Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-07-2011, n. 14607

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe che ha accolto il ricorso proposto dal cittadino extracomunitario B.N. avverso il decreto di espulsione emesso da Prefetto in data 19.1.2009.

L’intimato non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

Deve essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero in quanto "Nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, spetta al prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio anche in fase di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’interno avverso un decreto di annullamento del provvedimento di espulsione, emesso dal giudice di pace" (Cassazione civile, sez. 1, 19/01/2010, n. 825).

Ugualmente inammissibile è il ricorso proposto dal Prefetto per inidoneità del quesito posto a corredo del motivo di violazione di alcune disposizioni del D.Lgs. n. 286 del 1998 dal momento che con il medesimo si richiede unicamente se il giudice abbia violato la normativa invocata annullando il decreto del Prefetto, mentre è principio già enunciato quello secondo cui "Nel vigore dell’art. 366 bis c.p.c. (cioè con riguardo a ricorsi per cassazione proposto avverso sentenze pubblicate successivamente il 2 marzo 2006 e anteriormente al 4 luglio 2009) il quesito diritto (che, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 deve essere redatto a illustrazione di ciascun motivo di ricorso) deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuto applicare al caso di specie. E’ inammissibile, pertanto, il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge" (Cassazione civile, sez. 3, 08/10/2010, n. 20919).

Non si deve provvedere in ordine alle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *