Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-04-2011) 11-04-2011, n. 14247

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 24.11.2008, il Tribunale di Salerno dichiarò C.F. responsabile dei reati di cui agli artt. 380, 481 e 646 c.p., art. 61 c.p., nn. 2 e 11, unificati sotto il vincolo della continuazione e – concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti – lo condannò alla pena di anni 1 mesi 2 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.

L’imputato fu altresì condannato al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato giudizio) ed alla rifusione delle spese processuali a favore della parte civile.

Avverso tale pronunzia l’Imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Salerno, con sentenza in data 14.6.2010, confermò la decisione di primo grado e condannò l’imputato alla rifusione a favore della parte civile delle ulteriori spese di giudizio.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:

1. violazione della legge sostanziale processuale in quanto i reati di cui agli artt. 380 e 646 c.p. si sarebbero prescritti prima del decreto di citazione a giudizio in data 6.12.2007, non essendo intervenuti atti interruttivi; nessuna statuizione civile avrebbe potuto essere adottata;

2. violazione della legge processuale in relazione all’ammissione di costituzione della parte civile, dopo che era stata ritenuta inammissibile e quindi dopo la conclusione delle formalità di apertura del dibattimento.

Il ricorso è inammissibile perchè manca in esso ogni correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.

I motivi di ricorso sono sostanzialmente coincidenti con i motivi di appello e non una parola è spesa per confutare le argomentazioni del giudice di appello che ha – con dettagliata motivazione – rigettato tali motivi.

Infatti la Corte territoriale ha rilevato che al data apposta sul decreto di citazione a giudizio (6.12.2007) era erronea dal momento che l’attestazione di deposito della stessa era del 12.12.2007 e le udienze dibattimentali erano iniziate nel dicembre 2006. Alla data del deposito la prescrizione non era maturata, sicchè il decorso della stessa fu interrotto.

Quanto alla costituzione di parte civile la Corte d’appello ha rilevato che il giudice di primo grado aveva dato atto che non erano concluse le formalità di apertura del dibattimento quando comparvero le persone offese.

Nessuna argomentata critica a tali valutazioni è svolta nei motivi di ricorso.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il fatto che nessuna argomentazione sia svolta nel ricorso, in ordine alle valutazioni espresse dal giudice di appello sui vari motivi, determina l’inammissibilità del ricorso. Si richiamano in proposito le seguenti pronunzie:

– Sez. 4, sent. n. 5191 del 29.3.2000 dep. 3.5.2000 rv 216473: "E’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità".

– Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 dep. 11.10.2004 rv 230634: "E’ inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità del ricorso".

– Sez. 4, sent. n. 256 del 18.9.1997 dep. 13.1.1998 rv 210157: "E’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità".

Neppure può essere rilevata la prescrizione maturata successivamente.

Infatti, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, "l’inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per assoluta genericità delle doglianze) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta nè rilevata da quel giudice" (Cass. Sez. Un. Sent. n. 23428 del 22.3.2005 dep. 22.06.2005 rv 231164).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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