Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.- C.E. ricorre avverso la sentenza del 30.11.2009 con cui il Tribunale di Udine l’aveva assolto con la formula "il fatto non costituisce reato" dal reato di falso in scrittura privata, secondo l’ipotesi di accusa da lui consumato nell’alterare un atto negoziale con cui Ci.Ge. si era impegnata nei suoi confronti ad incontrarlo "per discutere la restituzione di Euro 5.000,00=", somma di cui il ricorrente si riteneva creditore.
L’azione penale era stata promossa a seguito di querela proposta dalla Ci., secondo la quale l’alterazione era consistita nella cancellazione della parola "discutere", di modo che l’impegno originario era stato trasformato in ricognizione attuale di debito con assunzione di contestuale obbligo di pagamento. Il Tribunale aveva opinato che nel caso di specie potesse ricorrere la causa di giustificazione del consenso dell’avente diritto, e non aveva rinvenuto prova certa in ordine alla sua ricorrenza. Aveva infatti osservato che dalla testimonianza resa in particolare dal padre della signora Ci. era emerso che, contrariamente a quanto la predetta assumeva, la correzione dell’atto era stata consensuale, e non v’era modo di stabilire con certezza quale fosse l’esatta dinamica dei fatti; aveva perciò assolto l’imputato con la formula di cui s’è detto.
Deduce il ricorrente l’erroneità della formula assolutoria, che avrebbe dovuto essere ampiamente liberatoria in fatto, mentre quella adottata dal Tribunale gli aveva precluso la possibilità di farsi rimborsare le spese dalla querelante Ci., già sua convivente, che aveva proposto la querela per sottrarsi all’obbligo del pagamento e per risentimento nei suoi confronti, conseguente al fallimento della loro convivenza.
2.- Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata è infatti incorsa nel singolare e macroscopico errore di diritto di ritenere che la condotta contestata al C. potesse essere scriminata dal consenso dell’avente diritto, evidentemente identificando l’avente diritto nella signora Ci., trascurando di considerare che, come si legge nella sentenza, secondo la testimonianza del Ci.An. la scrittura privata era stata preparata concordemente dai paciscenti, che consensualmente l’avevano poi emendata, di modo che se dubbio era consentito, questo non poteva che incidere sulla consensualità o meno della correzione, mentre costituiva assoluto fuor d’opera il richiamo al consenso dell’avente diritto, che non c’entrava affatto.
In punto di fatto riferisce infatti la sentenza che il C. e la Ci. erano conviventi, ed erano andati ad abitare in un appartamento che avevano acquistato in comunione pro indiviso con l’aiuto dei rispettivi genitori.
Terminata la convivenza, ne era stata decisa la vendita. Poichè tuttavia la madre dell’attuale ricorrente aveva contribuito con Euro 5.000,00= in più rispetto a quanto avevano somministrato i genitori della Ci., all’atto della stipula del contratto di vendita i due giovani avevano stabilito di regolare definitivamente la questione relativa alla restituzione dei 5.000,00= Euro, che la madre del C. pretendeva; perciò nello studio del notaio era stata redatta la scrittura privata, il cui tenore non aveva però soddisfatto il ricorrente, che aveva subordinato la prestazione del consenso alla vendita alla correzione della scrittura, perchè risultasse chiaro l’obbligo assunto dalla ex convivente in ordine alla restituzione della somma.
La scrittura era stata perciò emendata come contestato nell’imputazione, ma di comune accordo tra le parti, come aveva testimoniato Ci.An..
Tale ricostruzione la sentenza impugnata ritiene per certa in fatto, avanzando dubbi sulla sussistenza di un’improbabile consenso dell’avente diritto, che non aveva senso alcuno. E’ invece di palmare evidenza che il dubbio poteva vertere solo sulla consensualità della correzione, e cioè sulla ricostruzione del fatto, di modo che, come esattamente sostiene il ricorrente, doveva essere adottata la formula assolutoria "perchè il fatto non sussiste", non essendo ravvisabile nella correzione consensuale della scrittura privata illecito alcuno, nè tanto meno quello contestato. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.
Consegue la condanna della querelante al pagamento delle spese del procedimento, mentre le spese dei gradi di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
Condanna la querelante al pagamento delle spese del procedimento.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei gradi del giudizio.
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