MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 28 dicembre 2012, n. 261 Regolamento concernente i casi e le modalita’ di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale, in attuazione dell’articolo 13, comma 4…

…del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio ed, in particolare, il Capo IX inerente alla
designazione, revoca e dimissioni dei revisori legali o delle
societa’ di revisione contabile;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con il quale
e’ stata data attuazione alla predetta direttiva 2006/43/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 ed, in
particolare, l’articolo 13, comma 4, che demanda ad un regolamento,
da adottare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Commissione nazionale per le societa’ e la borsa, la
definizione dei casi e delle modalita’ di revoca e di dimissioni
dall’incarico di revisore legale nonche’ dei casi e delle modalita’
di risoluzione del contratto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero
dell’economia e delle finanze, a norma dell’articolo 1, comma 404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
concernente disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi
natura regolamentare;
Sentita la Commissione nazionale per le societa’ e la borsa, che
con comunicazione del 30 luglio 2012 ha trasmesso, ai sensi del
citato articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, parere favorevole in merito allo schema del presente
regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi dell’11 ottobre 2012;
Visto la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota del 19 novembre 2012, n. 10579;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i casi e le modalita’ di
revoca per giusta causa e di dimissioni dall’incarico di revisore
legale nonche’ i casi e le modalita’ di risoluzione consensuale del
contratto di revisione.
2. La cessazione dall’ufficio di sindaco e’ disciplinata dagli
articoli 2400 e 2401 del codice civile anche quando la revisione
legale dei conti e’ esercitata dal collegio sindacale, a norma
dell’articolo 2409-bis, secondo comma, del codice civile.

Art. 2

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) «Consob»: la Commissione nazionale per le societa’ e la borsa
istituita dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216;
b) «contratto di revisione»: il contratto stipulato tra la
societa’ e il revisore legale o la societa’ di revisione legale
avente ad oggetto l’incarico di revisione legale dei conti;
c) «decreto attuativo»: il decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che
modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE;
d) «enti di interesse pubblico»: le societa’ individuate ai sensi
dell’articolo 16 del decreto attuativo;
e) «gruppo»: l’insieme delle societa’ consolidate integralmente,
ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;
f) «incarico»: l’incarico di revisione legale conferito ai sensi
dell’articolo 13 del decreto attuativo, nonche’ di altra previsione
di legge;
g) «organo di controllo»: il collegio sindacale, il consiglio di
sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
h) «revisione legale»: la revisione dei conti annuali o dei conti
consolidati effettuata in conformita’ alle disposizioni del decreto
attuativo, di altra legge applicabile o, nel caso in cui sia
effettuata in un altro Stato membro dell’Unione europea, alle
disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale
Stato membro;
l) «revisore del gruppo»: il revisore legale o la societa’ di
revisione legale incaricati della revisione legale dei conti
consolidati;
m) «revisore legale»: una persona fisica abilitata ad esercitare
la revisione legale e iscritta nel Registro istituito ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, del decreto attuativo ovvero una persona
fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato
membro dell’Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione
della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;
n) «RGS»: il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
incardinato nel Ministero dell’economia e delle finanze;
o) «societa’ assoggettata a revisione»: la societa’ tenuta ad
affidare, ai sensi della disciplina applicabile, l’incarico di
revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una societa’ di
revisione legale;
p) «societa’ di revisione legale»: una societa’ abilitata a
esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del
decreto attuativo e iscritta nel Registro ovvero un’impresa abilitata
a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell’Unione
europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva
2006/43/CE vigenti in tale Stato membro.

Art. 3

Revoca dall’incarico di revisione legale

1. L’incarico affidato ai revisori legali o alle societa’ di
revisione legale puo’ essere revocato solo per giusta causa. Le
divergenze di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a
procedure di revisione non costituiscono giusta causa.
2. L’organo di amministrazione comunica per iscritto al revisore
legale o alla societa’ di revisione legale la presentazione
all’assemblea della proposta di revoca per giusta causa,
esplicitandone i motivi.
3. In presenza di una giusta causa, l’assemblea, acquisite le
osservazioni formulate dal revisore legale o dalla societa’ di
revisione legale e sentito l’organo di controllo anche in merito alle
predette osservazioni, revoca l’incarico e provvede contestualmente a
conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un’altra
societa’ di revisione legale.

