Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-03-2011) 18-04-2011, n. 15573

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e ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina ha ribadito la responsabilità, affermata con sentenza del Gip di quel Tribunale del 5 marzo 2008, di G. e Mi.Gi. per il reato di falsa testimonianza, commesso nel procedimento promosso da C.A. contro A.F., per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato svolto alle dipendenze di costui. Le due donne avrebbero affermato, contrariamente al vero, che la C. non era stata mai impiegata, come commessa, presso il negozio dell’ A., che invece frequentava al solo fine di ricevere lezioni di ricamo che la di lui moglie teneva nella bottega.

2. Ricorrono, a mezzo del difensore, le M. e denunciano mancanza contraddittorietà della motivazione, nella valutazione delle prove, mettendo in rilievo che le testimonianze degli altri testi escussi in ordine alla prestazione di attività lavorativa continuata da parte della C. non configgevano con quelle delle due imputate, che avevano riferito i fatti come da loro conosciuti, e perciò, non necessariamente coincidenti con quelli appresi da altre persone.

Il difensore esamina il contenuto delle dichiarazioni dei testi, cui sarebbe stata data fede privilegiata, e ne mette in evidenza la non inconciliabilità delle loro versioni con quelle delle imputate;

rileva che la C. era loro parente al pari dell’ A., sicchè viene meno una delle ragioni del delitto loro addebitato – ossia l’intento di favorire costui perchè loro congiunto – e sottolinea che l’ A. è stato assolto dal delitto contestatogli quale mandante – istigatore. Infine, mette in evidenza che la causa civile è ancora pendente in appello, così che non vi è certezza della effettività del lavoro subordinato. Con secondo specifico motivo denuncia il travisamento della prova, non avendo il giudice tenuto conto di altre testimonianze raccolte in processo da cui emergeva la insussistenza della ipotesi accusatoria. Infine rileva che in relazione alle esatte date di commissione dei reati, la falsa testimonianza di Mi.Gi. si è prescritta in data anteriore alla sentenza di appello.
Motivi della decisione

1. Il reato ascritto a Mi.Gi. è da dichiarare estinto per prescrizione, così come sollecitato dalla difesa stessa.

2. La fattispecie in esame, commessa dalla imputata in data (OMISSIS) e ricadente quanto a disciplina sotto la nuova L. n. 251 del 2005, ha quale termine prescrizionale complessivo quello di anni sette e mesi sei, che si è consumato, in assenza di cause di sospensione, interamente in data 9 gennaio 2010, anteriormente alla pronuncia della sentenza della Corte.

3. Tale situazione esime dall’esame del ricorso, incentrato su difetti motivazionali e rilettura degli atti, giacchè è principio consolidato che in presenza di una causa estintiva del reato, l’ambito del controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto alla evidenza delle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p., comma 2, secondo un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all’apprezzamento, dal momento che l’annullamento con rinvio, che ne potrebbe conseguire, è incompatibile con la prevalenza dell’immediata declaratoria di estinzione del reato stabilito dall’art. 129 c.p.p., comma 1, e dall’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. a).

4. La decisione impugnata è pertanto, relativamente alla posizione di Mi.Gi., da annullare senza rinvio.

5. Il ricorso proposto dall’altra coimputata è infondato.

6. E’ vero che, ai fini della configurabilità del reato, la deposizione testimoniale va confrontata non tanto con la realtà obiettiva, quanto con la percezione che di essa abbia avuto il testimone; e che l’inesattezza di tale percezione influisce sulla colpevolezza, che deve essere esclusa nel caso in cui essa abbia influito sulla deposizione e determinato la sua divergenza dalla realtà. 7. Una ipotesi del genere è stata peraltro motivatamente esclusa dai giudici di merito, i quali hanno osservato che la M. nel corso della testimonianza resa innanzi al giudice del lavoro aveva premesso di aver lavorato presso il negozio dell’ A., quale addetta alla vendita, negli ultimi vent’anni ed aveva categoricamente escluso che la C. avesse svolto analoga attività; che tale asserzione, perentoria, era smentita dalle contrarie dichiarazioni dei testi Ci., D. e T., che invece avevano attestato la presenza della C. nel negozio, la sua conoscenza della merce, la sua adibizione alla vendita e non anche la sua applicazione all’arte del ricamo; che, dunque, necessariamente la M., per la sua presenza quotidiana nel negozio, non poteva opporre che la difformità delle sue dichiarazioni, rispetto a quanto emerso dall’istruttoria, fosse giustificata dalla sua personale conoscenza, non certo occasionale e saltuaria. Le argomentazioni dei giudici di merito relative all’elemento soggettivo del reato non possono, quindi, essere qualificate nè come difettose nè come manifestamente illogiche.

8. Non può trovare accoglimento il motivo con cui la ricorrente indica, denunciando il travisamento della prova, le numerose contraddizioni in cui sarebbero caduti i testi escussi in primo grado; la M., che, peraltro, ripropone le medesime osservazioni sul punto mosse con i motivi di appello, senza censurare le argomentazioni in base alle quali la doglianza è già stata disattesa in sede di merito, investe il contesto della giustificazione, proponendo una diversa ed alternativa versione dei fatti, che come è noto, in assenza nell’iter argomentativo adottato dalla corte distrettuale di patenti manchevolezze, esula dal controllo di questo giudice. Altrettanto, è da dirsi per il motivo relativo alla mancata condanna dell’ A., quale istigatore della falsa testimonianza, la cui configurabilità non è certo condizionata dalla correità o meno del soggetto che in ipotesi è avvantaggiato dalle dichiarazioni non veritiere; nè il confronto tra le posizioni fra più imputati, fra loro non correlate inscindibilmente, in quanto attiene a considerazioni di puro merito, nella specie logicamente risolte, può costituire lagnanza proponibile.

9. Alla dichiarazione di rigetto consegue la condanna della detta ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio nei confronti di Mi.Gi. la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso di M.G., che condanna al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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