattere ampiamente discrezionale dell’attività demandata alla stazione appaltante in sede di valutazione dell’anomalia di un’offerta, che il nuovo giudizio che dovrà essere formulato in merito dall’A. alla luce di quanto evidenziato dalla presente sentenza possa concludersi in senso sfavorevole alla società ricorrente.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.3460 del 2003, come in epigrafe proposto, accoglie la proposta azione impugnatoria, e, per gli effetti, annulla la gravata determinazione e rigetta l’azione risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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