Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con appello notificato il 13 novembre 2009 la soc. E. B. s.r.l. EBM, con sede in Foligno, in proprio e quale capogruppo dell’ATI con altre imprese meglio indicate in epigrafe, ha chiesto la riforma della sentenza 4368/2008 (non notificata) con cui il TAR Campania, Napoli, Sezione prima, accogliendo il ricorso proposto da A. s.r.l. (gestore uscente e secondo in graduatoria), con sede a Giugliano (NA), aveva annullato l’aggiudicazione (e le presupposte operazioni di gara) alla EBM s.r.l. (in ATI con altre imprese) dei servizi integrati di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche presso l’Azienda USL Napoli 3 (disposta con determinazione dirigenziale 27 maggio 2008 n. 1027 per l’importo triennale di euro 969.720,00 oltre IVA); l’annullamento era stato disposto in quanto la stazione appaltante non aveva verificato l’anomalia delle offerte presentate, il giudice di primo grado aveva stabilito, quindi, che la valutazione delle offerte medesime doveva essere ripetuta.
Si è costituita in giudizio la A. s.r.l., che, contestando le censure alla sentenza, ha proposto, altresì, ricorso incidentale (con valenza anche autonoma) avverso la stessa ammissione alla gara dell’appellante principale, nonché avverso la composizione della commissione di gara, chiedendo, quindi, l’affidamento del servizio e la condanna al risarcimento del danno per equivalente, ove quello in forma specifica non fosse stato possibile.
Si è costituita in giudizio anche la Azienda USL di Napoli 2 Nord (ex ASL NA/3), precisando che, (nelle more del giudizio di appello) con determinazione 25 febbraio 2010 n. 561/A e in esecuzione della sentenza di primo grado, la commissione aveva rivalutato le offerte aggiudicando il servizio all’ATI di cui la EBM era capogruppo (odierna appellante principale); quanto all’appello incidentale ha chiesto che sia dichiarato inammissibile o, comunque, sia respinto perché infondato.
Con memoria dell’aprile 2010 l’appellante principale, nel far presente che nelle more l’ASL NA 2 nord (ripetuta la valutazione delle offerte), aveva confermato l’aggiudicazione del servizio a suo favore, eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse all’appello incidentale da parte dell’ATI A. in assenza di impugnativa della nuova aggiudicazione; nel merito, poi, controdeduceva alle censure dell’appello incidentale, chiedendone il rigetto.
Successivamente, con istanza depositata il 17 febbraio 2011, l’appellante principale, visto che la determinazione della ASL resistente n. 561/2010 non era stata impugnata, ha chiesto che fosse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse o la cessata materia del contendere.
Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2011 la causa è passata in decisione, uditi i difensori presenti ed in particolare quello dell’appellante incidentale che ha aderito, recependola, all’istanza dell’appellante principale; concordi le parti anche con riguardo alla compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
2. Alla luce delle esposte considerazioni, pertanto, il collegio dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito sia dell’appello principale che di quello incidentale (a valere anche come autonomo) proposto dalla A. s.r.l.
Infatti l’azienda sanitaria, nelle more del giudizio di appello ed in esecuzione della sentenza di primo grado, ha rinnovato la valutazione delle offerte, confermando l’aggiudicazione del servizio alla EBM s.r.l. con determinazione n. 561/2010, non impugnata.
Visto l’accordo delle parti, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio restano compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia nel merito sia sull’appello principale che su quello incidentale.
Spese compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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