Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 13-04-2011, n. 15132 Liberazione anticipata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 22 giugno 2010 il Tribunale di sorveglianza di Brescia, in parziale accoglimento del reclamo proposto da G.M.G., concedeva la liberazione anticipata per il semestre 15 settembre 2008- 15 marzo 2009, mentre confermava il rigetto per il restante periodo in cui si era verificata l’evasione.

Il Tribunale osservava che, mentre era ragionevole valutare negativamente il semestre nel quale G. era evaso e aveva assunto sostanze stupefacenti, non appariva condivisibile estendere anche al precedente (privo di rilievi) il giudizio negativo.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente G.M.G., il quale lamenta mancanza e contraddittorietà della motivazione, atteso che la domanda comprendeva due semestri (dal 15 settembre 2008 al 15 settembre 2009) e che il dies a qua per la valutazione della stessa decorreva dall’inizio della detenzione (15 settembre 2008); conseguentemente, poichè l’evasione era avvenuta il 20 dicembre 2009, ossia nel terzo semestre a partire dal giorno dell’arresto, era su quest’ultimo semestre (peraltro non compreso nella istanza originaria), e non su quello considerato nel provvedimento, che si sarebbe dovuto riverberare negativamente la condotta ex art. 385 c.p..
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

Ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata non è sufficiente la regolare condotta del detenuto nell’istituto penitenziario, ma occorre la prova di una fattiva e convinta adesione all’opera di rieducazione, desumibile da fatti obiettivi, rivelatori dell’evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente validi.

Orbene nel caso in esame il Tribunale, procedendo correttamente alla valutazione della condotta del condannato sulla base di una pluralità di fattori – e non solo, quindi, come sostenuto dalla difesa, l’evasione – ha ritenuto che il ricorrente non avesse dato per l’intero periodo oggetto (15 settembre 2008-15 settembre 2009) della domanda prova di partecipazione all’opera di rieducazione. In questa prospettiva, nel rispetto del principio consolidato secondo cui, in tema di liberazione anticipata, la valutazione della condotta deve essere frazionata per ciascun semestre, ha inteso estendere l’apprezzamento negativo scaturente dalla commissione dell’evasione in un periodo estraneo alla richiesta del beneficio al semestre immediatamente contiguo alla stessa. L’iter argomentativo della decisione adottata è fondato non solo, come erroneamente sostenuto da G., sulla condotta di evasione, bensì anche sull’assunzione di sostanze stupefacenti, scelta denotante la mancata, convinta partecipazione all’opera di rieducazione.

Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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