…del Codice del consumo
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni, recante il Codice del consumo;
Visto in particolare l’articolo 137, comma 2, del Codice del
consumo, recante i requisiti cui e’ subordinata l’iscrizione
nell’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale tenuto dal Ministero dello
sviluppo economico, da comprovare con la presentazione di
documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite
con decreto del Ministro dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro dell’industria del commercio e
dell’artigianato 19 gennaio 1999, n. 20, con cui sono state adottate,
ai sensi dell’articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, le
prescrizioni e le procedure ancora applicate per l’iscrizione nel
predetto elenco;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto
2011, n. 156, recante regolamento relativo alla designazione e nomina
dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta
delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 12 della legge
29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 23;
Visto in particolare l’articolo 3 e gli allegati C e D del citato
decreto ministeriale n. 156 del 2011 che stabiliscono, fra l’altro,
per la designazione dei componenti del consiglio delle camere di
commercio, le procedure per la determinazione della consistenza delle
associazioni dei consumatori e i dati da fornire a tal fine,
collegandoli anche al predetto elenco nazionale;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’8 novembre 2012;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. 25351 del 13 dicembre 2012 e il successivo
nulla osta della Presidenza medesima comunicato con nota n. 6723 del
17 dicembre 2012;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
a) "Codice del consumo": il decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, e successive modificazioni;
b) "elenco": l’elenco delle associazioni dei consumatori e degli
utenti rappresentative al livello nazionale di cui all’articolo 137,
comma 2, del Codice del consumo;
c) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;
d) "Direzione generale": la Direzione generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;
e) "associazione" o "associazioni": l’associazione o le
associazioni dei consumatori e degli utenti;
f) "quote": le quote di iscrizione versate direttamente
all’associazione per gli scopi statutari ai sensi dell’articolo 137,
comma 2, lettera b) del Codice del consumo.
Art. 2
Tenuta dell’elenco
1. L’elenco e’ tenuto presso il Ministero, in continuita’ con
l’elenco istituito ai sensi dell’articolo 5 dell’abrogata legge 30
luglio 1998, n. 281.
2. L’elenco, pubblicato sul sito internet istituzionale del
Ministero, e’ tenuto dalla Direzione generale, competente per
l’iscrizione nell’elenco, per l’istruttoria delle domande e per i
controlli per l’accertamento del possesso dei requisiti da parte
delle associazioni dei consumatori e degli utenti.
Art. 3
Requisiti e modalita’ per l’iscrizione
1. Le associazioni che intendono iscriversi nell’elenco presentano
domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente
l’indicazione della denominazione dell’associazione e della sede
legale e redatta nelle forme e nei modi previsti dall’articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche ed integrazioni, secondo la modulistica a tal
fine pubblicata sul sito internet istituzionale del Ministero,
attestando il possesso dei requisiti indicati dall’articolo 137 del
codice del consumo.
2. La domanda e’ corredata dai seguenti documenti:
a) copia autentica dell’atto costitutivo dell’associazione
comprovante che la costituzione dell’associazione, quale associazione
nazionale di consumatori ed utenti, sia avvenuta almeno tre anni
prima della data di presentazione della domanda;
b) copia autentica dello statuto vigente alla data di
presentazione della domanda di iscrizione e delle eventuali modifiche
statutarie intervenute nell’ultimo triennio comprovanti per l’intero
triennio un ordinamento a base democratica e, come scopo esclusivo,
la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, senza fini di
lucro, nonche’, con riferimento al medesimo periodo, dei verbali
delle assemblee degli iscritti, dei regolamenti che disciplinano le
elezioni e degli atti relativi alle elezioni dei rappresentanti e
degli organi direttivi dell’associazione;
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ resa dal
legale rappresentante dell’associazione in conformita’ al modulo a
tal fine pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero e
concernente la tenuta, presso la propria sede legale o altra sede
espressamente indicata in tale dichiarazione, di un unico elenco
nazionale degli iscritti, aggiornato annualmente, con l’indicazione
delle quote versate dagli associati, la regolare tenuta dei libri
contabili nonche’ il numero totale degli iscritti alla data di
presentazione della domanda e, in ogni caso, alla data del 31
dicembre anteriore a quella di presentazione della domanda e la loro
ripartizione per regioni e province autonome anche ai fini della
verifica del requisito relativo alla presenza sul territorio di cui
