MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 12 luglio 2010 Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa’ «Electa S.p.a.». (Decreto n. 53250).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 187 del 12-8-2010

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
come modificato dall’art. 7 ter, comma 4, del decreto legge
10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009,
n. 33;

VISTO l’art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2,
come modificato dall’art. 7 ter, comma 5, del decreto legge
10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9.4.2009,
n. 33;
VISTO l’articolo 2, commi 138 – 140, della legge 23 dicembre
2009, n. 191;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31
luglio 2009;

VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Sardegna (29.04.2009) e
Lombardia (16.04.2009), che stabiliscono che il trattamento di
sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e’ integrato da un
contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva
del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a
carico del FSEPOR;

VISTO l’accordo intervenuto in sede governativa presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 25.03.2010,
relativo alla societa’ ELECTA SPA, unita’ di Milano (MI) e Sassari
(SS), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa
sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento
straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente
normativa;

VISTE le note con le quali la Regione Sardegna e Lombardia si
sono assunte l’impegno all’erogazione della propria quota parte del
sostegno al reddito (30%) che sara’ concesso in favore dei lavoratori
dipendenti dalla societa’ ELECTA SPA, in conformita’ agli accordi
siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali;

VISTA l’istanza di concessione della proroga del trattamento
straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente
normativa, presentata dall’azienda ELECTA SPA, in favore dei
lavoratori dipendenti presso le sedi di Milano (MI) e Sassari (SS),
per il periodo dall’01.01.2010 al 31.12.2010;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione della
proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in
favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART. 1

Ai sensi dell’articolo 2, commi 138 – 140, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, e’ autorizzata la concessione della proroga del
trattamento straordinario di integrazione salariale, definito
nell’accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in data 25.03.2010, in favore di un numero massimo
di 363 unita’ lavorative, della societa’ ELECTA SPA, dipendenti
presso le sedi di:

• Milano (MI) – 155 lavoratori dall’01.04.2010 al 31.12.2010;

• Sassari (SS) – 208 lavoratori dall’01.01.2010 al 31.12.2010.

La misura del predetto trattamento e’ ridotta del 10% per i seguenti
periodi:

• Dall’ 01.04.2010 al 31.12.2010 per i 155 lavoratori di Milano
(MI);

• Dal 17.04.2010 al 31.12.2010 per i 208 lavoratori di Sassari
(SS).

Sul Fondo sociale per l’Occupazione e Formazione viene imputata
l’intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
Il predetto trattamento e’ integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura
pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR
regionale.
Fermo restando l’ammontare complessivo dell’intervento FSE calcolato
secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo’ essere
calcolata
mensilmente oppure sull’ammontare complessivo del sostegno al
reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo
Sociale per l’Occupazione e Formazione sono disposti nel limite
massimo complessivo di euro 5.539.668,92
(cinquemilionicinquecentotrentanovemilaseicentosessantaotto/92).

Matricola INPS: 7050536831
Pagamento diretto: SI

ART. 2

L’onere complessivo, pari ad euro 5.539.668,92
(cinquemilionicinquecentotrentanovemilaseicentosessantaotto/92),
gravera’ sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione ed in
particolare sulle risorse di cui all’art. 2, comma 36, della legge 22
dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e
non completamente utilizzate.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita’ finanziarie,
individuato dal precedente articolo 2, l’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale e’ tenuto a controllare i flussi di spesa
afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al
presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali e al Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
il Sottosegretario di Stato
Viespoli
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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