T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 11-04-2011, n. 3176 Radiocomunicazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società W.W. s.r.l. espone di essere titolare di decreto di concessione per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva in ambito locale a carattere commerciale per l’emittente "E.T."nonché di titolo abilitativo, per il quale risulta soggetto autorizzato per il bacino regionale del Lazio nonché per i bacini provinciali di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e Roma.

La W.W. rappresenta di aver acquisito, con contratti sottoscritti tra il 2007 e il 2008, una serie di impianti radiotelevisivi da società concessionarie, al fine di raggiungere una copertura capillare dei propri bacini di utenza in concessione, e di aver comunicato tale circostanza al competente organo periferico per i conseguenti aggiornamenti del proprio schema di rete.

Inoltre, la società è titolare del diritto d’uso temporaneo per l’esercizio dell’attività televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica 12, corrispondente alla Regione Lazio (esclusa la provincia di Viterbo), ai sensi delle delibere nn. 426/09/Cons e 181/09/Cons dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in forza della determinazione del Ministero dello Sviluppo economico – Comunicazioni n. 80339 del 13.11.2009.

A seguito di ciò, il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Lazio, con nota prot. N. 3S/GTV LIB/1128/09 3765 del 29.5.2009, comunicava alla odierna esponente che mancando un "riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della presente nota, o in presenza di un riscontro non in linea con le richieste di questo Ispettorato, fermo restando che, dal 31esimo giorno, eventuali nulla osta o altri atti riguardanti gli impianti in sanatoria emessi da questo Ispettorato dovranno ritenersi immediatamente revocati, sarà dato seguito a tutte le iniziative sanzionatorie previste per l’esercizio di impianti radiotelevisivi abusivi"; la stessa nota comunicava alle Direzioni Generali del Dipartimento delle Comunicazioni (cui la nota era indirizzata per conoscenza) che "tenuto conto della comunicazione di codesta DGSCER sul fatto che non è consentito cedere impianti dichiarati in sanatoria disgiuntamente dall’impianto principale e nel caso le emittenti non comunicassero a quali impianti principali risultano asserviti quelli in sanatoria e anche se non chiarissero se la cessione è avvenuta insieme all’impianto principale o singolarmente, questo Ispettorato riterrà abusivi tutti gli impianti dichiarati in sanatoria e procederà a sanzionare l’esercente degli impianti in questione".

Avverso la suddetta nota la società proponeva il ricorso n. 6833/09 in epigrafe, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, per i seguenti motivi:

1.Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 septies della legge n. 241/90;

2.Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 della legge n. 112/04 nonché dell’art. 3 della legge n. 241/90; eccesso di potere per difetto d’istruttoria – omessa erronea ed illegittima motivazione – erroneità ed illegittimità dei presupposti – contraddittorietà – errore in fatto ed in diritto; violazione del principio del maturato affidamento;

3.violazione e falsa applicazione di atti interni dell’Amministrazione (nota del 2.11.2004 n. prot. 1916 della DGSCER del Ministero delle Comunicazioni); carenza di istruttoria;

4.violazione e falsa applicazione di legge (art. 10 bis legge n. 241/90).

Successivamente, a conclusione del procedimento avviato su istanza della ricorrente inteso ad ottenere l’autorizzazione per l’attivazione dei ponti di collegamento a seguito di variazione dello schema di rete dell’emittente E.T., l’Ispettorato, con nota prot. 3S/1188/09 ricevuta il 17.7.2009, emetteva i nulla osta per i collegamenti di una serie di impianti alla nuova sede studio; tuttavia, nel contempo, non ne autorizzava altri, ritenendoli abusivi con effetto retroattivo, disponendo che "Tutte le frequenze riportate da codesta emittente nella struttura di rete che servono al collegamento degli impianti in sanatoria (….) non sono state autorizzate (….). Pertanto l’esercizio di detti impianti sanati e dei relativi collegamenti è ritenuto abusivo dalla data del 1.7.2009 (….). Al riguardo sono ritenuti nulli (privi di ogni ulteriore efficacia) tutti gli eventuali nulla osta rilasciati precedentemente da questo Ispettorato o eventuali autorizzazioni…".

