Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato alla resistente Amministrazione comunale di Roma in data 17 gennaio 2006 e depositato il successivo 30 gennaio, espone il ricorrente di essere proprietario in Roma di un terreno e di avervi realizzato due manufatti suddivisi in due e quattro modesti locali, destinati ad abitazione propria e dei figli. Rappresenta che i locali erano già occupati con mobili e suppellettili a fine abitativo, quando è sopraggiunta la determinazione a demolire gravata.
Avverso di essa l’interessato propone:
– violazione dell’art. 21 septies della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.
– Violazione dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Conclude per l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha rassegnato conclusioni opposte a quelle del ricorrente, rilevando che risultavano presentate due domande di condono nel 1995.
Alla Camera di Consiglio del 16 febbraio 2006 è stata accolta l’istanza cautelare.
L’Amministrazione ha offerto ulteriori notizie circa lo stato dei procedimenti di condono pendenti, con memoria resa dall’Avvocatura comunale in data 30 dicembre 2010.
Il ricorso, infine, è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 20 gennaio 2011.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di cui appresso.
Con esso l’interessato impugna la determinazione a demolire due manufatti in muratura, il primo di mt. 13 x 6,75 x 3 di altezza e suddiviso in due locali separati di mq 45,50 circa cadauno ed il secondo di mt. 14 x 14 x 3 di altezza e suddiviso in quattro unità abitative, separate tra loro, di mq. 50,00 ciascuna, entrambi completamente rifiniti in ogni parte, con posa in opera degli impianti tecnologici, infissi interni ed esterni con portoncini in legno all’ingresso e sanitari, situati in Via Grottolella in Roma e realizzati senza permesso a costruire.
2. Avverso l’ingiunzione a demolire l’interessato sostanzialmente oppone che il provvedimento sarebbe proprio nullo, ai sensi dell’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990, atteso che manca della sottoscrizione del dirigente competente e che per i manufatti in questione è stata presentata domanda di accertamento di conformità, allo stato ancora pendente, sicché l’Amministrazione avrebbe avuto l’onere di pronunciarsi sulla istanza anzidetta. Rappresenta che, secondo la costante giurisprudenza in materia, la concessione in sanatoria potrebbe essere riconosciuta anche per le costruzioni realizzate senza titolo ed in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.
L’Amministrazione, nella memoria per l’udienza pubblica, ha, ulteriormente rappresentato che, oltre il procedimento di accertamento di conformità attivato dall’interessato con domanda del 13 gennaio 2006 presentata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, in realtà a tutt’oggi pendono ancora due procedimenti di condono del 1995, integrati nel 1996 e attivati ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 794, per i quali è in corso l’istruttoria.
In relazione a tale ultima notazione il ricorso va accolto.
Infatti una volta presentata la domanda di condono con la prima rata dell’oblazione ai sensi della menzionata norma di cui all’art. 39 della legge finanziaria del 1995, l’Amministrazione non può emettere un provvedimento sanzionatorio senza avere prima definito il procedimento scaturente dall’istanza di sanatoria, dal momento che il primo comma del detto art. 39/L.Fin. n. 724 richiama espressamente le norme del Capo IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e tra le quali è compreso l’art. 44 secondo cui vanno sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali relativi agli abusi edilizi, laddove ne sia presentata la relativa domanda di condono.
Come rilevato dal TAR in altre analoghe occasioni la presentazione della domanda di condono edilizio, in ciascuno dei tre casi in cui nel nostro ordinamento è ammessa ( legge n. 47 del 1985, legge finanziaria n. 724 del 1994 e legge n. 326 del 2003), comporta che i procedimenti sanzionatori vadano sospesi e che comunque fino all’esito di quello di condono l’Amministrazione non possa adottare provvedimenti sanzionatori, "ostandovi i principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, i quali impongono la previa definizione del procedimento di condono prima di assumere iniziative potenzialmente pregiudizievoli per lo stesso esito della sanatoria edilizia" (TAR Lazio, sezione I quater, 14 gennaio 2010, n. 251).
L’accoglimento delle osservazioni offerte dalla stessa Amministrazione comunale rende superflua l’analisi delle censure proposte dall’interessato, nella considerazione delle opportune determinazioni dell’Ente in ordine alle domande di condono.
3. Per le superiori considerazioni il ricorso va accolto come sopra rilevato e per l’effetto va annullata la determinazione a demolire del Comune di Roma – Municipio XII in data 30 settembre 2005 al n. 1855, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione in ordine alle istanze di condono del 1995.
4. La soccombenza solo parziale dell’Amministrazione comunale, alla quale peraltro si deve la notizia che risultano pendenti le due domande di condono del 1995, consente di ritenere giusti i motivi di compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione indicato e per l’effetto annulla la determinazione dirigenziale del Comune di Roma – Municipio XII in data 30 settembre 2005 al n. 1855 fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione comunale di Roma in ordine alle istanze di condono del 1995.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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