T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 11-04-2011, n. 650 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con istanza del 15 luglio 2010, pervenuta al Comune di Salve il 16 luglio successivo, i ricorrenti, nella loro qualità di proprietari di terreni siti in località S. Lasi e circostanti l’omonima Masseria, hanno chiesto di poter visionare (ed estrarre copia di) tutti i provvedimenti adottati dall’Amministrazione comunale con cui sarebbero stati assentiti interventi edilizi sulla predetta Masseria ovvero gli eventuali provvedimenti sanzionatori assunti in violazione dei vincoli esistenti sul bene.

Avendo il Comune informato il controinteressato sig. Vincenzo Cazzato dell’istanza di accesso pervenuta, quest’ultimo, con nota indirizzata al procuratore dei ricorrenti del 29.9.2010, ha precisato che la Masseria in questione è stata interessata da lavori volti a salvaguardarne l’integrità e comunque di manutenzione ordinaria, non tali da incidere sulla configurazione dell’immobile.

A seguito di ciò, nessuna risposta è pervenuta agli interessati in merito alla domanda di accesso inoltrata, la quale è rimasta inevasa.

Di qui il presente ricorso, con cui si lamenta la violazione dell’art. 25 della legge n. 241/1990, dell’art. 97 Cost., del giusto procedimento, nonché l’eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità dell’azione amministrativa e si chiede la condanna del civico Ente all’ostensione degli atti oggetto della domanda di accesso.

Nessuno si è costituito per il Comune intimato, né per il controinteressato.

Alla camera di consiglio del 19 gennaio 2011 la causa, su istanza di parte, è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

L’art. 22 della legge n. 241/1990 esclude che siano accessibili le informazioni in possesso di una P.A. che non abbiano forma di documento amministrativo (comma 4), intendendosi per tale "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti…detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse…" (comma 1, lett. d).

L’art. 24, comma 3, della medesima legge esclude, altresì, che siano ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.

Per espresso dettato normativo, quindi, e per giurisprudenza consolidata (cfr., tra le altre, TAR Campania – Napoli, Sez. V, 2 luglio 2008, n. 6673; TAR Calabria – Reggio Calabria, 21 settembre 2004, n. 712), l’accesso è un istituto preordinato alla conoscenza di documenti preesistenti e non può essere utilizzato allo scopo di promuovere la costituzione di nuovi documenti in cui siano contenute le informazioni richieste o di ottenere notizie sullo stato di un procedimento.

L’istanza di accesso, inoltre, non può avere un contenuto esplorativo, diretta cioè a conoscere qualsiasi provvedimento formato o detenuto dall’Amministrazione, ove eventualmente esistente, e relativo ad un determinato procedimento (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 15 luglio 2010, n. 26070).

Nel caso di specie, i ricorrenti, chiedendo di accedere a "tutti i provvedimenti che hanno assentito la realizzazione di lavori sulla Masseria di "S. Lasi", ovvero, dei provvedimenti sanzionatori assunti dall’Amministrazione per il ripristino della situazione di legalità violata", senza peraltro avere la certezza che detti provvedimenti siano stati effettivamente adottati dall’Amministrazione comunale, hanno inoltrato un’istanza dal contenuto esplorativo, diretta piuttosto all’acquisizione di mere informazioni o, comunque, alla conoscenza di atti genericamente descritti nell’istanza, dei quali si ignora l’esistenza.

E" onere, infatti, di chi agisce in giudizio per ottenere l’accesso ai documenti richiesti e negati dalla P.A. dimostrarne l’esistenza; non a caso il legislatore ( DPR n. 184/2006) ha graduato l’esercizio del diritto di accesso su due livelli, l’accesso informale e quello formale, dimodochè già con il primo l’interessato possa avere contezza dei documenti adottati dall’Amministrazione e che dovranno costituire l’oggetto dell’istanza di accesso formale.

Nel caso in esame, al contrario, la domanda di accesso inoltrata dai ricorrenti risulta genericamente formulata quanto al contenuto degli atti di cui si chiede l’ostensione e sembra piuttosto preordinata a conoscere quale sia lo stato dei procedimenti (edilizio ed eventualmente sanzionatorio) incardinati presso il Comune di Salve e relativi agli interventi realizzati sulla Masseria di "S. Lasi".

Per le considerazioni sopra esposte, quindi, il ricorso va respinto.

Nulla è dovuto per le spese stante la mancata costituzione delle parti intimate e sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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