Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole
Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 31 del 4-8-2010
Sentenza
nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 7, primo comma,
della legge 5 maggio 1976, n. 248 (Provvidenze in favore delle vedove
e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause
estranee all’infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed
adeguamento dell’assegno di incollocabilita’ di cui all’articolo 180
del testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124),
promosso dalla Corte d’appello di Catania, nel procedimento vertente
tra l’INAIL e R. A., con ordinanza del 29 maggio 2008, iscritta al n.
197 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell’anno 2009.
Visti l’atto di costituzione dell’INAIL nonche’ l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell’udienza pubblica dell’8 giugno 2010 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
Uditi l’avvocato Luigi La Peccerella per l’INAIL e l’avvocato
dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1. – La Corte d’appello di Catania – nel corso del procedimento
promosso dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro nei confronti di R.A., ed avente ad oggetto la
domanda di corresponsione dell’assegno continuativo di cui all’art. 1
della legge 5 maggio 1976, n. 248 (Provvidenze in favore delle vedove
e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause
estranee all’infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed
adeguamento dell’assegno di incollocabilita’ di cui all’articolo 180
del testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), come
modificato dall’art. 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251 (Norme in
materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali) – ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
24 e 38 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 7, primo comma, della legge n. 248 del 1976 nella parte in
cui prevede che, per ottenere l’assegno di cui all’art. 1, gli aventi
diritto devono presentare domanda «entro il termine di centottanta
giorni dalla data del decesso dell’assicurato».
Il Collegio rimettente premette che il giudice del lavoro di
Catania aveva accolto la domanda di R.A. – quale figlio inabile di
R.A., titolare di rendita INAIL con un grado di inabilita’ permanente
relativa superiore al sessantacinque per cento – avente ad oggetto la
corresponsione del predetto assegno continuativo, stante la mancata
contestazione da parte dell’INAIL della sussistenza dei requisiti per
il riconoscimento della prestazione pretesa e ritenuta la tardivita’
della eccezione di decadenza dall’Istituto formulata ai sensi
dell’art. 7 della legge n. 248 del 1976.
A seguito di gravame proposto dall’INAIL – che aveva ribadito
l’eccezione di intervenuta decadenza ai sensi della disposizione
richiamata per avere l’appellato proposto istanza di corresponsione
dell’assegno continuativo solo in data 29 febbraio 2000, e quindi ben
oltre il termine di centottanta giorni dalla data del decesso del
padre R.A., avvenuto il 10 aprile 1997 – la Corte d’appello ha
rilevato che l’Istituto lamentava l’erroneita’ della decisione del
giudice di prime cure nella parte in cui aveva qualificato
l’eccezione in questione quale eccezione in senso stretto e,
pertanto, rilevabile solo ad istanza di parte con le preclusioni di
cui all’art. 416 cod. proc. civ. Al riguardo, il giudice a quo ha
osservato che il termine di decadenza previsto dall’art. 7 della
legge n. 248 del 1976 per la presentazione della domanda di assegno
continuativo, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza
di merito e di legittimita’, ha natura sostanziale ed e’ pertanto
rilevabile d’ufficio, sicche’ il mancato rispetto del suddetto
termine determina l’estinzione del diritto senza alcuna possibilita’
di sanatoria, con la conseguente rilevanza della questione sollevata
ai fini della definizione del giudizio.
In punto di non manifesta infondatezza della questione, la Corte
rimettente sospetta che la perentorieta’ del termine previsto per la
presentazione della domanda, in ragione della decorrenza dalla data
del decesso dell’assicurato, si ponga in contrasto anzitutto con
l’art. 3 Cost., tenuto conto di quanto statuito con la sentenza n. 14
del 1994, con la quale questa Corte ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 122 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
(Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella
parte in cui non prevedeva che l’Istituto assicuratore, nel caso di
decesso dell’assicurato, dovesse avvertire i superstiti della loro
facolta’ di proporre domanda per la rendita nella misura e nei modi
previsti dall’art. 85, nel termine decadenziale di novanta giorni
decorrenti dalla data dell’avvenuta comunicazione piuttosto che dalla
data della morte dell’assicurato. La diversa regolamentazione
dell’istituto dell’assegno speciale continuativo – che si diversifica
dalla rendita ai superstiti solo in quanto la morte dell’assicurato
non e’ riconducibile all’infortunio o alla malattia professionale per
i quali la rendita e’ stata in vita concessa – determinerebbe una
ingiustificata disparita’ di trattamento rispetto alla disciplina
propria della rendita ai superstiti, come richiamata dal citato art.
122 per effetto della pronuncia n. 14 del 1994 di questa Corte.
Sarebbero, inoltre, violati gli artt. 24 e 38 Cost., poiche’
l’eventuale scarsa conoscenza delle norme e la decorrenza del termine
dalla data della morte dell’assicurato determinerebbero
l’ingiustificata perdita del diritto del coniuge e dei figli
superstiti di cui all’art. 85 del T.U. n. 1124 del 1965.
2. – Nel giudizio innanzi alla Corte si e’ costituito l’INAIL,
che ha concluso per la infondatezza della questione, sostenendo la
diversita’ delle fattispecie poste a confronto, non solo per la
diversa durata dei termini di decorrenza del termine decadenziale, ma
altresi’ per le profonde differenze tra i due diritti sui quali
incide il termine, avendo la fattispecie di cui all’art. 122 del
d.P.R. n. 1124 del 1965, a differenza di quella di cui all’art. 1
della legge n. 248 del 1976, come presupposti non solo la titolarita’
della rendita in capo al defunto, ma anche il nesso di causalita’ tra
la patologia in relazione alla quale la rendita era stata costituita
e l’avvenuto decesso.
3. – Nel giudizio e’ altresi’ intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della
questione, alla luce del rilievo della non sovrapponibilita’ delle
relative discipline, osservando che la risalente pronuncia di
illegittimita’ costituzionale evocata dal Collegio rimettente aveva
tenuto conto della incidenza di un termine decadenziale in un
contesto di scarsa conoscenza delle norme e, comunque, adombrando la
possibilita’, al fine di superare i rilievi del giudice a quo, di una
interpretazione adeguatrice, di cui, in ogni caso, sottolinea gli
oneri a carico della finanza pubblica che sarebbero correlati alla
riapertura dei termini con riguardo anche alle situazioni pregresse.
Considerato in diritto
1. – La Corte d’appello di Catania dubita della legittimita’
costituzionale dell’art. 7, primo comma, della legge 5 maggio 1976,
n. 248 (Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi
invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all’infortunio sul
lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell’assegno di
incollocabilita’ di cui all’articolo 180 del testo unico approvato
con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), nella parte in cui prevede che,
per ottenere la corresponsione dell’assegno speciale continuativo di
cui all’art. 1 della stessa legge, spettante ai superstiti di
soggetti titolari di rendita INAIL con grado di inabilita’ permanente
pari almeno al sessantacinque per cento, occorre presentare domanda
entro il termine di centottanta giorni dalla data del decesso
dell’assicurato. Tale disposizione si porrebbe in contrasto con
l’art. 3 Cost. per la ingiustificata disparita’ di trattamento
rispetto alla disciplina prevista per i superstiti in caso di decesso
dell’assicurato riconducibile ad infortunio o malattia professionale
per il quale la rendita veniva dallo stesso percepita in vita:
infatti, l’art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), nella formulazione risultante a seguito
della sentenza della Corte costituzionale n. 14 del 1994, dispone
che, in tal caso, l’Istituto debba avvertire i superstiti della loro
facolta’ di proporre domanda per il conseguimento della rendita nei
modi e nella misura previsti dall’art. 85 dello stesso decreto, nel
termine decadenziale di novanta giorni decorrenti dalla data
dell’avvenuta comunicazione piuttosto che, come previsto dalla norma
nel testo originario, dalla data della morte dell’assicurato. La
disposizione censurata recherebbe, inoltre, vulnus all’art. 24 Cost.
per violazione del diritto di difesa; nonche’ all’art. 38 Cost. per
la violazione del diritto ad un’adeguata copertura assicurativa, in
quanto la scarsa conoscenza delle norme e la decorrenza del termine
dalla data della morte dell’assicurato determinerebbero la
ingiustificata perdita del diritto del coniuge e dei figli superstiti
alla corresponsione dell’assegno de quo.
2. – La questione e’ fondata con riferimento alla violazione dei
parametri di cui agli artt. 3 e 24 Cost.
2.1. – Va innanzitutto richiamata la normativa inerente alle
modalita’ e alle condizioni perche’ i superstiti di infortunati
abbiano diritto alla rendita nella misura e nei modi stabiliti
dall’art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965 o all’assegno speciale
continuativo mensile di cui all’art. 1 della legge n. 248 del 1976.
L’art. 122 del T.U. n. 1124 del 1965 stabiliva, nel testo
originario, che, qualora la morte dell’assicurato fosse sopraggiunta
in conseguenza dell’infortunio, dopo la liquidazione della rendita di
inabilita’ permanente, la domanda per ottenere la rendita, nella
misura e con le modalita’ stabilite nell’art. 85, dovesse essere
proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro novanta giorni
dalla data della morte.
Il successivo art. 123 dispone che, nel caso di morte di un
infortunato avvenuta durante il periodo di corresponsione
dell’indennita’ per inabilita’ temporanea o di pagamento della
rendita di inabilita’ permanente o mentre si svolgono le pratiche
amministrative per la liquidazione della rendita, l’Istituto
assicuratore, se gli risulti che i superstiti dell’infortunato non
erano informati del decesso, deve, appena venuto a conoscenza, darne
notizia ai superstiti, agli effetti dell’eventuale applicazione della
norma di cui all’articolo precedente, ed aggiunge (secondo comma) che
in ogni caso il termine di cui all’articolo predetto decorre dal
giorno nel quale i superstiti sono venuti a conoscenza del decesso.
L’art. 1 della legge n. 248 del 1976 attribuisce al coniuge ed ai
figli superstiti di titolari di rendita per inabilita’ permanente di
grado non inferiore all’ottanta per cento (percentuale ridotta a
sessantacinque per effetto della modifica di cui all’art. 11 della
legge n. 251 del 1982) il diritto ad uno speciale assegno
continuativo mensile. A norma dell’art. 7, primo comma, della stessa
legge n. 248 del 1976, gli aventi diritto a tale assegno devono
presentare entro il termine di centottanta giorni dalla data del
decesso dell’assicurato apposita domanda, corredata dalla
certificazione degli uffici finanziari e da una dichiarazione resa
dagli stessi aventi diritto, dalle quali risulti l’esistenza dei
requisiti di legge.
In siffatto quadro normativo, questa Corte, con sentenza n. 14
del 1994, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del citato
art. 122 nella parte in cui non prevedeva che l’istituto
assicuratore, nel caso di decesso dell’assicurato, dovesse avvertire
i superstiti della loro facolta’ di proporre domanda per la rendita
nella misura e nei modi previsti dall’art. 85 nel termine
decadenziale di novanta giorni decorrente dalla data della avvenuta
comunicazione. Tale pronuncia e’ stata determinata essenzialmente
dalla esigenza di rendere la norma in questione coerente con quella
del successivo art. 123.
In conseguenza di tale intervento, il termine decadenziale per
l’esercizio della facolta’ dei superstiti di proporre domanda per
ottenere la rendita di cui all’art. 85 del T.U. n. 1124 del 1965 e’
fatto decorrere dalla data in cui questi ultimi hanno avuto
comunicazione dall’Istituto assicuratore della morte
dell’infortunato. Diversamente, quello relativo alla domanda per lo
speciale assegno continuativo mensile di cui all’art. 1 della legge
n. 248 del 1976, che compete al coniuge ed ai figli superstiti di
titolari di rendita per inabilita’ permanente di grado non inferiore
al sessantacinque per cento, decorre dalla data del decesso
dell’assicurato, e cio’ a prescindere dal momento in cui gli stessi
hanno avuto conoscenza della morte del loro dante causa.
La diversita’ di disciplina e’ irragionevole ove si tenga
presente che le fattispecie poste a confronto derivano entrambe dalla
titolarita’ della rendita in capo al defunto, mentre la circostanza
delle diversita’ sostanziali delle condizioni per avere diritto alle
attribuzioni patrimoniali conseguenti al decesso non giustifica una
disciplina decadenziale diversa, e cio’ anche in presenza della
differente durata del termine stesso, poiche’ cio’ che rileva ai fini
della tutela del diritto di difesa non e’ l’ampiezza di tale termine,
ma la decorrenza dello stesso da un momento in cui l’interessato
acquista conoscenza, tramite l’Istituto assicuratore, della morte
dell’infortunato.
3. – L’accoglimento della questione sotto il profilo della
violazione degli articoli 3 e 24 Cost. comporta l’assorbimento
dell’ulteriore parametro costituzionale evocato dal rimettente.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 7, primo
comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248 (Provvidenze in favore delle
vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per
cause estranee all’infortunio sul lavoro o alla malattia
professionale ed adeguamento dell’assegno di incollocabilita’ di cui
all’articolo 180 del testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124), nella parte in cui non prevede che l’Istituto assicuratore,
nel caso di decesso dell’assicurato, debba avvertire i superstiti
della loro facolta’ di proporre domanda per ottenere l’assegno di cui
all’articolo 1 della stessa legge nel termine decadenziale di
centottanta giorni dalla data dell’avvenuta comunicazione.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2010.
Il Presidente: Amirante
Il redattore: Finocchiaro
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 luglio 2010.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.
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