Art. 4

Giusta causa

1. Costituiscono giusta causa di revoca:
a) il cambio del soggetto che, ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile, esercita il controllo della societa’ assoggettata a
revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto
nell’ambito del medesimo gruppo;
b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la societa’
assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione
dell’incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore
del gruppo, all’acquisizione di elementi probativi appropriati e
sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato,
secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;
c) i cambiamenti all’interno del gruppo cui appartiene la
societa’ assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale
del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti,
da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi
di revisione;
d) la sopravvenuta inidoneita’ del revisore legale o della
societa’ di revisione legale ad assolvere l’incarico ricevuto, per
insufficienza di mezzi o di risorse;
e) il riallineamento della durata dell’incarico a quello della
societa’ capogruppo dell’ente di interesse pubblico appartenente al
medesimo gruppo;
f) i gravi inadempimenti del revisore legale o della societa’ di
revisione legale che incidono sulla corretta prosecuzione del
rapporto;
g) l’acquisizione o la perdita della qualificazione di ente di
interesse pubblico;
h) la situazione sopravvenuta idonea a compromettere
l’indipendenza del revisore legale o della societa’ di revisione
legale;
i) la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale
per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.
2. Costituiscono, altresi’, ipotesi di giusta causa di revoca
dell’incarico i fatti, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale
che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione,
anche in considerazione delle finalita’ dell’attivita’ di revisione
legale.
3. Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la
possibilita’ di revocare l’incarico per giusta causa sono nulli.

Art. 5

Dimissioni dall’incarico di revisione legale

1. Costituiscono circostanze idonee a motivare le dimissioni:
a) il cambio del soggetto che esercita il controllo della
societa’ assoggettata a revisione, ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto
nell’ambito del medesimo gruppo;
b) il cambio del revisore legale del gruppo cui appartiene la
societa’ assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione
dell’incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore
legale del gruppo, all’acquisizione di elementi probativi appropriati
e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato,
secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;
c) i cambiamenti all’interno del gruppo cui appartiene la
societa’ assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale
del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti,
da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi
di revisione;
d) il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato
adeguamento dei corrispettivi spettante in base a clausola del
contratto di revisione, dopo l’avvenuta costituzione in mora, ai
sensi dell’articolo 1219 del codice civile;
e) la grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo
svolgimento delle attivita’ di revisione legale, ancorche’ non
ricorrano gli estremi del reato di impedito controllo di cui
all’articolo 29 del decreto attuativo;
f) l’insorgenza di situazioni idonee a compromettere
l’indipendenza del revisore legale o della societa’ di revisione
legale;
g) la sopravvenuta inidoneita’ a svolgere l’incarico, per
insufficienza di mezzi e risorse;
h) il conseguimento da parte del revisore legale del diritto al
trattamento di pensione.
2. Il revisore legale o la societa’ di revisione legale possono,
altresi’, presentare le dimissioni dall’incarico in presenza di altre
circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti
impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche in
considerazione delle finalita’ dell’attivita’ di revisione legale.
3. Le dimissioni, in ogni caso, vanno formulate in tempi e modi
idonei per consentire alla medesima societa’ assoggettata a revisione
di provvedere conseguentemente e di poter procedere all’affidamento
di un nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra societa’ di
revisione legale.
4. Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la
possibilita’ di presentare le dimissioni dall’incarico per giusta
causa sono nulli.

Art. 6

Presentazione ed effetti delle dimissioni

1. Il revisore legale o la societa’ di revisione legale comunicano
le proprie dimissioni al rappresentante legale e al presidente
dell’organo di controllo della societa’ assoggetta a revisione.
2. Gli amministratori convocano senza ritardo l’assemblea dei soci,
affinche’ la stessa, sentito l’organo di controllo e preso atto delle
intervenute dimissioni, provveda a conferire l’incarico ad un altro
revisore legale o ad un’altra societa’ di revisione legale secondo le
modalita’ previste dal decreto attuativo.
3. In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a
essere esercitate dal medesimo revisore legale o dalla medesima
societa’ di revisione legale fino a quando la deliberazione di
conferimento del nuovo incarico non e’ divenuta efficace e, comunque,
non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 7

