T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 06-04-2011, n. 905 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La pretesa della ricorrente di accedere agli atti della causa civile tra F.R. SNC e il dottor F.C., pendente presso la III sezione civile del Tribunale di Milano, a seguito del diniego opposto dal giudice dott.ssa T. con ordinanza del 21 ottobre 2010, è radicalmente destituita di fondamento.

2. Il rimedio disciplinato dagli articoli 22 ss. l. 241/1990 e, in rito, dall’articolo 116 c.p.a., può essere azionato soltanto con riguardo ai documenti amministrativi "detenuti" da una pubblica amministrazione, non rispetto a quelli formati o ricevuti da un Tribunale nell’esercizio della sua attività giurisdizionale. Anche i "dati giudiziari" cui si riferisce il codice della privacy sono ivi presi in considerazione soltanto in quanto contenuti in documenti amministrativi. Deve escludersi, in radice, il diritto di accesso agli atti di un processo.

Peraltro, l’interesse conoscitivo della ricorrente, ove strumentale alla tutela dei suoi interessi giuridici, può trovare ampia soddisfazione per il tramite degli istituti istruttori offerti dall’ordinamento processuale civile.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso;

CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che si liquida in Euro 600,00;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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