Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Giudice di Pace di Sassari ha pronunziato sentenza con la quale ha dichiarato di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela nei confronti di S.M.G., chiamato a rispondere del reato di lesioni colpose con violazione dell’art. 149 C.d.S..
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari, Sezione Sassari, ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.
All’udienza pubblica del 21/1/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione
Parte ricorrente denunzia: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta remissione di querela.
La sentenza impugnata ha ritenuto che una intervenuta remissione di querela, non riputata dal querelato contumace, costituisca valida causa di estinzione del reato. Osserva questa Corte che, in punto di remissione della querela, fuori dalle ipotesi espressamente e specificamente disciplinate dalla normativa del procedimento davanti al Giudice di Pace ( D.Lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, artt. 21, 28 e 30) la mancata comparizione del querelante nel processo, non da luogo a remissione tacita (Cass. S.U. 15/12/2008 n. 46088). In punto di accettazione questa Corte ha già affermato che nel procedimento davanti al giudice di pace, ai fini dell’efficacia della remissione di querela, non indispensabile l’accettazione, essendo sufficiente, che da parte del querelato non vi sia rifiuto espresso o tacito della remissione detta. Ne consegue che in assenza di altri elementi, anche la contumacia dell’imputato, può essere apprezzata quale indice dell’assenza della volontà di costui, di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza (Cass. Sez. 5, 22/7/2008 n. 30614).
I principi ora richiamati consentono di ritenere infondato il ricorso del Procuratore Generale di Cagliari dal momento che la conoscenza o la sconoscenza della intervenuta remissione non incide – diversamente da quanto affermato da Cass. Sez. 5, 4430/2010 sul significato di un comportamento processuale complessivo che in nessun modo può essere letto come ostacolo all’operare di una (favorevole) causa di estinzione del reato addebitato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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