Risoluzione consensuale del contratto di revisione

1. Il revisore legale o la societa’ di revisione legale e la
societa’ assoggettata a revisione possono consensualmente
determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione, purche’ sia
garantita la continuita’ dell’attivita’ di revisione legale.
2. L’assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore
legale o dalla societa’ di revisione legale e sentito l’organo di
controllo anche sulle predette osservazioni, delibera la risoluzione
consensuale del contratto di revisione e provvede a conferire un
nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un’altra societa’ di
revisione.
3. In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a
essere esercitate dal medesimo revisore legale o dalla medesima
societa’ di revisione legale fino a quando la deliberazione di
conferimento del nuovo incarico non e’ divenuta efficace e, comunque,
non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 8

Divieto di nuovo incarico

1. Fermo restando quanto previsto per gli enti di interesse
pubblico, in caso di revoca per giusta causa o dimissioni da un
incarico presso un ente diverso da quelli di interesse pubblico, il
revisore legale o la societa’ di revisione legale possono assumere un
nuovo incarico presso la medesima societa’ assoggettata a revisione
solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno un anno
dall’avvenuta cessazione anticipata.

Art. 9

Obblighi di comunicazione
relativi agli enti di interesse pubblico

1. Gli enti di interesse pubblico, entro il termine di quindici
giorni dalla data in cui l’assemblea ha adottato la deliberazione
relativa alla cessazione anticipata dall’incarico di revisione
legale, nonche’, qualora non adottata contestualmente, quella
relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale
o ad altra societa’ di revisione legale, trasmettono alla Consob, in
originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell’organo
di controllo, la seguente documentazione:
a) deliberazione dell’assemblea concernente la cessazione
anticipata o il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore
legale o ad altra societa’ di revisione legale;
b) parere dell’organo di controllo;
c) relazione dell’organo di amministrazione, adeguatamente
motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione
anticipata dell’incarico.
2. Il revisore legale o la societa’ di revisione, nel caso di
dimissioni, trasmettono alla Consob una copia delle stesse entro
quindici giorni dall’avvenuta presentazione. Entro il medesimo
termine, trasmettono alla Consob copia delle osservazioni formulate
all’ente di interesse pubblico nei casi di revoca e di risoluzione
consensuale.
3. L’organo di controllo dell’ente di interesse pubblico vigila in
ordine all’osservanza delle disposizioni in materia di comunicazione
recate dal presente articolo. Nel caso rilevi l’omissione della
comunicazione di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva e
trasmette direttamente la prescritta documentazione alla Consob.

Art. 10

Obblighi di comunicazione relativi alle societa’ assoggettate a
revisione diverse dagli enti di interesse pubblico

1. Le societa’ assoggettate a revisione diverse dagli enti di
interesse pubblico, entro il termine di quindici giorni dalla data in
cui l’assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione
anticipata dall’incarico, nonche’, qualora non adottata
contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico
ad altro revisore legale o ad altra societa’ di revisione legale,
trasmettono alla RGS, in originale o in copia dichiarata conforme dal
presidente dell’organo di controllo, la seguente documentazione:
a) deliberazione dell’assemblea concernente la cessazione
anticipata o il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore
legale o ad altra societa’ di revisione legale;
b) parere dell’organo di controllo;
c) relazione dell’organo di amministrazione, adeguatamente
motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione
anticipata dell’incarico.
2. Il revisore legale o la societa’ di revisione, nel caso di
dimissioni, trasmettono alla RGS una copia delle stesse entro
quindici giorni dall’avvenuta presentazione. Entro il medesimo
termine, trasmettono alla RGS copia delle osservazioni formulate alla
societa’ assoggettata a revisione nei casi di revoca e di risoluzione
consensuale.
3. L’organo di controllo della societa’ assoggettata a revisione
vigila in ordine all’osservanza delle disposizioni in materia di
comunicazione recate dal presente articolo. Nel caso rilevi
l’omissione della comunicazione di cui al comma 1, provvede in via
sostitutiva e trasmette direttamente la prescritta documentazione
alla RGS.
4. Il Ragioniere Generale dello Stato, con determina, disciplina le
modalita’, anche telematiche, concernenti le comunicazioni previste
dal presente articolo.

Art. 11

Presenza di piu’ ipotesi di cessazione anticipata dell’incarico

1. Nel caso dell’esistenza di piu’ ipotesi di cessazione anticipata
dell’incarico, in difetto di accordo tra la societa’ assoggettata a
revisione e il revisore legale o la societa’ di revisione legale,
prevale, al fine di determinare il procedimento da osservare, la
richiesta di cessazione che prima e’ giunta a conoscenza della
controparte.
Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 28 dicembre 2012

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Grilli

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 292

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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