Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-03-2011) 13-04-2011, n. 15146 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 9.02.2010 la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la domanda proposta da C.F. volta all’applicazione della disciplina di favore di cui all’art. 671 c.p.p., comma 1, in relazione ai reati giudicati con le sentenze di condanna pronunciate dalla stessa Corte di Appello partenopea il 18.1.208 ed il 10.7.2008, la prima in relazione al reato di cui all’art. 629 e art. 628 c.p., consumato in Napoli il 21.2.2007 ed il secondo per i reati di rapina e porto abusivo di arma, commessi in (OMISSIS).

A sostegno della decisione il giudice dell’esecuzione osservava che, i reati giudicati con le sentenza anzidette, pur essendo analoghi e determinati da un’unica motivazione e pur concorrendo lo stato di tossicodipendenza, non potevano essere unificati ai sensi dell’art. 81 c.p. perchè rimasti indimostrati elementi specifici dai quali dedurre l’unicità del disegno criminoso.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il predetto C.F., assistito dal difensore di fiducia, denunciando violazione di legge ed illogicità della motivazione impugnata.

Lamenta, in particolare, la difesa ricorrente che:

– la Corte distrettuale avrebbe del tutto disatteso lo stato di tossicodipendenza dell’istante, nonostante il rilievo dato ad esso dalla novella 49/06;

– strettamente connessa a tale premessa è la omessa valutazione del movente come dato unificante delle condotte;

– erroneamente avrebbe altresì censurato la Corte di merito la mancata allegazione probatoria da parte dell’istante in ordine alla dimostrazione dell’intento unitario.

3. Il P.G. in sede depositava motivata requisitoria scritta, concludendo per la inammissibilità dell’impugnazione, attesa la genericità delle censure illustrate.

4. Il ricorso è fondato.

4.1 Ed invero la motivazione impugnata appare, per più versi, contradditoria e non del tutto coerente con i dati di fatto valutati.

Giova prendere le mosse, ribadendola, dall’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 1^, 12.05.2006, n. 35797) secondo cui la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (cfr., per tutte, Cass., Sez. 2^, 7/19.4.2004, Tuzzeo; Sez. 1^, 15.11.2000/31.1.2001, Barresi).

La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anzicchè di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve, di regola, essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative elencazioni (fra gli altri, l’omogeneità delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l’accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni.

Detto accertamento, infine, ed è quello che in particolare interessa ai fini del presente giudizio, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti. 4.2 Tanto premesso sul piano dei principi, non può non convenirsi con la conclusione che la Corte di merito non abbia fatto di essi puntuale applicazione.

Il giudice a quo, infatti, ha fondato la sua decisione sul dato, francamente apodittico, che non risulterebbero acquisti "specifici elementi" dimostrativi che i reati in esame siano stati il risultato di una originaria ideazione, mentre, come da superiore insegnamento, l’intento unitario va desunto da quelli che questa Corte ha definito "indici esteriori significativi", indici che, nella fattispecie, ricorrono quanto alla analogia dei reati (contro il patrimonio e con l’uso di una componente violenta) quanto alla vicinanza temporale delle condotte, quanto alla medesimezza del locus commissi detteti e dalla identità del movente, che, pare di capire, è riconducibile allo stato di tossicodipendenza dell’istante, circostanza questa la quale, nei termini appena detti non del tutto desumibili nè dal ricorso nè dall’ordinanza impugnata, potrebbe avere rilievo decisivo per la decisione.

Ne consegue, in conclusione, che il sillogismo logico-giuridico sviluppato dal giudice a quo ha una premessa ed una conclusione non esaustivamente coerenti con i principi giurisprudenziali ormai di consolidata affermazione ed innanzi richiamati.

5. Alla stregua delle esposte considerazioni l’ordinanza in esame va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *