AGENZIA DEL DEMANIO DECRETO 19 luglio 2010 Individuazione dei beni immobili di proprieta’ dell’INAIL.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 179 del 3-8-2010

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante
«Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei Fondi comuni di
investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n.
410;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001,
convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l’altro, ai fini
della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico,
l’individuazione, con appositi decreti del Direttore dell’Agenzia del
demanio, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;
Visto anche il disposto dell’art. 43-bis, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, rubricato
«Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili
pubblici»;
Viste le note prot. n. 5882 del 22 giugno 2010 e n. 5975 del 23
giugno 2010, con cui l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro ha trasmesso l’elenco dei beni immobili,
attestandone la proprieta’ in capo allo stesso;
Vista la nota prot. n. DT 54353 del 6 luglio 2009 con la quale il
Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze
ha invitato l’Agenzia del demanio a predisporre i decreti
direttoriali ai sensi delle norme sopra citate;
Ritenuto che l’art. l , comma 2, del decreto-legge n. 351/2001,
convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all’Agenzia del demanio
il compito di procedere all’inserimento di tali beni in appositi
elenchi, senza incidere sulla titolarita’ dei beni stessi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3
luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1

Sono di proprieta’ dell’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro i beni immobili individuati
nell’elenco di cui all’allegato A) facente parte integrante del
presente decreto.

Art. 2 Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta’ degli immobili in capo all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall’art. 2644 del codice civile, nonche’ effetti sostitutivi dell’iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3 Contro l’iscrizione dei beni nell’elenco di cui all’art. 1 e’ ammesso ricorso amministrativo all’Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle
conseguenti attivita’ di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5

Il presente decreto potra’ essere modificato a seguito degli
accertamenti che l’Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla
documentazione trasmessa.

Art. 6

Eventuali accertate difformita’ relative ai dati catastali
forniti dall’Ente non incidono sulla titolarita’ del diritto sugli
immobili.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2010

Il direttore dell’agenzia: Prato

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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