T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 08-04-2011, n. 3150 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che successivamente alla fissazione della udienza in camera di consiglio per la discussione della richiesta cautelare spiegata in via incidentale con il ricorso in epigrafe, il procuratore della parte ricorrente ha depositato in giudizio atto di rinuncia al ricorso, notificato al Ministero dello Sviluppo economico in data 31 marzo 2010, rappresentando che le parti hanno svolto alcuni colloqui chiarificatori tali da far ritenere venuta meno la materia del contendere.

Considerato che la rinuncia non appare ritualmente notificata al resistente Ministero nei termini di legge di cui all’art. 84, comma 2, del d.lgs 2 luglio 2010, n. 104 (recante il codice del processo amministrativo), essa tuttavia, ai sensi dell’art. 84, comma 4, del ripetuto decreto, può valere come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.

Di essa deve pertanto darsi atto e conseguentemente dichiarare l’improcedibilità del gravame.

La manifesta fondatezza del ricorso costituisce peraltro giusta causa di compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara improcedibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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