Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il P.G. presso la Corte d’Appello di Trieste ricorre avverso la sentenza del giudice di pace di Udine, con la quale è stato dichiarato ndp per remissione di querela nei confronti di K.A. in ordine ai reati di cui agli artt. 612 e 582 c.p., a seguito della mancata comparizione della p. l. all’udienza dibattimentale.
L’ufficio ricorrente denuncia violazione di legge.
Il ricorso è fondato.
Le sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente stabilito, così suffragando l’orientamento prevalente in sede di legittimità, che la remissione tacita di querela può concretarsi solo in un comportamento extra processuale che si segnali per l’incompatibilità con la volontà di persistere nell’istanza di punizione.
Entrambe le condizioni difettano nell’ipotesi della mancata comparizione della p.l. all’udienza dibattimentale; trattasi, invero, di condotta che si esaurisce nell’ambito del processo e che non è suscettibile di univoca significazione, ben potendo l’assenza, pur se reiterata, dipendere da circostanze estranee al sopravvenuto disinteresse alla punizione del querelato.
(S.U. 30.10.08, n. 46088, Viele).
Si impone l’annullamento con rinvio al giudice di pace di Udine per nuovo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al giudice di pace di Udine per nuovo giudizio.
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.