Con motivi aggiunti notificati in data 22 settembre 2009, la ricorrente si gravava avverso la suddetta nota, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, per i seguenti motivi:

1.Violazione e falsa applicazione diretta e derivata dell’art. 21 septies della legge n. 241/90;

2.Violazione e falsa applicazione diretta e derivata dell’art. 27 della legge n. 112/04 nonché dell’art. 3 della legge n. 241/90; eccesso di potere per difetto d’istruttoria – omessa erronea ed illegittima motivazione – erroneità ed illegittimità dei presupposti – contraddittorietà – errore in fatto ed in diritto; violazione del principio del maturato affidamento;

3. violazione di legge ex art. 21 quinquies della legge n. 241/90; eccesso di potere per carenza dei presupposti – contraddittorietà – abnormità;

4. violazione e falsa applicazione diretta e derivata di atti interni dell’Amministrazione (nota del 2.11.2004 n. prot. 1916 della DGSCER del Ministero delle Comunicazioni); carenza di istruttoria;

5.violazione e falsa applicazione di legge (art. 10 bis legge n. 241/90); illegittimità derivata;

6.violazione e falsa applicazione di legge (art. 1, comma 7, della legge n. 122/98; art. 27, comma V e VII, del d.lgs n. 177/05, in combinato disposto con l’art. della legge n. 112/04); illegittimità diretta e derivata.

In seguito, in data 13.11.2009, lo stesso Ministero – DGSCER, in relazione allo "Switch off" dell’area tecnica 12, inoltrava missiva fax prot. n. 80636 a cui seguiva la trasmissione del Master Plan definitivo, con la quale si invitavano le emittenti, compresa la W., a "spegnere tutti gli impianti – frequenza attualmente eserciti in tecnica analogica… anche se non inseriti nel Master plan". A tale ordine l’odierna esponente dava esecuzione, restando così oscurata nelle zone in cui forniva il proprio servizio.

Con il ricorso n. 790/10 in epigrafe, la ricorrente impugnava anche la suddetta nota nonché il Master Plan, chiedendone l’annullamento, oltre il risarcimento dei danni, a tal fine deducendo i seguenti motivi di illegittimità:

1.violazione di legge in relazione all’art. 10bis della legge n. 241/90; annullabilità del provvedimento ex art. 21octies della legge n. 241/90; violazione del diritto di difesa;

2.violazione di legge (art. 2, comma II, della delibera Agcom n. 426/09/Cons nonché della delibera n. 181/09/Cons); violazione degli artt. 42, commi 2 e 5, del d.lgs n. 177/05; violazione dei principi di affidamento, di buona amministrazione e di imparzialità nell’azione amministrativa;

3.violazione di legge (artt. 8 e 9 della legge n. 241/90); violazione e falsa applicazione dell’art. 10, lett. b), della legge n. 241/90; elusione di giudicato cautelare (ord. Tar Lazio, sez. IIIter, n. 4745/09); violazione di legge per difetto assoluto di motivazione (art. 3 della legge n. 241/90); violazione di legge e/o eccesso di potere per travisamento od erronea valutazione dei fatti secondo quanto imposto dall’art. 2, comma II, della delibera n. 426/09/Cons e dalla delibera n. 181/09/Cons dell’Agcom – contraddittorietà- difetto di istruttoria e lesione del giusto procedimento;

4.violazione e falsa applicazione di legge e in particolare dell’art. 42 del d.lgs n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 6, comma 5, del provvedimento di assegnazione; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per irragionevolezza – contraddittorietà.

In entrambi i giudizi si costituiva il Ministero dello Sviluppo economico, per resistere ad ambedue i ricorsi, chiedendone il rigetto siccome infondati nel merito.

Con ordinanza collegiale n. 4745/2009 del 15 ottobre 2009 la Sezione accoglieva la domanda incidentale di sospensione spiegata con il primo ricorso.

