Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo
Con sentenza del Tribunale di Ancona del 18.11.2003 B. M. veniva assolta dal reato di circonvenzione di incapace nei confronti di M.E..
La B. proponeva appello lamentando la mancata condanna delle costituite parti civili alla rifusione delle spese.
La Corte rilevava che la costituzione delle parti civili non era mai stata impugnata e nel merito osservava che il giudice aveva ritenuto, posto che aveva richiamato il dubbio sull’effettiva capacità mentale della M. e che aveva riservato tale accertamento alla sede civile, di compensare le spese implicitamente. Pertanto l’appello veniva rigettato con condanna dell’appellante al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili.
Ricorre la B. che deduce che erano inconferenti le osservazioni circa la regolarità della costituzione delle parti civili visto che non erano state proposte formali doglianze di sorta da parte della ricorrente ma solo addotte ad colorandum. La B. era stata assolta e le spese seguivano la soccombenza non essendo ammissibile la tesi del rigetto implicito della domanda della ricorrente diretta al ristoro delle spese sostenute per rispondere alle infondate pretese avanzate dalla parte civile.
Con il secondo motivo si allega l’erroneità della condanna alle spese del grado di appello posto che la B. risultava assolta.
Veniva depositata memoria illustrativa dei motivi del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso non appare fondato e pertanto non può essere accolto.
Come correttamente rilevato dal P.G. in sede di discussione la Corte di appello in realtà ha completato la sentenza di primo grado (cfr. cass. n. 3174472003) ravvisando esplicitamente quei giusti motivi di compensazione che comunque il giudice di primo grado aveva obiettivamente richiamato. Il giudice di prime cure, infatti, aveva rinviato alla sede civile per "ottenere debito rendiconto dell’impiego e della destinazione delle somme di cui la B. ha disposto", ragioni che senza dubbio consigliavano la compensazione delle spese, posto che la fondatezza delle pretese civili non era stata affatto esclusa in sentenza (si era solo accertato l’incertezza sulle condizioni di sanità mentale della parte offesa).
La motivazione appare congrua e logicamente coerente e conforme alla giurisprudenza già citata di questa Corte.
Pertanto correttamente non si era condannata in primo grado la parte offesa al pagamento delle spese e conseguentemente infondato era l’appello diretto ad ottenere una condanna su basi infondate.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.