Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-03-2011) 11-04-2011, n. 14242

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza in data 19.5.2009, confermava la sentenza del Tribunale di Palermo in data 20.6.2008, appellata da G.A., dichiarato colpevole di tre rapine ai danni della profumeria (OMISSIS) (2 rapine) e l’ultima del supermercato (OMISSIS), entrambi di (OMISSIS), e condannato alla pena di anni 10 di reclusione e Euro 2.300,00 di multa, oltre alle pene accessorie di legge.

La sentenza veniva dapprima dichiarata esecutiva per mancanza di impugnazione; il Tribunale di Palermo, a seguito di incidente di esecuzione, con ordinanza in data 4.10.2010, preso atto che l’imputato aveva ritualmente proposto ricorso per Cassazione, annullava il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso dal Procuratore della Repubblica di Palermo in data 8.1.2010.

L’imputato denunciava, nei motivi del ricorso, l’erronea motivazione dei primi giudici con riferimento al riconoscimento dello stesso da parte dei cassieri dei diversi esercizi commerciali rapinati che, in sede di giudizio, avevano dichiarato di non riconoscere nel ricorrente il rapinatore, avendo, peraltro, dichiarato altezza e colore degli occhi diversi del rapinatore, non corrispondenti ai dati somatici del ricorrente con riferimento alla altezza e al colore degli occhi.

Evidenziava, quanto al tatuaggio al collo, che lo aveva a destra e non a sinistra, come affermato dal D.P., mentre il teste C.L. non aveva indicato la presenza di tatuaggi nel rapinatore. Con successiva memoria l’imputato ribadiva le discrasie tra le testimonianze, non valutate dalla Corte territoriale.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.

Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4A sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). Questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che il riconoscimento fotografico, non regolato dal codice di rito, non è vincolato all’osservanza delle formalità previste dall’art. 213 c.p.p., nè di alcuna altra specifica modalità. Tale informale ricognizione costituisce un semplice accertamento di fatto, come tale utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova e a quello del libero convincimento del giudice che può ricorrere alla valutazione non solo delle prove tipiche, ma anche di tutti quegli elementi ritenuti utili ai fini della formazione del convincimento, a condizione che non ricorra la violazione di specifici divieti. (Sez. 1, Sentenza n. 4011 del 27/02/1990 Ud. – dep. 21/03/1990 – Rv. 183797; Sez. 3, Sentenza n. 3304 del 01/02/1991 Ud. – dep. 26/03/1991 – Rv. 186652; Sez. 2, Sentenza n. 40405 del 10/06/2004 Ud. – dep. 14/10/2004 – Rv. 230002).

In tal senso anche l’individuazione fotografica cui abbia proceduto la polizia giudiziaria può essere legittimamente assunta come prova, la cui certezza non dipende dal riconoscimento in sè, ma dalla attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell’imputato, si dice certo della sua identificazione.

(Sez. 4, Sentenza n. 16902 del 04/02/2004 Ud. -dep. 09/04/2004 – Rv.

228043; Sez. 5, Sentenza n. 31454 del 05/07/2006 Ud. – dep. 21/09/2006 – Rv. 235215).

Inoltre, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "in tema di sentenza penale di appello, non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando i giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell’indagine svolta in primo grado, nonchè della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo giudice. Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione" (Sez. 6, Sentenza n. 23248 del 07/02/2003 Ud.

(dep. 17/05/2003) Rv. 225671; Sez. 6, Sentenza n. 11878 del 20/01/2003 Ud. (dep. 13/03/2003 ) Rv. 224079);Cass. pen., Sez. 3A, sent. 4700 14.2.1994 dep. 23.4.1994 rv 197497).

I cassieri degli esercizi commerciali rapinati ( C.E., D. P.C., G.D.), hanno riconosciuto, "senza ombra di dubbio", nel ricorrente il rapinatore.

Anche le descrizioni del rapinatore, da parte dei predetti cassieri appaiono univoche, avendolo descritto C.L. "un giovane di nazionalità italiana, trent’anni circa, alto m. 1,60 circa, di corporatura esile, capelli rasati di colore chiaro, labbra screpolate, un paio di pantaloni bianchi", evidenziando in dibattimento il particolare tatuaggio che aveva sul collo (pag.11 sent. Trib.).

Anche il D.P. ha descritto il rapinatore di carnagione scura, occhi castani, capelli castani un po’ ingellati, con un tatuaggio al collo, senza riuscire a precisare se fosse a destra o a sinistra (pag. 15-16 sent. Trib).

G.D. ha descritto il rapinatore m. 1,58 di altezza, corporatura esile carnagione olivastra, labbra carnose scure, in quel momento spaccate con fuoriuscita ematica, occhi grandi di colore verde bottiglia, capelli castani corti vaporosi e un tatuaggio al collo (pag. 22 sentenza Trib.).

La certezza del riconoscimento del rapinatore da parte dei tre testi, unitamente all’elemento individualizzante, costituito dal tatuaggio al collo, descritto da tutti i testi e la sostanziale corrispondenza delle caratteristiche somatiche del ricorrente alla descrizione operata dei testi, consentono di ritenere coerente logica la motivazione dei primi giudici che hanno affermato la responsabilità del prevenuto con riferimento alle tre rapine contestate.

La Corte territoriale ha, anche, valutato e giustificato qualche carenza mnemonica dei testi con riferimento al tempo trascorso tra le rapine e il dibattimento di primo grado e alle numerose ulteriori e diverse rapine commesse ai danni degli stessi esercizi commerciali, attribuendo anche rilievo alla confessione dell’imputato, sia pure qualificata generica, con riferimento a tutti gli episodi delittuosi, anche diversi da quelli contestati.

Gli argomenti proposti dal ricorrente costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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