Alla Pubblica Udienza del 18 novembre 2010 i ricorsi venivano trattenuti in decisione; nella discussione in camera di consiglio il Collegio si riservava su entrambi, rinviandone la decisione alla camera di consiglio del 13 gennaio 2011.
Motivi della decisione

Il Collegio procede preliminarmente alla riunione dei ricorsi in epigrafe per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.

Con i motivi primo, terzo e quarto del ricorso n. 6833/2009, che si esaminano congiuntamente per complementarità delle censure, la ricorrente rispettivamente deduce: – nullità per indeterminatezza dell’oggetto, ai sensi dell’art. 21octies della legge n. 241/1990, della nota dell’Ispettorato Territoriale per il Lazio n. 3765 del 30.5.2009; – carenza di istruttoria in relazione alla mancata verifica da parte dell’Amministrazione resistente dei requisiti di cui all’art. 27, comma 1, della legge n. 112/2004, in ordine alla istanza di sanatoria presentata dalla dante causa della ricorrente per gli impianti in questione; – violazione dell’art. 10bis della legge n. 241/1990, per mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di sanatoria.

Le censure non hanno pregio.

Il Collegio osserva, anche alla luce della produzione documentale effettuata in vista della pubblica udienza dalla difesa erariale, che – diversamente dall’assunto di parte ricorrente – la nota impugnata era stata preceduta da talune comunicazioni dell’Amministrazione intimata, volte a chiarire le problematiche relative agli impianti e ai relativi ponti acquistati dalla ricorrente da GTV e dall’Associazione Rosa del deserto.

E invero, con fax del 10.12.2007, l’emittente veniva informata che gli impianti oggetto della istanza di sanatoria potevano essere ritenuti legittimi solo dopo aver accertato la corrispondenza a quanto previsto dall’art. 27 della legge n. 112/2004.

Successivamente, in data 20.3.2009 il Ministero dello Sviluppo economico – Direzione Generale Servizi Comunicazioni elettriche e radiodiffusione (in seguito: DGSCER), inviava una comunicazione a tutti gli Ispettorati d’Italia, con la quale chiariva che le cessioni dei soli impianti dichiarati in sanatoria non potevano essere considerate legittime, in quanto la cessione del solo impianto sanato e non anche dell’impianto principale avrebbe fatto venir meno la finalità voluta dalla norma, che era quella di migliorare le potenzialità del bacino di utenza dell’impianto principale.

In seguito, con nota n. 3596 del 3.4.2009, anticipata via fax, l’Ispettorato Territoriale per il Lazio comunicava alla ricorrente W.W., alla GTV e all’Associazione Culturale Rosa del Deserto, che gli impianti sanati non potevano essere ceduti disgiuntamente dall’impianto principale e invitava le stesse, ognuna per la propria parte, a comunicare l’elenco degli impianti principali a cui si ritenevano asserviti gli impianti sanati acquistati dalla W.W., significando altresì che in mancanza di una urgente risposta con i richiesti chiarimenti, l’Amministrazione avrebbe ritenuto abusivi tutti gli impianti denunciati in sanatoria e ceduti alla odierna ricorrente e, in caso di accertata operatività degli stessi, avrebbe attivato le procedure per l’emissione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Per tal motivo, nella nota gravata del 29.5.2009 l’Amministrazione affermava che: "imponendo la legge il principio che un impianto può essere sanato solo se è stato attivato per migliorare le potenzialità di bacino d’utenza connesso all’impianto principale, è superfluo recitare anche che lo stesso è parte integrante dell’impianto principale e non può essere ceduto singolarmente…", e invitava pertanto l’emittente "a dare riscontro a quanto effettivamente richiesto da questo Ispettorato con fax n. 393 del 30.3.2009", soggiungendo che "Affinché questo Ispettorato possa procedere a verificare la rispondenza a tutti gli altri requisiti previsti dalla legge 112/04 e riconoscere eventualmente la legittimità della sanatoria, in primo luogo dovrà accertare a quali impianti principali sono asserviti gli impianti dichiarati in sanatoria e se la loro cessione è avvenuta singolarmente o unitamente all’impianto principale…. In caso di mancato riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della presente nota o in presenza di un riscontro non in linea con le richieste dell’Ispettorato… eventuali nulla osta o altri atti riguardanti gli impianti in sanatoria emessi da questo Ispettorato dovranno ritenersi immediatamente revocati, sarà dato seguito a tutte le iniziative sanzionatorie previste per l’esercizio di impianti radiotelevisivi abusivi".

