Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise il signor T. impugnava la deliberazione del Consiglio regionale del Molise n.348 del 2002 che aveva previsto la destinazione "E1 agricola" per i terreni di sua proprietà, deducendo i vizi di eccesso di potere e violazione di legge sotto vari profili.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso sotto il profilo della carenza di motivazione in relazione all’affidamento ingenerato e alla esigenza di rispondere alle osservazioni della parte interessata riguardo alla destinazione agricola piuttosto che artigianale, anche considerando la contiguità con l’area artigianale.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune di Bojano sostenendo la legittimità del suo operato, quanto alla sufficienza della motivazione e mancanza di necessità di motivazioni ulteriori oltre quelle dettate dalle scelte discrezionali.
Si costituiva il signor T. chiedendo il rigetto dell’appello; si costituiva anche la Regione Molise, chiedendo il rigetto del ricorso avversario (deve intendersi, al di là dell’errore materiale nelle conclusioni, il ricorso di primo grado, sostenendo la legittimità del suo operato).
Si è costituita con controricorso e ha proposto appello incidentale la Regione Abruzzo, che chiede l’accoglimento dell’appello e il rigetto del ricorso di primo grado.
Con atto depositato in data 21 febbraio 2011 l’avvocato della parte appellante Comune di Bojano ha dichiarato di non avere interesse alla prosecuzione della causa, intendendo rinunciare al ricorso proposto con delibera di Giunta Comunale n.93 del 2004 (che coincide con l’appello numero di ruolo generale n.8076 del 2004), a seguito della nota del 9 agosto 2006 del legale rappresentante del signor P. T., con la quale è stato espressamente dichiarato che i ricorrenti hanno impugnato gli atti concernenti la variante al PRG di Bojano solo ed esclusivamente nella parte in cui hanno disciplinato i terreni di proprietà, includendoli in zona agricola, senza alcun pregiudizio per il restante territorio comunale. L’avvocato di parte appellante ha ribadito a verbale il sopravvenuto difetto di interesse all’appello.
Alla udienza pubblica del 5 aprile 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Il Collegio a seguito della sopra indicata rinuncia e comunque a causa del sopravvenuto difetto di interesse, non può fare altro che dichiarare l’improcedibilità dell’appello, prescindendo del tutto da eventuali profili di inammissibilità dell’appello incidentale proposto dalla Regione Abruzzo.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, così provvede:
dichiara la improcedibilità dell’appello. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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