alla lettera c) del comma 2 o al comma 5 dell’articolo 137 del codice
del consumo; resta ferma la necessita’ di indicare nell’elenco anche
la ripartizione degli iscritti per circoscrizione di Camera di
commercio, ai soli fini degli eventuali controlli connessi
all’applicazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156;
d) per ciascuno dei tre anni anteriori a quello di iscrizione,
copia autentica del bilancio annuale delle entrate e delle uscite
contenente l’indicazione delle quote versate dagli associati o, in
relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, del
rendiconto economico contenente anch’esso l’indicazione delle quote
versate dagli associati;
e) relazione sull’attivita’ svolta dall’associazione nel triennio
precedente, sottoscritta dal legale rappresentante, ed ogni altra
documentazione atta a comprovare la continuita’ e rilevanza
dell’attivita’ ed a fornire notizie sull’articolazione territoriale e
sulle sedi operative, con l’indicazione dei responsabili delle
principali sedi locali dell’associazione stessa e, fatto salvo il
pluralismo delle scelte organizzative con conseguenti eventuali
indicazioni negative, di dati e documenti relativamente ai seguenti
indicatori:
1) disponibilita’ di un sito internet aggiornato e con adeguati
contenuti informativi sia relativamente all’organizzazione ed al
funzionamento dell’associazione, sia relativamente alle tematiche di
interesse dei consumatori;
2) tipologia e numero delle attivita’ di comunicazione, quali
pubblicazioni sia in formato cartaceo che in formato digitale;
3) numero e articolazione territoriale degli sportelli di
assistenza e consulenza ovvero tipologia, modalita’ e numero di
contatti relativamente alle forme di consulenza ed assistenza a
distanza;
4) numero dei pareri e delle consulenze comunque fornite ai
consumatori;
5) numero dei reclami presentati per conto di consumatori o per
la cui presentazione e’ stata fornita assistenza;
6) tipologia, numero e esiti delle attivita’ di assistenza
connesse alla tutela giurisdizionale e extragiurisdizionale dei
diritti dei consumatori;
7) tipologia e numero delle iniziative pubbliche di interesse
dei consumatori, quali convegni, seminari, manifestazioni,
organizzati dall’associazione o cui l’associazione ha partecipato con
relazioni o interventi;
8) tipologia e numero degli accordi, dei protocolli di intesa e
di altre forme di partecipazione, nell’interesse dei consumatori, ad
attivita’ ovvero organi consultivi di pubbliche amministrazioni o
gestori di pubblici servizi;
f) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai legali
rappresentanti dell’associazione attestante che gli stessi rivestono
tale carica, non hanno subito alcuna condanna, passata in giudicato,
in relazione all’attivita’ dell’associazione medesima e che altresi’
non rivestono la qualifica di imprenditori o di amministratori di
imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per
gli stessi settori in cui opera l’associazione;
g) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ resa dal
legale rappresentante attestante che l’associazione non svolge
attivita’ di promozione o pubblicita’ commerciale avente per oggetto
beni o servizi prodotti da terzi e non ha connessione di interessi
con imprese di produzione o di distribuzione e si impegna a mantenere
tali preclusioni; se l’associazione ha ricevuto nell’ultimo triennio
eventuali contributi da imprese o associazioni di imprese o ha
stipulato accordi o convenzioni con le stesse, nella dichiarazione
tali contributi, accordi e convenzioni devono essere espressamente e
dettagliatamente indicati, evidenziando per i contributi anche le
relative informazioni contenute nei bilanci e rendiconti e fornendo,
ai fini delle valutazioni dell’amministrazione, ogni elemento utile a
dimostrare che tali contributi, accordi e convenzioni non determinano
connessioni di interessi incompatibili e sono finalizzati
esclusivamente a esigenze di tutela dei consumatori e a favore degli
iscritti, ivi compresi gli elementi circa la trasparenza e
completezza dell’informazione in merito fornita agli associati ed
alla generalita’ dei consumatori.
3. Le associazioni hanno l’obbligo di conservare per un periodo di
cinque anni tutta la documentazione connessa al possesso dei
requisiti per l’iscrizione nell’elenco e di presentarla alla
Direzione generale, per gli eventuali controlli o in caso di
contenzioso.
4. Per iscritti all’associazione si intendono coloro che hanno
espressamente manifestato la volonta’ di aderirvi. Ai soli fini del
raggiungimento e del mantenimento dei requisiti per l’iscrizione
nell’elenco di cui al presente regolamento sono computate
esclusivamente le iscrizioni comprovate dal pagamento di una quota
associativa di importo non meramente simbolico effettivamente
corrisposto in forma tracciabile almeno una volta nel biennio
anteriore alla relativa dichiarazione ovvero, nel caso tale pagamento
sia effettuato in contanti, confermato dalla corrispondenza con gli
importi iscritti in bilancio e dalla sottoscrizione, almeno una volta
nel corso del medesimo biennio, di un modulo di adesione o di
conferma espressa dell’adesione.