Così ricostruito il contesto procedimentale, le censure in esame devono dunque ritenersi prive di fondamento, essendo insussistenti sia la lamentata indeterminatezza provvedimentale (ritenuta in un primo tempo sussistente dalla Sezione, in sede di sommaria delibazione del ricorso n. 6833, ai soli fini cautelari e alla luce dei documenti in quella sede prodotti), sia i vizi procedimentali dedotti.

Occorre, in particolare, rilevare che la nota impugnata faceva chiaro riferimento alla corrispondenza intercorsa con la ricorrente e alle richieste in essa formulate, nell’ambito del procedimento avviato dalla dante causa della W.W. con la presentazione dell’istanza di cui alla legge 112/2004, ed esplicitamente invitava l’interessata a dare riscontro alle suddette richieste, con l’avvertenza che in mancanza di risposta gli eventuali nulla osta riguardanti gli impianti in sanatoria dovevano ritenersi immediatamente revocati.

Dalle superiori considerazioni discende, altresì, l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell’art. 27 della legge n. 112/2004 oltre che il difetto di motivazione della nota impugnata.

Ai sensi del citato art. 27, comma 1, "Possono continuare ad operare tutti gli impianti, attivi alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno dieci anni, ancorché relativi a frequenze non censite ai sensi dell’articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero consentite in ritardo, in quanto destinate a migliorare le potenzialità del bacino d’utenza connesso all’impianto principale regolarmente censito e munito di concessione (..)".

In effetti la ricorrente, quale soggetto cessionario, aveva acquisito una serie di microimpianti per i quali la sua dante causa aveva in precedenza avanzato istanza ai sensi dell’art. 27 della legge n. 112/2004.

Tuttavia, gli impianti in sanatoria, intanto potevano continuare ad operare, in quanto avessero migliorato il bacino di utenza connesso con l’impianto principale; per tal motivo l’Ispettorato territoriale, con gli atti sopra richiamati, aveva chiesto alla ricorrente di indicare a quali impianti principali fossero asserviti gli impianti dichiarati in sanatoria e se la loro cessione fosse avvenuta singolarmente ovvero unitamente all’impianto principale, e aveva minacciato la revoca dei nulla osta eventualmente concessi, in caso di mancato riscontro da parte dell’interessata.

La predetta richiesta traeva fondamento dalla circostanza che, anche in ossequio alla disposizione della DGSCER del 20.3.2009, si voleva accertare il rispetto del fondamentale principio posto dal richiamato art. 27, secondo cui possono continuare ad operare tutti gli impianti, attivi alla data di entrata in vigore della legge n. 112/2004 da almeno dieci anni, ancorché relativi a frequenze non censite ai sensi dell’articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, "in quanto destinate a migliorare le potenzialità del bacino d’utenza connesso all’impianto principale regolarmente censito e munito di concessione".

In proposito la DGSCER, già in data 2.11.2004, aveva emanato una circolare sulla giusta interpretazione dell’art. 27 della legge n. 112/2004, in cui disponeva che gli Ispettorati dovessero "verificare il rispetto della condizione che l’impianto o gli impianti siano asserviti all’impianto principale regolarmente censito o munito di concessione". Veniva a tal fine specificato che "l’impianto oggetto della sanatoria non può interessare aree di servizio comprese in un bacino dove non è prevista la copertura dell’impianto principale" e, nel caso di non rispetto di una o più condizioni previste dalla norma, comunicare la non accettazione della denuncia di impianti esistenti in sanatoria ed avvertire che l’eventuale ulteriore esercizio degli impianti sarà sanzionato ai sensi dell’art. 30 della legge n. 223/1990.

Pertanto, alla luce della richiamata disposizione legislativa, come integrata dalla circolare ministeriale, se gli impianti sanati non servivano effettivamente a migliorare il bacino di utenza dell’impianto principale, non doveva darsi luogo all’accertamento degli altri requisiti prescritti dall’art. 27 della legge n. 112/2004, risultando tradita la finalità stessa della norma di legge.

