Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo
Con ordinanza in data 13 novembre 2009, il Tribunale di Milano , 2^ Sez. penale, in riforma dell’ordinanza del Gip del Tribunale in sede, disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di D.S. perchè gravemente indiziato di rapina impropria in danno di L.G. colpito alla tempia sinistra con il cellulare che poco prima le aveva sottratto assieme a un lettore dvd, con l’aggravante di aver commesso il fatto nell’abitazione della persona offesa, in (OMISSIS).
Il Tribunale, dato atto che le accuse della persona offesa avevano trovato riscontro nelle stesse ammissioni dell’indagato, riteneva la sussistenza delle esigenze cautelari per il pericolo di reiterazione e di fuga, tenuto conto della gravità del fatto, denotante l’elevata personalità delinquenziale evidenziata anche dai numerosi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, rissa, violazione di norme sull’immigrazione; inoltre l’assenza di radicamento sul territorio nazionale fa ritenere che se libero, ovvero sottoposto a misura diversa dal carcere, possa rendersi irreperibile.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’indagato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi, mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, perchè le dichiarazioni della persona offesa non hanno trovato riscontri; violazione dei principi stabiliti dall’art. 273 c.p.p., comma 1, circa i criteri per la valutazione della sussistenza delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, tenuto conto che dal tempo del fatto l’indagato non si è dato alla fuga e non ha commesso reati della stessa indole.
Inoltre la misura disposta non è proporzionata alla effettiva gravità del fatto.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perchè la denuncia della persona offesa ha trovato esplicita conferma nelle ammissioni dell’indagato.
2. Il secondo motivo di ricorso è dedotto in maniera inammissibile, perchè, al fine di criticare la tenuta logica del ragionamento prognostico formulato dal tribunale sul pericolo di reiterazione e di fuga, introduce argomenti di natura fattuale (peraltro non riscontrabili e quindi generici) quali la mancata commissione di reati della stessa indole e il mancato allontanamento dal territorio nazionale.
Quanto all’inadeguatezza della misura disposta, in maniera generica si limita a rammentare le diverse scelte operate sul punto dal Gip, senza formulare alcuna critica specifica alla motivazione adottata sul punto dal tribunale.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione dei profili di colpa desumibili dalle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 Euro.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Si provvede ai sensi dell’art. 28 reg. esec. c.p.p..
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