Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Alle ore 6.30 del 14/5/2010 i Carabinieri della Compagnia di Sora intervenivano alla via (OMISSIS) ove era stato segnalato un incidente stradale con feriti. Veniva sul posto rinvenuta un’auto Opel tg. (OMISSIS) occupata dalla B. che risultava avere urtato diversi altri veicoli. La donna si trovava seduta sul sedile anteriore del passeggero, ma da deposizioni raccolte risultava essere stata alla guida del veicolo al momento del sinistro. Il suo alito appariva fortemente vinoso e da accertamenti svolti in ospedale, risultava avere un tasso alcolemico superiore a 1,50.
La P.G. provvedeva pertanto al sequestro preventivo dell’auto, che veniva convalidato dal GIP in data 18/5/2010, con contestuale applicazione di misura cautelare reale.
Avverso tale provvedimento proponeva impugnazione l’indagata.
Con ordinanza del 14/6/2010 il Tribunale di Frosinone rigettava la richiesta di riesame.
Osservava il giudice di merito che:
– sussisteva il fumus commissi delicti, come si evinceva dalle dichiarazioni dei verbalizzanti e dal certificato ospedaliero, da cui risultava l’elevato tasso alcolemico;
– nessuna violazione di cui all’art. 143 c.p.p. si era maturata, in quanto non era necessaria la nomina di un interprete, a pena di nullità, per la traduzione degli atti redatti dalla P.G. elevati;
– nell’atto di sequestro era presente l’avviso di farsi assistere da un difensore;
– il prelievo ematico effettuato in ospedale, non richiedeva alcun preventivo consenso;
– non necessitava alcuna dimostrazione del periculum in mora, in quanto il sequestro era finalizzato alla confisca.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso il difensore dell’indagata, lamentando:
2.1. la violazione di legge per non avere il Tribunale rilevato la nullità dell’udienza recando l’avviso una data errata e non interpretabile soprattutto da parte di un indagato straniero; la nullità dell’udienza di riesame per non essere stato l’avviso tradotto al ricorrente straniero; in difetto veniva proposta questione di costituzionalità della norma che consentiva la omissione della traduzione;
2.2. la violazione di legge, per non essere stati tradotti all’indagata straniera tutti gli atti di indagine;
2.3. la violazione di legge, in quanto nessun avviso per la nomina di un difensore, era stato dato all’indagata (nella sua lingua) al momento dell’alcoltest, del sequestro e del ritiro della patente, ciò con violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p.;
2.4. la violazione di legge per essere stato fatto il prelievo ematico senza consenso dell’interessata, con conseguente inutilizzabilità dell’esame;
2.5. il difetto di motivazione sulla presenza del fumus commissi delicti.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo di gravame.
Va premesso che l’udienza di riesame si è tenuta in data 14/6/2010, mentre sull’avviso notificato alle parti era indicata la data del 14/l/2010.
Il Tribunale, nel rilevare la discrasia, ha osservato che, essendo stato emesso l’avviso in data 7/6/2010, era rilevabile agevolmente che la indicazione della data del "14/l/2010" costituiva un mero errore materiale e che quindi, tenuto conto della ristrettezza dei termini processuali per la celebrazione del riesame, la corretta data non poteva che essere il 14/6/2010.
Ciò premesso, va ricordato che in un caso analogo questa Corte di legittimità ha statuito che "L’erronea indicazione della data dell’udienza nel decreto di citazione a giudizio notificato all’imputato determina una nullità di ordine generale, afferente all’intervento dell’imputato, che non può essere sanata dalla regolare notifica del decreto al suo difensore e dalla partecipazione dello stesso al giudizio" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 37046 del 30/09/2010 Ud. (dep. 18/10/2010), Osetskyy, Rv. 248575; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1632 del 19/02/2003 Ud. (dep. 21/01/2004), Merenzoni, Rv. 227243).
Nel caso di specie l’erroneità della data di udienza era contenuta sia nell’avviso al difensore, che in quello notificato all’indagata.
Pertanto, non potendosi da costei pretendere la conoscenza dei termini processuali e, quindi la possibilità di individuare l’esatta data dell’udienza (14 giugno e non 14 gennaio), ne deriva che la B. non è stata messa in condizione di partecipare all’udienza, con conseguente nullità della decisione adottata all’esito di essa.
Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, rimanendo assorbiti nella pronuncia gli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Frosinone.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.