Nel caso di specie, nessuna delle emittenti interessate, compresa la ricorrente, dava riscontro alla nota oggetto del ricorso e alle altre precedenti richieste; pertanto l’Amministrazione resistente riteneva che nessuna delle emittenti coinvolte nella cessione fosse in condizioni di poter indicare l’impianto principale a cui dovevano essere asserviti gli impianti richiesti in sanatoria e, dunque, a parere del Collegio, correttamente riteneva che gli impianti in questione non possedessero il prerequisito fondamentale per accedere alla sanatoria, di essere parte integrante dell’impianto principale, come richiesto dalla legge.

Il ricorso n. 6833/2009 in epigrafe è pertanto infondato e deve essere respinto.

Per le esposte considerazioni, sono altresì infondati i motivi aggiunti spiegati dalla ricorrente – con censure in buona parte riproduttive dei motivi di ricorso – avverso la successiva nota, in data 17.7.2009, con la quale l’Amministrazione intimata comunica che "Tutte le frequenze riportate da codesta emittente nella struttura di rete che servono al collegamento degli impianti in sanatoria (…) non sono state autorizzate, in quanto – non avendo codesta società fornito alcun chiarimento sugli impianti dichiarati in sanatoria dalla GTV s.r.l. e poi ceduti a codesta emittente; nonché sul relativo impianto principale di cui quelli dichiarati in sanatoria dovevano essere parte integrante, ai sensi della legge 112/04, né sulla vendita separata di questi dall’eventuale impianto principale – si ritiene che sono venuti meno tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, anche se eventualmente posseduti.

Pertanto l’esercizio di detti impianti sanati e dei relativi collegamenti è ritenuto abusivo dalla data del 1°.7.2009, data successiva ai 30 gg concessi per fornire i chiarimenti richiesti con nota datata 29.5.2009, con la quale è stato comunicato anche l’avvio del procedimento e pertanto l’eventuale esercizio successivo a detta data, senza ulteriore comunicazione, sarà sanzionato come previsto dalla normativa vigente.

Al riguardo sono ritenuti nulli (privi di ogni ulteriore efficacia) tutti gli eventuali nulla osta rilasciati precedentemente da questo Ispettorato o eventuali autorizzazioni, sia che riguardano gli impianti derivanti dalla sanatoria che i rispettivi ponti di collegamento e nel caso detti impianti fossero già stati attivati debbono essere spenti e non più riattivati".

E invero, tale successiva nota si configura come atto meramente consequenziale rispetto alla nota precedente, gravata con il ricorso principale, la quale, per l’ipotesi di mancato riscontro da parte della ricorrente, minacciava la revoca dei nulla osta eventualmente già emessi per gli impianti in sanatoria.

In particolare, nella parte che riguarda la denegata concessione delle frequenze che attivano i canali oggetto di sanatoria, il nuovo provvedimento deve ritenersi esente dai lamentati vizi di legittimità in quanto, alla luce delle argomentazioni svolte, i suddetti canali erano da ritenere abusivi essendo stata omessa dalle emittenti interessate l’indicazione dell’impianto principale e pertanto non potevano autorizzarsi frequenze ad essi relative; quanto poi ai nulla osta già rilasciati per gli impianti in sanatoria dichiaratamente al servizio dell’impianto principale, correttamente gli stessi erano da considerare nulli a causa dell’intervenuto spostamento dei detti impianti rispetto all’impianto principale (a seguito di separata cessione), essendo venuto meno il nesso di collegamento spaziale con il bacino della res principale e quindi la funzione di miglioramento del bacino stesso, prevista dall’art. 27 della legge n. 112/04.