5. In relazione alla liberta’ di associazione ed a tutela del
pluralismo associativo, ai fini di cui al comma 4 anche gli eventuali
iscritti a piu’ associazioni possono essere considerati per il
raggiungimento dei requisiti da parte di ciascuna delle associazioni
cui aderiscono. Per evitare duplicazioni di rappresentanza e elusione
dei requisiti per l’iscrizione, i controlli a campione per la
verifica dell’effettiva adesione degli iscritti alle diverse
associazioni sono intensificati relativamente alle associazioni che,
anche se specializzate per tematica o settore di tutela degli utenti
e consumatori, risultano collegate fra loro sulla base della
coincidenza di una significativa percentuale di iscritti o di sedi o
di esponenti degli organi associativi o sulla base delle prescrizioni
contenute nei rispettivi statuti.
6. Per la base di calcolo dell’aliquota di iscritti
all’associazione rispetto alla popolazione presente sul territorio
nazionale, regionale o provinciale, di cui alla lettera c) del comma
2 o al comma 5 dell’articolo 137 del codice del consumo, fa fede
l’ultimo censimento ISTAT disponibile.
7. Per le associazioni costituite in forma di federazione di
associazioni o le analoghe aggregazioni di secondo livello, ivi
comprese le federazioni nazionali di associazioni settoriali o
territoriali, i requisiti di cui all’articolo 137 del Codice del
consumo devono essere posseduti dall’associazione federale che
richiede l’iscrizione e da tutte le associazioni federate, salvo che
per il numero degli iscritti e per la presenza sul territorio di
almeno cinque regioni o province autonome, che possono essere
dimostrati con riferimento al numero complessivo degli iscritti ed
alle attivita’ di tutte le associazioni federate, ferma restando la
tenuta di un elenco nazionale unitario degli iscritti in cui ciascuno
di essi e’ considerato una sola volta, anche se iscritto a piu’
associazioni federate, escludendo le duplicazioni di cui al comma 5.
Il requisito della triennalita’ della costituzione e dell’attivita’
e’ riferito alla sola associazione federale o ad almeno una delle
associazioni nazionali federate.
8. L’iscrizione dell’associazione derivante dalla fusione o dalla
federazione di associazioni gia’ iscritte nell’elenco e’ sempre
consentita con modalita’ semplificate, su semplice comunicazione dei
rispettivi rappresentanti legali, corredata del relativo atto di
fusione o federativo.
Art. 4
Norme procedimentali
1. La Direzione generale conclude l’istruttoria entro novanta
giorni dalla data di ricevimento della domanda.
2. Qualora la Direzione generale richieda notizie o documenti
all’associazione interessata entro 45 giorni dalla data di
ricevimento della domanda, il termine di cui al comma 1 e’ interrotto
e ricomincia a decorrere per una sola volta dal momento della
ricezione di quanto richiesto. Qualora l’associazione non ottemperi
alla richiesta entro novanta giorni il procedimento e’ concluso con
provvedimento di diniego dell’iscrizione.
3. Entro il termine di quindici giorni dal completamento
dell’istruttoria e’ comunicato all’associazione interessata il
provvedimento finale, adottato con decreto del Direttore generale
competente, ferma restando la necessita’ del preavviso dell’eventuale
provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
4. Il provvedimento con esito favorevole all’istanza
dell’associazione e’ pubblicato sul sito internet istituzionale del
Ministero.
Art. 5
Aggiornamento elenco
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Direttore
generale competente, pubblicato sul sito internet istituzionale, il
Ministero provvede all’aggiornamento dell’elenco previa verifica del
mantenimento dei requisiti ai sensi dell’articolo 6.
Art. 6
Mantenimento dei requisiti
1. Ai fini dell’aggiornamento di cui all’articolo 5, entro il 30
giugno di ogni anno, le associazioni iscritte nell’elenco fanno
pervenire alla Direzione i seguenti documenti:
a) dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta’ e
sostitutive di certificazione rese dal legale rappresentante
dell’associazione secondo la modulistica pubblicata sul sito
istituzionale del Ministero, concernenti l’aggiornamento di tutte le
dichiarazioni e dei documenti presentati nell’anno precedente in fase
di iscrizione o in fase di aggiornamento annuale dell’elenco, con
evidenziazione del numero degli iscritti alla data del 31 dicembre
dell’anno precedente, nonche’ di tutte le variazioni intervenute, e
corredate di nuova copia autentica dello statuto e della relativa
documentazione nel caso in cui siano intervenute modifiche anche in
tali atti;
b) copia autentica del bilancio annuale delle entrate e delle
uscite dell’esercizio precedente contenente l’indicazione delle quote
versate dagli associati o, in relazione alle norme che regolano il
tipo di associazione, del rendiconto economico contenente anch’esso
l’indicazione delle quote versate dagli associati;
c) relazione sull’attivita’ svolta dall’associazione nell’anno
precedente, sottoscritta dal legale rappresentante ed ogni altra
documentazione atta a comprovare la continuita’ dell’attivita’.
