Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-02-2011) 12-04-2011, n. 14643

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

C.A., premesso che:

– con sentenza in data 26 marzo 2010 questa Corte Suprema di Cassazione, quinta sezione penale, ha rigettato il ricorso proposto tra l’altro dallo stesso C. avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 15 ottobre 2009 con la quale era stata confermata la sentenza del Tribunale di Rovigo 8 maggio 2000 che aveva riconosciuto, tra gli altri, la responsabilità del C. in relazione al reato di cui all’art. 455 c.p. (diversamente qualificando il capo A) contestato quale art. 453 c.p.), inerente all’acquisto di un rilevante numero di banconote da 200 marchi tedeschi (649) e da 100 dollari USA (1479) contraffatte, al fine di metterle in circolazione.

– che la Corte di Cassazione, dopo aver ripercorso nella parte espositiva il fatto e gli esiti dei procedimenti di merito, aveva ritenuto che le sollecitazioni difensive formulate in ricorso (trattavansi di vizi motivazionali) dovessero essere respinte;

– che è stato dal C. proposto ricorso straordinario, con il ministero del proprio difensore avv. Ceccato Florindo, rilevando che la sentenza della Suprema Corte anzi menzionata aveva erroneamente indicato, quale impugnazione ascritta al prefato, quella di cui all’art. 453 c.p., mentre già il giudice di prime cure aveva diversamente qualificato il reato in quello di cui all’art. 445 c.p. sicchè, essendo stato commesso in data 21 marzo 1995, doveva ritenersi prescritto alla data della decisione della Corte di Cassazione;

– che dal C. è stata avanzata istanza di sospensione degli effetti del provvedimento ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p., comma 2, seconda parte sussistendo un caso di eccezionale gravità (emissione nei confronti della Procura generale competente dell’ordine di carcerazione).
Motivi della decisione

3. – Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

3.1 – Occorre per vero osservare che in data odierna il Collegio, in accoglimento del ricorso principale di C.A., di cui sopra, provvedeva a revocare la sentenza di questa Corte di legittimità Sezione Quinta 26 marzo 2010 n. 21878/10 limitatamente alla definizione giuridica del reato e alla omessa decisione sulla prescrizione facendone conseguire il venire meno dell’interesse del richiedete all’accoglimento della sospensione predetta.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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