Con riguardo a quest’ultimo profilo, va precisato che la previsione della nullità "di tutti gli eventuali nulla osta rilasciati precedentemente da questo Ispettorato o eventuali autorizzazioni…", in relazione agli impianti in sanatoria risultati abusivi, non è da intendersi come una revoca dei precedenti atti autorizzatori, espressione del potere discrezionale della p.a. – come invece si vorrebbe da parte ricorrente – bensì come un accertamento della nullità di atti che, alla luce delle risultanze istruttorie, si manifestano intrinsecamente nulli e pertanto non sono idonei a produrre ulteriori effetti per il futuro; pertanto, non potendosi cancellare l’operatività degli impianti cui le autorizzazioni si riferivano, il provvedimento si limita a stabilire che gli stessi atti sono privi di ogni ulteriore efficacia per il futuro.

Con il secondo ricorso in epigrafe (n. 790/2010), la società W.W. impugna: la nota del Ministero dello Sviluppo economico – DGSCER avente ad oggetto lo "Switch off" dell’area tecnica 12, corrispondente alla regione Lazio, escluso la provincia di Viterbo, nella parte in cui si invitano le emittenti, compresa la W., a "spegnere tutti gli impianti – frequenza attualmente eserciti in tecnica analogica… anche se non inseriti nel Master plan"; il master plan trasmesso in formato elettronico in pari data, nella parte in cui non ha tento conto delle aree di servizio relative agli impianti legittimamente eserciti alla data del 19.12.2009, riscontrate attraverso i dati comunicati al catasto dell’autorità e validati dagli organi competenti.

Al riguardo si osserva che, in linea generale, alla base delle assegnazioni effettuate vi è la delibera n. 181/09/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha individuato le frequenze da riservare alle reti nazionali. Per quanto specificamente attiene al Piano di Assegnazione delle frequenze per l’area tecnica 12 (corrispondente alla regione Lazio, esclusa la provincia di Viterbo), oggetto del contendere, la successiva delibera 426/09/CONS, all’art. 2, comma 2, lett. b), stabilisce che "L’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze garantisce un uso pluralistico, efficiente e razionale delle risorse trasmissive tenendo conto delle aree di servizio di cui al punto a); in detto punto a) sono presi in considerazione gli "impianti legittimamente eserciti".

Ne discende che nell’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze sono stati considerati gli impianti legittimamente eserciti, per garantire che fosse salvaguardato il servizio svolto, sulla base delle indicazioni provenienti sia dall’Ispettorato Territoriale, competente quanto alla dislocazione degli impianti sul territorio, sia dalla DGSCER, competente in merito alla legittimità degli impianti.

Nella specie, gli impianti non inseriti nel master plan e rivendicati dalla W.W. con il gravame in esame, erano i medesimi impianti già oggetto degli atti impugnati con il primo ricorso in epigrafe, in quanto ceduti alla ricorrente da altre emittenti ed appartenenti a tipologie che la DGSCER, come pure l’Ispettorato Territoriale, non aveva considerato legittimi per le ragioni sopra esaminate.

Il mancato inserimento nel master plan degli impianti in questione risultava, quindi, non solo coerente e consequenziale rispetto ai precedenti atti con cui l’Amministrazione resistente aveva ritenuto i medesimi impianti abusivi, ma anche conforme alla richiamata previsione della delibera 426/09/CONS che a tali fini imponeva di considerare i soli impianti legittimamente eserciti alla data del 19.12.2009; pertanto, le censure svolte dalla ricorrente per contestare la violazione della disciplina di settore (delibera Agcom e d.lgs n. 177/2005) si appalesano prive di pregio.

D’altra parte, neanche le ulteriori censure in materia di violazioni procedimentali sono meritevoli di adesione, atteso che nella specie, come già rilevato, il provvedimento contestato riguarda i medesimi impianti per i quali l’Amministrazione aveva già manifestamente ritenuto il carattere abusivo, oltre tutto in esito ad una lunga fase procedimentale caratterizzata dalla ripetuta richiesta delle necessarie informazioni, richiesta rimasta inevasa.

Anche il ricorso n. 790/2010 è pertanto infondato e deve essere respinto.

Sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i giudizi.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, previa riunione, sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così provvede:

– respinge il primo ricorso (n. 6833/2009 R.G.) nonché i successivi motivi aggiunti;

– respinge il secondo ricorso (n. 790/2010 R.G.);

– compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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