Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza dell’11 gennaio 2010 il GUP del Tribunale di Milano, in sede di giudizio abbreviato, dichiarava S.F. colpevole dei delitti di cui all’art. 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, art. 337 c.p., e art. 635 c.p., comma 1 e comma 2, nn. 1 e 3 e, uniti i reati dal vincolo della continuazione, con la diminuente del rito, lo condannava alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione ed Euro 60.400,00 di multa. Ordinava inoltre la confisca e la distruzione dello zaino e dello stupefacente in sequestro.
S.F. era accusato, oltre che dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e di danneggiamento, altresì di avere detenuto, in (OMISSIS), ad evidente fine di spaccio sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di circa 31 chilogrammi lordi, suddivisa in 60 panetti, ciascuno avvolto in un involucro di cellophane trasparente chiuso con un nastro adesivo da imballaggio, a loro volta inseriti in un involucro di cellophane trasparente, chiuso anch’esso con nastro adesivo dello stesso tipo ed occultati nel bagagliaio dell’autovettura Volkswagen Golf targata (OMISSIS).
Avverso la decisione del GUP del tribunale di Milano la difesa di S.F. ricorreva in appello.
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 24.05.2010, in parziale riforma, riduceva la pena a lui inflitta ad anni cinque e mesi sei di reclusione ed Euro 60.400,00 di multa e confermava nel resto.
Avverso la predetta sentenza S.F., a mezzo dei suoi difensori, proponeva due distinti ricorsi in cassazione e concludeva chiedendo di volerla annullare.
Motivi della decisione
S.F. ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1) art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e): inosservanza o erronea applicazione della legge penale; mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza in relazione al divieto di "reformatio in peius" sancito dall’art. 597 c.p.p., comma 3.
Rilevava il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva configurato nella fattispecie di cui è processo la circostanza aggravante dell’ingente quantità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, senza che la stessa fosse mai stata contestata nel giudizio di primo grado nè, tantomeno, fatta oggetto di impugnazione da parte del Procuratore Generale. Pertanto sarebbe stato violato il divieto della reformatio in peius di cui all’art. 597 c.p.p., comma 3, anche se la pena finale comminata era inferiore rispetto a quella comminata nel giudizio di primo grado, in quanto la circostanza aggravante di cui sopra, oltre a dispiegare nei suoi confronti prevedibili effetti negativi nella successiva fase dell’esecuzione, poichè gli impedirebbe di fare ricorso a determinati benefici accordati dalla normativa in materia di ordinamento penitenziario, si pone in evidente contrasto con il divieto della "reformatio in peius". 2) Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la Corte territoriale le aveva negate, senza considerare le disagiate condizioni di vita dell’imputato che costituiscono un parametro rientrante nella previsione dell’art. 62 bis c.p..
I proposti motivi di ricorso sono infondati. Invero, per quanto attiene al primo profilo di censura deve considerarsi che il tema in questione è stato delibato dalla Corte territoriale al solo fine di motivare la ritenuta insussistenza di condizioni di legge per il riconoscimento delle richieste attenuanti generiche, in considerazione del notevole quantitativo di hashish detenuto dall’imputato (circa 31 chilogrammi lordi), così evidentemente evidenziandosi connotazioni di gravità del fatto contestato valutabili ai sensi dell’art. 133 c.p. e, quindi, ai fini del confermativo diniego di quelle richieste attenuanti.
Il conclusivo dictum espresso nel dispositivo non ha affatto modificato il titolo di reato ritenuto dal primo giudice, dovendosi, peraltro, ricordare che, in caso di difformità tra dispositivo e motivazione prevale il primo, conservando nella specie la motivazione solo valore di spiegazione e giustificazione del dictum medesimo quanto allo specifico punto della ritenuta insussistenza di condizioni di legge per il riconoscimento delle predette attenuanti generiche, conformemente a quanto ritenuto dal primo giudice.
Se già tanto da contezza della insussistenza della lamentata reformatio in peius, pure giova considerare, sotto un profilo di ordine generale e sistematico, che ha più volte avuto modo questa Suprema Corte di chiarire che non sussiste la violazione del divieto di reformatio in peius qualora, ancorchè sia stata proposta impugnazione dal solo imputato, il giudice di appello, senza aggravare la pena inflitta, attribuisca al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica (tra le altre Sez. 6, 5 novembre 2003, n. 46805, Rv. 227354; Sez. 5, 22 ottobre 2008, n. 3246/2009, Rv.
249253; Sez. 5, 20 aprile 2005, n. 42611, Rv. 232995; Sez. 5, 9 giugno 2000, n. 8932, Rv. 217726).
Per quanto poi attiene al secondo motivo, si osserva che la Corte territoriale, con ampia e congrua motivazione, ha indicato le ragioni per cui non ha ritenuto di concedere all’odierno ricorrente le circostanze attenuanti generiche, in considerazione dei suoi precedenti penali anche specifici, del suo ruolo di corriere, della notevole quantità di hashish trasportata (31 chilogrammi lordi di hashish), circostanza quest’ultima che ha indotto i giudici a ritenere che egli fosse inserito nell’ambiente dedito al narcotraffico.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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