Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Massa ha condannato D.S. con sentenza del 29.4.2004 quale responsabile di bancarotta fraudolenta nella sua veste di amministratrice di Srl. DMG. (operante nel commercio del marmo), fallita il (OMISSIS).
La condotta fraudolenta ascritta alla prevenuta è consistita nella distrazione del patrimonio aziendale con la cessione dello stesso mediante convenzione di affitto a favore di Srl. BLAKSTONE OF AMERICA (con opzione all’acquisto), organismo di pertinenza di suo figlio M.P.L., amministratore dell’ente, operazione conclusa al momento dell’addensarsi della crisi della società da costei amministrata.
La Corte d’Appello di Genova, in data 8.4.2009, ha confermato la condanna.
Ricorre la difesa della D. sulla base dei seguenti motivi:
– erronea applicazione della legge penale, avendo i giudici di merito equivocato sulla natura del contratto stipulato dall’imputata che concretava un affitto del ramo di azienda, senza cessione del cespite sicchè non poteva ravvisarsi comportamento di distrazione, dal momento che i beni erano rimasti in disponibilità della fallita società e che i canoni d’affitto avevano procurato liquidità alle sue casse; la convenzione non era, quindi, idonea ad integrare il momento oggettivo del reato e, sotto il profilo soggettivo, manca la prova convincente di una volontà di danneggiare i creditori;
– erronea applicazione della legge penale per il contrasto con la sentenza, passata in giudicato, che assolse il M. dall’identica condotta ascritta alla donna perchè il fatto non costituisce reato, in realtà assoluzione riflessa sul momento oggettivo della condotta, non essendovi stato depauperamento di sorta, dal momento che non fu esercitata azione revocatoria dal curatore e che il curatore attestò che l’attivo rinveniva per importante porzione (circa un terzo) dalle somme erogate per la cessione temporanea dei beni, precisando che tutti i beni sono, di poi, tornati alla cedente che non esercitò il diritto di opzione;
– erronea applicazione della legge processuale essendo stato legittimato il socio MA. alla costituzione di parte civile quale legale rappresentante della società, pur essendovi divieto al riguardo attesa la costituzione del curatore.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo trascura lo squilibrio sinallagmatico, evidenziato dalla sentenza impugnata, ravvisabile sia nella modestia del canone fissato con BLAKSTONE Srl. (qui non ulteriormente valutabile, quale espressione del fatto) sia nella clausola per cui gli oneri di manutenzione di ogni tipo restavano a carico della cedente DMG. Dalle modalità di conclusione del contratto, negozio volutamente tenuto nascosto dal ricorrente ai soci ed alla stessa amministrazione aziendale, i giudici hanno desunto, con tratto ragionevole, la volontà di serbare segreta l’intesa, assunta non soltanto in conflitto di interesse con la propria società, in ragione della qualità di congiunto del contraente, ma anche in ragione della conseguente ed inevitabile paralisi operativa, poichè l’ente veniva privato del suo compendio industriale, a fronte di un canone insufficiente. Operazione assunta, secondo la plausibile logica dei giudici di seconde cure, nell’interesse di economia esterna mediante soluzione incapace di risollevare le sorti finanziarie. Non deve sfuggire anche l’infedeltà alle regole gestorie, poichè l’operazione tu conclusa nella violazione della norma statutaria (art. 17) che impediva all’amministratore la cessione.
La verifica della volontà illecita (segnalando che per la fattispecie non è richiesto l’animus nocendi, ma il solo dolo generico) viene ravvisata nella subitanea (a distanza di pochi mesi) richiesta di fallimento, a ridosso della convenzione, riprova del perfezionamento di un piano preordinato.
Riesce, quindi, inutile discettare sulla effettiva essenza del rapporto negoziale a cui le parti diedero vita, quando l’esito – consapevolmente perseguito, secondo la motivata opinione giudiziale – era quello di sottrarre beni e porzioni di patrimonio della società DGS: al contempo, non risponde al vero la circostanza affacciata dalla ricorrente per cui i beni rimasero nella disponibilità della società trovandosi – al contrario – in quella di BLAKSTONE Srl. Vi è espressa smentita al riguardo nel testo della pronuncia impugnata.
Dagli atti risulta, ancora, che la curatela valutò di intraprendere azione revocatoria per questo aspetto.
E’, invece, giustificata la censura avanzata in ragione del silenzio opposto dalla sentenza sulle ragioni difensive correlate alla pronuncia assolutoria disposta verso il figlio della ricorrente, la cui decisione fu prodotta in corso d’udienza di appello e sulla quale nulla è detto nella pronuncia impugnata.
Tuttavia, è possibile dedurre che, implicitamente, i giudici di seconde cure abbiano ritenuto infondate le censure difensive. U Collegio dissente, invero, dalle conclusioni della sentenza resa nei confronti del M., poichè essa argomenta su profili che non è dato riscontrare nel caso in esame, mentre essi – al contrario – si attagliano ai presupposti di fatto della decisione della Corte d’Appello qui impugnata. Ed, infatti, risulta che la curatela intese promuovere azione revocatoria e che i beni, nella vigenza della convenzione furono sostanzialmente indisponibili alla fallita società, la quale – senza ragionevole o dimostrata necessità – si accollò anche le spese relative alla manutenzione. Tutto ciò non consente di apprezzare la circostanza della mancata opzione del riscatto da parte della contro/parte poichè il delitto in esame è notoriamente reato di pericolo e trova collocazione nella messa a repentaglio, come nel caso in esame, delle ragioni dei creditori, a prescindere dall’effettivo successivo evento negoziale.
Il censurabile silenzio, quindi, sulla produzione difensiva perde di effettiva rilevanza, giustificandosi per l’ininfluenza dei dati così versati al processo in relazione alle conclusioni assunte dai giudici di appello.
Inammissibile è l’ultimo mezzo sia perchè nulla al riguardo fu dedotto con i motivi di appello, sia perchè la curatela non si costituì parte civile (trattasi all’evidenza di un erroneo trascinamento dai motivi di appello relativi alla posizione del M.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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