Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di P. A. della misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Brindisi per il reato di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti, in continuazione dall’estate 2008 all’aprile 2009, il Tribunale del riesame di Lecce, con ordinanza in data 9.11.2010, confermava l’anzidetta misura inframuraria, ribadendo la comprovata acquisizione di un quadro indiziario grave nella ripetuta cessione per spaccio di cocaina ed hashish, debitamente monitorata, attraverso rituali ed utilizzabili intercettazioni telefoniche e confermata dai soggetti tossicodipendenti rivoltisi all’indagato per l’acquisto dello stupefacente e la sussistenza perdurante di esigenze cautelari a tutela del concreto pericolo di recidivanza, avuto riguardo alle modalità e gravità ripetitive dei fatti.
Avverso detta ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione agli artt. 292 e 274 c.p.p. per mancanza di motivazione circa le doglianze sul punto, essendosi trascurata la circostanza attinente il tempo dei fatti e la condotta positiva dell’indagato dopo l’accertamento degli stessi, indici di non concretezza del denunciato pericolo di recidivanza ma di necessaria rivalutazione delle circostanze di tempo e di fatto a supporto della richiesta di annullamento della misura coercitiva inframuraria.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro mille/00 alla Cassa delle Ammende.
Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Ed invero, contrariamente alle censure difensive, l’impugnata ordinanza ha fatto buon governo della motivata ed analitica esposizione delle ragioni, in punto di oggettività o soggettività di queste, ragionevolmente legittimanti il concreto ed attuale pericolo di recidivanza, tale da imporre la perduranza della misura inframuraria a tutela di detto pericolo (cfr. fol. 12). Non sfugge, infatti, che i giudici del Tribunale del riesame leccese hanno sottolineato, dopo una completa, lucida ed analitica ricostruzione in diritto ed in fatto dell’intera vicenda da cui è partita l’accusa a carico dell’indagato ricorrente (cfr. foll. 1/2 ordinanza impugnata), il ruolo specifico assunto da P. nell’intera detta vicenda.
Ed è proprio in considerazione di tale puntualizzazione che, oltre al motivato tracciato della gravità indiziaria ex art. 273 c.p.p. in ordine ai fatti contestati all’indagato, di costui si è segnalata la non trascurabile capacità delinquenziale di reiterare analoghi fatti criminosi, attraverso una "maturata e collaudata esperienza dimostrata nel presente contesto delinquenziale".
Tale argomentato rilievo assolve correttamente l’obbligo di specifica motivazione in punto di sussistenza delle rilevate esigenze cautelari e delle ragioni legittimanti la misura intramuraria in luogo di altra meno affittiva. Di qui la manifesta infondatezza delle controdeduzioni difensive svolte nel ricorso in esame e la relativa dichiarazione d’inammissibilità di questo, con le conseguenze di legge ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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