Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-04-2011) 11-04-2011, n. 14430 Pene accessorie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

uratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’indicata sentenza pronunciata il 24.11.2010 il Tribunale di Bergamo ha applicato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., all’imputato D.A. – su sua richiesta assentita dal p.m. – la pena, concessegli generiche circostanze attenuanti stimate prevalenti sulla contestata aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, di tre anni di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa per il delitto accertato l'(OMISSIS) di illecita detenzione di kg. 29,7 lordi di hashish, quantità ingente di sostanza stupefacente idonea al confezionamento di circa diecimila singole dosi per medio assuntore.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Brescia, deducendo violazione di legge ( art. 29 c.p. e art. 445 c.p.p., comma 1) con riferimento alla omessa applicazione all’imputato della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici derivante dall’entità della pena concordata dalle parti per il reato ascritto al prevenuto.

La censura delineata dal ricorrente P.G. è fondata, poichè il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare ex lege ( art. 445 c.p.p. e art. 29 c.p., comma 1) D.A. interdetto per un quinquennio dai pubblici uffici, per essergli stata applicata una pena non inferiore a tre anni di reclusione per il reato contestatogli (cfr.: Cass. Sez. 4, 14.5.2008 n. 23134, P.G. in proc. Di Girolamo, rv. 240304; Cass. Sez. 1,14.1.2009 n. 4424, P.G. in proc. Abbas, rv. 242796: "L’applicazione di pena detentiva su richiesta delle parti in misura non inferiore ai tre anni comporta l’irrogazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici").

Per l’effetto deve annullarsi, limitatamente all’indicato profilo omissivo, la sentenza del Tribunale di Bergamo.

Annullamento da disporsi senza rinvio, potendo questa stessa Corte – ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. 1), – emendare l’omissione con la diretta applicazione della obbligatoria e non discrezionale pena accessoria dell’interdizione quinquennale dell’imputato dai pubblici uffici.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, che applica all’imputato D.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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