2. Per i controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
prodotte in sede di iscrizione o di aggiornamento annuale
dell’elenco, ivi compresi gli eventuali controlli connessi
all’applicazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156, fatte salve comunque
le eventuali verifiche richieste o disposte dall’autorita’
giudiziaria, la Direzione puo’ effettuare accertamenti presso le sedi
dell’associazione o richiedere la trasmissione di documentazione, ivi
compreso l’elenco degli iscritti da cui estrarre un campione per il
quale richiedere copia delle contabili dei versamenti delle quote
associative o delle conferme di adesione.
3. A semplice richiesta della Direzione generale l’elenco di cui al
comma 2 e’ depositato presso la Direzione stessa, per il tempo
strettamente necessario ai controlli, sotto forma di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta’, resa ai sensi dell’articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su
apposito supporto digitale, sottoscritto dal legale rappresentante
con firma digitale, a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, crittografato,
ovvero consegnato e conservato in busta chiusa sigillata. Il formato
digitale da utilizzare per l’elenco e la tecnica con cui lo stesso e’
eventualmente crittografato sono preventivamente indicate tramite
pubblicazione in un’apposita sezione del sito istituzionale del
Ministero.
4. La decifratura dei dati contenuti negli elenchi di cui al comma
2 inviati in forma crittografata avviene utilizzando una apposita
procedura formalizzata e le modalita’ tecniche preventivamente
indicate sul sito istituzionale del Ministero. L’eventuale apertura
delle buste chiuse e sigillate contenenti gli elenchi di cui al comma
2 non crittografati e’ regolata da una apposita procedura
formalizzata. Effettuati i controlli l’elenco e’ restituito
all’associazione.
Art. 7
Sospensione o cancellazione dall’elenco
1. L’accertamento da parte della Direzione generale della mancanza
dei requisiti dichiarati, fatte salve le eventuali sanzioni penali
per falsa dichiarazione, o della perdita anche di uno solo dei
requisiti prescritti comporta la cancellazione dell’associazione
dall’elenco. Nel caso di carenze lievi, se l’associazione manifesta
in modo concreto l’intendimento di recuperare i requisiti perduti, la
Direzione generale adotta in alternativa un provvedimento di
sospensione dell’iscrizione e lo revoca non appena tali requisiti
sono recuperati. Se la sospensione non e’ revocata entro un anno
dalla sua adozione la Direzione generale provvede comunque alla
cancellazione dell’associazione dall’elenco. Per carenza lieve si
intende le carenza temporanea e parziale di un singolo requisito,
quale, la temporanea perdita di iscritti in misura tale da
determinare una carenza non superiore al 5% rispetto al numero minimo
prescritto, ovvero casi isolati, non rilevanti e non reiterati di
connessioni di interesse con imprese, ovvero inadempienze parziali
nella tenuta dell’elenco degli iscritti, ovvero limitati ritardi
nella sostituzione del legale rappresentante che ha perduto i
requisiti, ovvero interruzioni o riduzioni dell’attivita’ tali da
farne venir meno temporaneamente la continuita’.
2. La sospensione o la cancellazione dall’elenco, previa
comunicazione di avvio del relativo procedimento ai fini del suo
svolgimento in contraddittorio con l’associazione interessata, e’
adottata con decreto ministeriale e comunicata alla associazione
stessa.
3. Il provvedimento di sospensione o cancellazione dall’elenco e’
pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero.
Art. 8
Abrogazione e norma transitoria
1. E’ abrogato il decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato 19 gennaio 1999, n. 20.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le
associazioni iscritte all’elenco alla data di entrata in vigore del
regolamento stesso provvedono entro un anno da tale data a
predisporre un unico elenco nazionale dei propri iscritti con i
contenuti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), tenuto con
modalita’ idonee a consentire gli adempimenti di cui all’articolo 6,
commi 2 e 3. I controlli delle dichiarazioni sostitutive relative al
numero degli iscritti mediante richiesta del relativo elenco sono
effettuati nei confronti di tutte le associazioni iscritte all’elenco
alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, entro due anni
da tale data.
3. Ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 3,
comma 4, limitatamente ad un biennio dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, sono considerate valide anche le iscrizioni
poliennali effettuate mediante pagamento tracciabile nel triennio
precedente a tale data di entrata in vigore. Negli altri casi, ai
fini del computo dell’iscrizione poliennale pregressa agli effetti
del presente regolamento, l’associazione acquisisce entro il predetto
biennio conferma espressa di adesione mediante sottoscrizione di
apposito modulo che tiene a disposizione per i controlli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 21 dicembre 2012
Il Ministro: Passera
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2013
Ufficio di controllo atti MISE – MIPAAF, registro n. 1, foglio n. 372
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.