Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
I ricorrenti, militari, pur senza precisare la loro qualifica, né fornendo alcun elemento riguardo le rispettive posizioni individuali relativamente al periodo lavorativo ammesso al riscatto, chiedono che venga affermato l’obbligo per il Ministero della Difesa di provvedere all’iscrizione al Fondo di previdenza e di versare all’I.N.P.D.A.P. il contributo afferente al periodo di volontariato, ma limitatamente all’importo che ad esso fa carico, con la maggiorazione degli interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei fino al soddisfo. Contestualmente chiedono che venga dichiarato l’obbligo per l’I.N.P.D.A.P. di restituire ai ricorrenti il contributo di riscatto, con l’aggiunta di interessi dalla data del versamento fino al soddisfo, ma detraendo dall’importo complessivo la parte del contributo obbligatorio che fa carico all’iscritto al Fondo di Previdenza nella misura fissata dall’art. 37 D.P.R. n. 1032 del 1973 e successive modificazioni e integrazioni.
I ricorrenti si soffermano nell’illustrare la giurisdizione del giudice amministrativo e la legittimazione passiva del Ministero intimato, nonché la tesi sostenuta secondo cui il D.P.R. 29.12.1973, n. 1032 nell’individuare i dipendenti aventi titolo all’iscrizione al Fondo di Previdenza gestito dall’I.N.P.D.A.P. ricomprende tra essi i militari delle Forze Armate senza ulteriori specificazioni, se non che siano in servizio "continuativo", che è la posizione in cui si trovano i militari in ferma e rafferma.
Resiste in giudizio l’Amministrazione intimata, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’I.N.P.D.A.P. e per genericità della domanda, nonché per infondatezza.
All’udienza del 23 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
La questione all’esame è stata già affrontata da questa Sezione con sentenza n. 4578/2010 del 10.11/2.12.2010.
Preliminarmente, va affermata la necessità che sia evocato in giudizio l’INPDAP, quale soggetto (ipotetico) detentore dei contributi di cui si chiede la restituzione (sulla legittimazione passiva sia del Ministero che dell’INPDAP, cfr. T.A.R. Puglia, Bari, 9 dicembre 2000, n. 4753).
Inoltre, nella fattispecie, il ricorso si appalesa inammissibile per la genericità della esposizione in fatto, non essendo specificato nessun elemento utile a ricostruire la posizione individuale dei ricorrenti relativamente al periodo lavorativo ammesso a riscatto (cfr. TAR Lazio, n. 12792/2007).
Nel merito, richiamando quanto già affermato con la citata sentenza di questa Sezione n. 4578/2010, si rileva che (a prescindere dalla pur rilevante eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal Ministero resistente; cfr. in materia T.A.R. Puglia, Lecce, sent. n. 115 del 18 gennaio 2008) la tesi di diritto propugnata in ricorso (secondo cui il servizio prestato dal militare in posizione di ferma volontaria e di rafferma sarebbe soggetto a contribuzione obbligatoria I.N.P.D.A.P.), è stata respinta (dopo qualche spunto giurisprudenziale favorevole; cfr. T.A.R. Puglia Bari, n. 6586/2004) dal Consiglio di Stato, Sezione VI, con decisione 5606/2009, che con chiari argomenti – condivisi da questo Collegio – ha osservato:
A) – l’art. 1, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, che nell’individuare i pubblici dipendenti aventi titolo all’iscrizione al Fondo di previdenza, ricomprende fra essi i militari in servizio "continuativo", non può riferirsi ai militari in "ferma" e "rafferma" volontaria;
B) "… analizzando l’evoluzione storica del linguaggio tipico dell’ordinamento militare, emerge che la locuzione "servizio continuativo" altro non ha indicato che una diversa denominazione del medesimo rapporto giuridico a tempo indeterminato concernente i gradi più bassi del personale appartenente alle forme di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza); tanto emerge dal tenore letterale, delle seguenti disposizioni: artt. 1 e 2, L. n. 53 del 1989; 68, L. n. 212 del 1983; 1 e 2, L. n. 833 del 1961; 4, L. n. 1168 del 1961;
C) "il periodo di servizio in ferma prolungata, o ferma breve, o rafferma (istituti del passato, oggi sostituiti dalla ferma volontaria annuale o quadriennale, ex artt. 5, 6 e 12, l. n. 226 del 2004), costituisce rapporto di servizio a tempo determinato" come tale non soggetto a iscrizione INPDAP e quindi a contribuzione obbligatoria.
– che il Consiglio di Stato ha sottolineato, altresì, per un verso "… che il legislatore, nella sua discrezionalità", ha inteso escludere il predetto servizio dalla computabilità ai fini dell’indennità di buonuscita; e per altro verso che "… tale previsione trova espressa e più chiara conferma nell’art. 5, d.lgs. n. 165/1997, i cui commi 4, 5 e 6, così dispongono: "4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale. "5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l’amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente. "6. I periodi preruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell’indennità di fine servizio"".
Le norme suddette – secondo la decisione citata – fanno "…. distinzione tra contribuzione a fini previdenziali e contributi al fine dell’indennità di buonuscita, proprio avendo riguardo alla ferma prolungata e breve, rilevante nel caso di specie. Mentre, infatti, ai sensi del co. 5, ai fini previdenziali la contribuzione grava sull’amministrazione, invece ai fini dell’indennità di buonuscita tali periodi sono "riscattabili", ossia l’interessato può versare i contributi volontari… la riscattabilità viene riferita dal comma 6 ai servizi preruolo e a quelli utili a fini previdenziali, sicché, sia che si voglia ricondurre la ferma prolungata, quella breve, la rafferma, al servizio preruolo, sia che si voglia ricondurre tali ferme ai servizi utili a fini previdenziali ai sensi del precedente comma 5, comunque ai fini dell’indennità di buonuscita si tratta di periodi riscattabili cioè soggetti a contribuzione volontaria a carico del dipendente, e non a contribuzione a carico dell’Amministrazione".
In conclusione, i ricorrenti non hanno diritto all’iscrizione al fondo di previdenza e credito gestito dall’I.N.P.D.A.P. sin dal momento in cui il servizio di leva si è trasformato in servizio volontario; né ad alcun rimborso di contributi (solo asseritamente) versati, non essendo stata al riguardo fornito alcun principio di prova.
Il ricorso, quindi, deve essere respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, sia per la natura della controversia, sia anche in relazione alle oscillazioni giurisprudenziali di cui si è fatto cenno.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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