Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-02-2011) 12-04-2011, n. 14726 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione D.R.A. avverso l’ordinanza emessa in data 7.10.2010 dal Tribunale de L’Aquila con cui, in accoglimento dell’appello interposto dal P.M. presso il Tribunale di Teramo avverso l’ordinanza del GIP del medesimo Tribunale in data 13.9.2010, veniva disposto il ripristino nei confronti di D.R.A. della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Rilevava il Tribunale l’estrema gravità delle condotte criminose poste in essere dall’indagata (per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 ed art. 80) che aveva mostrato una spiccata professionalità nella gestione dell’attività di spaccio e il precedente aggravamento (appena in data 7.7.2010) della misura del divieto di dimora con cui era stata sostituita già una volta quella degli arresti domiciliari per la pregressa reiterata violazione delle prescrizioni relativi al divieto in questione per giunta in luogo di abituale spaccio di droga.

La D.R. deduce l’errata applicazione degli artt. 273 e segg. c.p.p., contestando l’attualità delle ravvisate esigenze cautelari.

Richiama a tal riguardo le gravi condizioni di salute del 2009, la sua piena confessione, e la circostanza che la violazione relativa alla frequenza di luoghi di abituale spaccio era stata travisata poichè il luogo in questione era in prossimità della sua abitazione ove era tornata a vivere, il tempo decorso e l’assenza di precedenti specifici.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Giova premettere che per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti "de libertate", secondo giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. pen. Sez. 6^, 25.5.1995 n. 2146 rv 201840), per cui non sono consentite le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvono in realtà nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen. Sez. 6^, 12.11.1998 n. 3529, Rv.

212565). Nel caso di specie le censure addotte si risolvono nella rappresentazione di errate valutazioni in relazione alla sussistenza delle maggiori esigenze cautelari ravvisate dal Tribunale dell’appello e concernono circostanze di puro fatto non sindacabili nella presente sede di legittimità.

Di converso, le argomentazioni addotte dall’ordinanza impugnata a sostegno della risoluzione assunta appaiono del tutto congrue in ordine alla ravvisata ricorrenza delle permanenza delle esigenze cautelari e corrette ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico.

Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si deve disporre, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale Distrettuale del riesame perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 92 disp. att. c.p.p. e, conseguentemente, mandare alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale Distrettuale del riesame perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 92 disp. att. c.p.p..

Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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