Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo
Con sentenza del 13.7.2010 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia del 15.10.2002, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’ A. in ordine alle due imputazioni di truffa sub) 1a e sub) 6a per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena per il residuo reato di ricettazione in anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa.
Si tratta di una ricettazione di assegni provenienti da due blocchetti di assegni di provenienza illecita.
La Corte rilevava che la richiesta di derubricazione in furto non poteva essere accolta in assenza di un’assunzione di responsabilità, non potendo essere fondata su una sola astratta ipotesi difensiva.
Inoltre gli assegni erano stati spesi dopo un mese dallo scippo, mentre il ladro se ne sarebbe disfatto immediatamente.
Ricorre l’imputato che allega la manifesta illogicità della motivazione: l’imputato in appello aveva effettivamente reso piena confessione del furto, ma tali dichiarazioni erano state ignorate dalla Corte che aveva, contrariamente a quanto risultava ex actis, sostenuto che l’imputato non aveva reso una confessione del furto.
Motivi della decisione
Il ricorso non appare fondato e pertanto non può essere accolto.
Risponde effettivamente al vero che la Corte afferma che manca una esplicita assunzione di responsabilità, mentre risulta che avanti la Corte di appello il ricorrente si è dichiarato responsabile del furto degli assegni. Tuttavia a ben guardare la Corte territoriale ha adottato una doppia motivazione perchè per escludere la tesi del furto ha osservato anche che i titoli sono stati spesi ben oltre un mese dopo lo scippo per cui, se il ricorrente fosse stato l’autore del furto, avrebbe cercato di spenderli immediatamente. Nel motivo si ignora questa parte di motivazione e ci si richiama alle dichiarazioni totalmente vaghe del ricorrente che ha detto di non ricordare circostanze di sorta in merito al furto. Pertanto le censure sono generiche in quanto non si misurano sulle specifiche considerazioni spese dalla Corte di appello per escludere comunque la tesi del furto ad opera dello stesso imputato e per tale ragione non possono essere accolte.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.