Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo
Con ordinanza in data 26.11.2009, il Tribunale di Taranto, 1^ sezione penale, confermava l’ordinanza del GIP del Tribunale in sede, con la quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Z.F., perchè gravemente indiziato di concorso nel delitto di estorsione in danno di D.V.V., costretto a versare la somma di 40,00 euro per ottenere la restituzione del portafogli che poco prima gli era stato sottratto.
Il Tribunale dava atto che quanto denunciato dalla persona offesa trovava piena conferma nel servizio di osservazione approntato dalla polizia giudiziaria, che aveva avuto modo di seguire le fasi della trattativa e quindi di intervenire subito dopo la consegna del danaro e di procedere all’arresto di Z..
Le esigente cautelari erano rinvenute nel pericolo di reiterazione, per la gravita del fatto, che desta allarme sociale, e per la negativa personalità dell’ imputato gravato da precedenti penali specifici; per delitti contro il patrimonio.
Unica misura adeguata risultava essere quella in atto, anche in considerazione dei precedenti penali per evasone.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’indagato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’ annullamento per i seguenti motivi a norma dell’ art. 606, comma 1, lett. e) e b), in relazione all’art. 593 c.p. (recte: art. 393 c.p.), artt. 274, 275 e 125 c.p.p., perchè il ricorrente si è limitato a contattare il denunciante dopo aver trovato il portafogli smarrito e chiedergli il premio previsto dalla legge secondo guanto regolato dagli artt. 927 e 930 c.c.; quand’ anche si volesse ritenere che la condotta posta in essere integrasse minaccia implicita, sarebbe configurabile il meno grave delitto di cui all’art. 393 c.p. in considerazione delle modalità del fatto risulta immotivata: la scelta di mantenere la misura custodiale in carcere.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile perchè per la prima volta in questa sede denuncia violazione di legge, attraverso il richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 927 e 930 c.c., non dedotta in sede di riesame e quindi incorrendo nella causa di inammissibilità disciplinata dall’ art. 606 c.p.p., comma 3.
Peraltro il ricorso propone una ricostruzione alternativa della vicenda, che esclude la presupposta sottrazione del portafogli sostituendola con un ipotizzato smarrimento dello stesso, laddove nel verbale di denuncia orale D.V. aveva esposto di essere stato borseggiato, circostanza di cui si da atto nell’ordinanza cautelare.
Il ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui lamenta mancanza di motivazione sull’adeguatezza della misura cautelare inframuraria perchè l’ordinanza impugnata ha congruamente spiegato che i precedenti penali specifici nonchè per evasione evidenziavano personalità non incline allo spontaneo rispetto di regole ed obblighi connessi a misure meno afflittive.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna, del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione dei profili di colpa desumibili dalle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 Euro.
Sarà cura della Cancelleria provvedere alle necessarie comunicazioni al Direttore dell’istituto di pena dove il ricorrente si trova ristretto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Si provvede a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..
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