Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-03-2011) 11-04-2011, n. 14400 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Propone ricorso la difesa di C.G. nei cui confronti la Corte d’appello di Lecce, pur dichiarando prescritto il reato di calunnia ascrittogli, ha confermato la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Nel ricorso si lamenta violazione di legge sostanziale, per aver il giudice di merito accertato la sussistenza del reato, malgrado il difetto di dolo. Sul punto si chiarisce che la calunnia sarebbe consistita nell’aver denunciato l’insolvenza fraudolenta del proprio cliente; si contesta la consapevolezza dell’innocenza, rilevando che nel rapporto contrattuale il denunciato, pur ritenendo la merce, si era rifiutato di pagarla, così permettendo all’odierno ricorrente di cadere nell’equivoco di valutare la sussistenza del reato nella condotta realizzata. Valorizzando tale circostanza di fatto, che giustificava una convinzione di colpevolezza dell’accusato, si chiede di procedere all’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato, poichè, nel richiamare la violazione di legge per omessa valutazione dell’elemento psicologico costitutivo del reato, non si confronta con la sentenza di merito ove è chiaramente evidenziato, in senso contrario all’assunto contenuto nell’atto di impugnazione, che la sussistenza del dolo è dimostrata dalla condotta tenuta dall’imputato.

L’esame della denuncia infatti evidenzia che l’odierno ricorrente ventilò agli inquirenti il proposito di non adempiere della sua controparte contrattuale, senza circostanziare tale convinzione ed omettendo, per contro, di riferire dei contrasti sorti con essa circa le reciproche obbligazioni, pacificamente a sua conoscenza per essere stata espressa dall’acquirente la contestazione di mancanza dell’attestato di conformità della merce fin dall’agosto. Il dubbio sulla volontà di controparte di non adempiere avrebbe potuto escludere il dolo ove il denunciante avesse chiarito in sede di denuncia che la richiesta di integrazione della prestazione era pretestuosa, ed esulava dalle pattuizioni, ma a fronte del silenzio serbato in argomento risulta evidente, in senso contrario, la strumentalizzazione dell’azione penale che C., con la sua generica denuncia intendeva conseguire. Infatti le circostanze indicate, ove conosciute dagli inquirenti, avrebbero potuto porre in dubbio la prospettazione della controversia in termini di illecito penale, frustrando lo scopo illecito che l’autore intendeva raggiungere.

D’altro canto è del tutto pacifico che l’elemento soggettivo del reato in esame si debba ricostruire in forza delle concrete circostanze e modalità esecutive dell’azione, che consentano di risalire alla convinzione che muoveva l’autore del reato; nella specie, poichè le cognizioni di fatto che escludevano un inadempimento sine causa erano dal C. conosciute ben due mesi prima della denuncia, la loro mancata esplicitazione, vertendo su un punto decisivo della controversia, che ne segnava potenzialmente il discrimine tra inadempimento e reato è stata ritenuta dal giudice di merito correttamente rivelatrice dell’intento calunnioso, posto che il proposito insolvente della controparte non poteva desumersi ragionevolmente dal mero inadempimento, come si ricava dal testo della denuncia proposta, ma a tutto concedere pretestuosamente motivato.

L’analisi contenuta in sentenza sul punto risulta esauriente e non contraddittoria, oltre che corretta in punto di diritto, sicchè il ricorso deve valutarsi infondato, per insussistenza della lamentata violazione di legge.

2. In applicazione dell’art. 616 c.p.p. il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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