Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1.- Con l’atto notificato il 23 luglio 2008, depositato il 27 settembre 2008, la nominata in epigrafe proprietaria di un area sita nel Comune di Scafati (foglio 26, particelle n. 916 di mq 3702 e 782 di mq 660), ricadente nel PIP di via S. Antonio Abate, impugna la quantificazione in euro 37,50 del valore a mq del proprio bene, oggetto del gravato decreto di esproprio, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.
2.- Si è costituita in giudizio per resistere la società Agro Investy s.p.a..
3.- All’udienza del 10.2.2011, il Collegio si è riservata la decisione.
Motivi della decisione
E’ controversa nel presente giudizio la legittimità degli atti con i quali l’intimata amministrazione si è determinata in ordine alla stima del valore del fondo oggetto di procedura ablativa.
Il ricorso è improponibile per difetto di giurisdizione del giudice adito sussistendo la giurisdizione dell’AGO. Ed infatti, ai sensi dell’art. 53 comma 3 d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 deve intendersi riservata alla giurisdizione del giudice ordinario la definizione della controversia avente ad oggetto la determinazione dell’indennità di espropriazione, che comprende anche l’individuazione e l’applicazione dei relativi criteri di calcolo (Consiglio Stato, sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2695).
A mente dell’art. 11 d. lgs n. 104 del 2 luglio 2010 "quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato".
Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improponibile per difetto di giurisdizione nei sensi di cui in motivazione.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.