Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con sentenza del 18 luglio 2008, il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarò D.S.G. e S.M. responsabili del reato di rapina aggravata e – ritenuta la sussistenza della circostanza attenuante del risarcimento del danno condannò il D.S. alla pena di tre anni di reclusione e di Euro 4.000 di multa e il S. a quella di quattro anni di reclusione e di Euro 4.000 di multa.
2. Avverso tale provvedimento entrambi gli imputati proposero impugnazione, invocando il primo la concessione delle attenuanti generiche da considerarsi, unitamente alla ritenuta attenuante del risarcimento del danno, come prevalenti sulla contestata aggravante, l’applicazione del minimo della pena e dei benefici di legge; e il secondo invocando, a sua volta, in via principale, la concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione o quanto meno equivalenti rispetto alla contestata aggravante, e in subordine, il giudizio di prevalenza dell’attenuate del risarcimento del danno, l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, il minimo della pena e i benefici di legge.
3. Nel corso del dibattimento di appello, gli imputati hanno rinunciato a tutti i motivi di ricorso, tranne che a quello concernente la pena; e la Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la sanzione applicata dal Tribunale condannando il D.S. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione e di Euro 4.000 di multa, e il S. alla pena di tre anni otto mesi di reclusione e di Euro 4.000 di multa.
4. Ricorrono per Cassazione il difensore del D.S. e il S. personalmente.
Il primo deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), lamentando la carenza di motivazione in relazione alla declaratoria di non punibilità ex art. 129 c.p.p..
Il S. deduce:
a) violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), lamentando, come il primo ricorrente, la carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla declaratoria di non punibilità ex art. 129 c.p.p.. b) violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
5. I ricorsi sono inammissibili.
Per quanto concerne la censura concernente la pretesa violazione dell’obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, si osserva che entrambi i ricorrenti non avevano neppure prospettato tale doglianza con i motivi di appello.
Ma ove lo avessero fatto, i due ricorsi in Cassazione sarebbero stati comunque inammissibili per genericità non avendo indicato elementi concreti in forza dei quali il giudice di appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che gli imputati avevano rinunciato ai motivi di impugnazione sul tema della responsabilità (cfr.: Cass., sez. 7, ordinanza 12 novembre 2009, Liemonte, RV 245495).
Per quanto concerne il motivo sub b) dedotto dal S., si osserva che il ricorrente aveva espressamente rinunciato a tutti i motivi dedotti in appello, e conseguentemente anche a quello concernente le attenuanti generiche, con esclusione soltanto della censura relativa alla violazione dell’art. 133 c.p., che ha trovato accoglimento.
Conseguentemente, la doglianza suddetta è inammissibile, perchè con la rinuncia al motivo di appello relativo alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 bis c.p., si è creata una preclusione processuale su tale punto della decisione, che impedisce – con riferimento a quest’ultimo – la proposizione del ricorso per Cassazione.
In tal senso è la giurisprudenza di questa Corte, la quale – tra le altre cose – ha anche affermato che "quando l’imputato abbia rinunciato ad uno o a più motivi di gravame, automaticamente il perimetro del giudizio è ristretto ai superstiti, essendo inibito al giudice di prendere cognizione di quei capi e punti della decisione sui quali ha fatto acquiescenza la parte, la quale, poi, non potrebbe, a giudizio di impugnazione concluso, riproporre al giudice funzionalmente superiore, doglianza circa quei capi e punti, senza incorrere nella preclusione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 3" (Cass. pen., sez. 6, 21 novembre 1991, Santinelli, RV 188950).
6. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.