T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-04-2011, n. 3012 Procedimento e provvedimento disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha chiesto l’annullamento della determinazione datata 24 luglio 2010, notificata il 6 settembre 2010, con la quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto la perdita del grado per rimozione, per motivi disciplinari del ricorrente e della richiesta avanzata dallo stesso Comando, in data 1 ottobre 2010, alla sede provinciale INPDAP di Frosinone di sospendere il trattamento pensionistico provvisorio;

Considerato che il ricorrente contesta l’operato dell’Amministrazione eccependo abuso di potere ed errata applicazione della legge in quanto la condanna comminata al ricorrente non prevede alcuna delle pene accessorie previste dall’art. 34 n. 7 lett. b della legge n. 1168/61;

Considerato che tale censura non può essere condivisa in quanto da una attenta disamina della determinazione impugnata risulta che la stessa è stata adottata, tra l’altro, ai sensi dell’art. 34 n. 6 della legge n. 1168/1961 secondo il quale il militare di truppa dell’Arma dei Carabinieri incorre nella perdita del grado per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità dell’Arma o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio della Commissione di disciplina;

Considerato, pertanto, che nel caso in esame la perdita del grado per rimozione è stata adottata per motivi disciplinari al termine del relativo procedimento e non come conseguenza diretta della condanna penale inflitta al ricorrente, a nulla rilevando il fatto che tale condanna non preveda alcuna delle pene accessorie previste dall’art. 34 n. 7 lett. b) della legge n. 1168/1961;

Considerato che anche l’impugnativa avverso la determinazione di sospensione del trattamento pensionistico provvisorio erogato al ricorrente non si appalesa fondata, atteso che tale sospensione discende dal fatto che il ricorrente, alla data di cessazione dal servizio, non aveva maturato i requisiti contributivi ed anagrafici previsti dalla legge n. 449 del 1997, nonché dal D. L.vo n. 165/1997 per il pensionamento;

Il ricorso va, quindi, respinto mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida nella misura di Euro 1.000,00 (mille) nei confronti dell’Amministrazione resistente e nella misura di Euro 1.000,00 (mille) nei confronti dell’I.N.P.D.A.P. costituitosi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *