Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-03-2011) 12-04-2011, n. 14653 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna respingeva la domanda avanzata da B.M. volta alla concessione della sospensione dell’esecuzione della pena a norma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 90.

Il Tribunale premetteva che il B. era detenuto in espiazione della porzione residua – pari a sei anni, due mesi e venticinque giorni di reclusione -della pena infintagli con sentenza della Corte d’appello di Bologna, in data 17.10,2008, per reati in materia di stupefacenti ( D.P.R. n. 309 del 1990) commessi nel (OMISSIS).

A ragione del rigetto osservava quindi che dagli atti non risultavano provati nè la correlazione dei reati oggetto di condanna con lo stato di tossicodipendenza dell’istante nè lo stato di tossicodipendenza del B. all’epoca di consumazione dei delitti. I documenti acquisiti (certificazione SERT di Rimini) attestavano anzi che la situazione di tossicomania risultava certificata e affrontata solo diversi anni dopo, nel 2005. 2. Ricorre l’interessato a mezzo del difensore, avvocato Nicoletta Gagliani, che chiede l’annullamento del provvedimento denunziando violazione di legge e, nella sostanza, anche vizi della motivazione.

Sostiene che il Tribunale di sorveglianza aveva erroneamente considerato insufficiente la certificazione del SERT di Rimini in data 28.4.2010 attestante lo stato di tossicodipendenza del B. e l’esito positivo del programma terapeutico cui lo stesso s’era volontariamente sottoposto nel periodo 2.8.2005 – 8.8.2006; che in tal modo il Tribunale di sorveglianza aveva sostanzialmente posto a carico del condannato la circostanza che al momento dell’arresto, avvenuto il 17.12.2002, non aveva dichiarato la propria tossicodipendenza, nonostante nessun obbligo in tal senso incombesse su di lui e nessuna possibilità vi fosse, all’epoca, di eseguire accertamenti ematici per dimostrarla. Il B. aveva taciuto il proprio stato per non recare nocumento alla propria libertà e al proprio onore, e ne aveva diritto valendo il principio nervo tenetur se detegere, oltre che per evitare di essere relegato in ala carceraria dove più facile sarebbe stato il contagio da HIV. Erroneamente, inoltre, il Tribunale aveva omesso di considerare il contenuto delle conversazioni intercettate e riversate negli atti del processo di merito, dalle quali emergeva che il B. aveva dimestichezza con la cocaina ed era in grado di valutarne la qualità assumendola: circostanza compatibile soltanto con la condizione di tossicodipendenza. D’altronde, neppure a seguito della interruzione forzata dell’assunzione durante il periodo di detenzione cautelare in arresti domiciliari, terminato il 6.7.2004, il B. aveva cessato d’essere dipendente, come dimostrava il fatto che appena liberato aveva ricominciato ad assumere droga e l’uso era stato attestato dalle analisi e certificazioni grazie alle quali era stato ammesso al percorso di disintossicazione dal SERT (all’esito il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva dichiarato l’estinzione delle pene e di ogni altro effetto penale portato dalla condanna per la quale era stata concessa la misura alternativa).
Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile.

Il Tribunale ha fondato il rigetto dell’istanza su due ordini di considerazioni: (a) non vi era prova positiva che i reati per i quali era stata inflitta la pena in esecuzione fossero stati "commessi in relazione" allo stato di tossicodipendente, tale relazione dovendosi intendere come commissione ad opera di soggetto che era al momento del fatto in stato di alterazione da assunzione o da astensione da stupefacenti ovvero direttamente determinata dalla situazione patologica della tossicodipendenza (Sez. 1, n. 35678 del 14/06/2001, Lupo); (b) mancava anzi in radice la prova rigorosa, richiesta dalle norme evocate, che all’epoca dei fatti, e cioè già negli anni 2001 – 2002, il B. fosse tossicodipendente.

2. Su primo aspetto il ricorso nulla dice. E nulla emerge neppure indirettamente dagli atti, che consenta di ritenere manifestamente irragionevole la prima considerazione del Tribunale. E tanto basterebbe a rendere inammissibile il ricorso perchè ignora un profilo ostativo al beneficio che sarebbe in ogni caso decisivo.

3. Sul secondo aspetto il ricorso s’attarda in considerazioni che non vanno oltre la rilettura dei fatti, improponibile in sede di legittimità, e che appaiono comunque manifestamente infondate perchè ignorano l’ineludibile dato normativo che, prescrivendo che l’istanza sia corredata da accertamenti diagnostici proceduralizzati, provenienti da strutture pubbliche o strutture private accreditate, richiede una dimostrazione estremamente rigorosa e tipizzata, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, della condizione di tossicodipendenza.

Di tutta evidenza è poi che tale rigoroso accertamento non può che essere riferito, per l’intima connessione esistente tra condizioni di ammissibilità dell’istanza e contenuti della stessa, alla situazione di tossicodipendenza "in relazione" ai reati la cui pena si chiede di sospendere.

4. Può solo aggiungersi che del tutto impertinenti sono i rilievi collegati alla facoltà dell’imputato di tacere il suo stato e all’epoca dei fatti. L’istituto della sospensione dell’esecuzione ai fini della estinzione della pena inflitta per reati commessi in relazione alla situazione di tossicodipendenza regolato dagli artt. 90 – 93 del testo unico, seppure in parte modificato dalla L. n. 49 del 2006, è stato introdotto dalla L. 26 giugno 1990, n. 162.

All’epoca dell’arresto dell’imputato era nei suoi aspetti salienti – ovverosia con riguardo alla possibilità di ottenere trattamenti di favore ove fossero stati dimostrati la situazione di tossicodipendenza, la correlazione tra reato e tale stato, la sottoposizione a programma di recupero – già vigente; l’esercizio di facoltà difensive libere nei fini non poteva dunque non comportare la consapevole assunzione di responsabilità delle conseguenze di dette scelte anche per i risvolti negativi in relazione alla normativa di cui si chiede ora l’applicazione.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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