Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. La Corte di Appello di Brescia con sentenza del 9 marzo 2010, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Cremona dell’8 ottobre 2009 con la quale F.P., C.G. e D. V.T. erano stati condannati per il delitto di tentato furto aggravato in concorso.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione:
a) D.V.T., a mezzo del proprio difensore, lamentando:
1) una nullità per l’erronea interpretazione dell’art. 438 c.p.p., comma 5 in tema di giudizio abbreviato condizionato;
2) una violazione di legge e un difetto di motivazione in ordine alla idoneità e alla sufficienza degli impianti di intercettazione in dotazione all’Ufficio inquirente;
3) una violazione di legge e un difetto di motivazione in ordine alla prova indiziaria dalla quale era derivata l’affermazione della penale responsabilità;
4) una violazione di legge e un difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ascritto;
5) una violazione di legge e un difetto di motivazione in ordine alla concreta quantificazione della pena inflitta;
b) C.G. e F.P., personalmente, lamentando:
1) una violazione di legge nascente dalla mancata concessione al difensore di fiducia del rinvio dell’udienza dibattimentale del 9 marzo 2010 per motivi di salute;
2) una manifesta illogicità della motivazione sul punto dell’accertamento della propria responsabilità penale.
Motivi della decisione
1. I ricorsi non meritano accoglimento.
2. Quanto alla posizione di D.V.T. si devono sicuramente disattendere le contestazioni in rito mosse all’impugnata decisione, così come già affermato dalla Corte Territoriale.
Innanzitutto, l’integrazione probatoria di cui all’art. 438 c.p.p., comma 5, non può consistere in una verifica generale degli esiti delle indagini preliminari, sotto forma di ripetizione degli stessi atti compiuti dagli inquirenti, o in un’assunzione di nuove prove su aspetti già ampiamente chiariti dalle indagini;
richiedendosi, al contrario, una lacuna investigativa su oggetti essenziali della prova, o, almeno, la necessità di approfondire aspetti importanti ma scarsamente valorizzati nella fase delle indagini preliminari (v. Cass. Sez. 4, 19 marzo 2009 n. 19733).
Il che presuppone che il soggetto interessato alla suddetta integrazione debba farsi parte diligente nella concreta indicazione delle pretese lacune probatorie mentre nella specie la difesa dell’odierno ricorrente nulla ha detto in proposito nella relativa fase di merito.
Imputet sibi, di conseguenza, il mancato accoglimento di una richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad un’integrazione probatoria solo nominalmente richiesta.
Del pari infondata è l’eccezione di nullità relativa alle intercettazioni telefoniche, effettuate presso strutture esterne all’organo inquirente.
Nel caso di cui al presente processo le autorizzazioni ad avvalersi di impianti esterni erano motivate (come ricorda lo stesso ricorrente, v. pagina 3 del ricorso) in base al rilievo delle eccezionali ragioni di urgenza nascenti dal contesto delle indagini effettuate in un ambito spaziale molto diffuso e per l’accertamento di un reato associativo di particolare gravità.
La tesi difensiva che tanto non bastava a rappresentare una ragione di inidoneità degli impianti riconducibile al paradigma normativo trascura di considerare che questi sono costituiti da apparecchiature che devono essere installati, da linee telefoniche ed elettriche che devono servirle, da locali adattati allo scopo e nei quali le operazioni devono potere essere in concreto svolte riservatamente.
La stessa locuzione normativa, "impianti", presuppone d’altro canto una localizzazione delle apparecchiature e delle linee funzionali alla intercettazione.
Quanto alle ragioni di eccezionale urgenza, i decreti facevano riferimento ad attività dell’associazione per delinquere e a traffici concernenti l’esecuzione di una diffusa attività delittuosa su di una vasta porzione del territorio.
E la giurisprudenza di questa stessa Sezione della Corte è univoca nell’affermare che la sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza può sicuramente desumersi dall’intero contesto motivazionale costituito dal provvedimento (autorizzativo ed esecutivo) e dal riferimento in esso contenuto, anche per implicito, alle note di Polizia relative alla esistenza di attività criminali in corso (v.
Cass. Sez. 5, 27 settembre 2006 n. 36090 del 27/09/2006).
In linea con tale criterio si sono d’altro canto espresse le Sezioni Unite con le sentenze del 31 ottobre 2001 n. 32, del 26 novembre 2003 n. 919 (nel senso della sufficienza dell’espressione "visto il decreto del G.I.P.", da intendersi quale rinvio al passo del decreto autorizzativo nel quale si esplicitava l’esistenza di una "situazione in atto di svolgimento dell’attività organizzativa dei reati fine dell’associazione") e del 29 novembre 2005 n. 2737.
Al limite dell’inammissibilità sono il terzo e quarto motivo del ricorso in quanto attinenti a motivi di doglianza già proposti e disattesi dalla Corte di Appello.
La Corte territoriale, infatti, con motivazione completata dal recepimento di quanto espresso dal Giudice del primo grado (v. pagina 10 della motivazione) ha logicamente valutato la qualificazione giuridica da far assumere ai fatti accertati e una rilettura di tali fatti da parte di questa Corte di legittimità non è consentita allorquando non si evidenziano affatto travisamenti probatori o illogicità manifesta.
Con particolare riferimento alle specifiche contestazioni del ricorrente può notarsi come la gravità degli indizi a suo carico risulti evidente dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, sulle quali la Corte di Appello ha ampiamente motivato (v. pagine 12 e 13 della decisione) mentre la fattispecie di cui all’articolo 624 bis c.p. risulta sicuramente integrata.
Sul tale ultimo punto è utile ricordare come la pacifica giurisprudenza di questa Sezione abbia avuto modo di sottolineare come il concetto di privata dimora sia più ampio di quello di abitazione e rientri in esso qualsiasi luogo, esclusa la casa di abitazione, dove ci si soffermi ad esercitare, anche transitoriamente, manifestazioni della attività individuale per motivi leciti i più diversi: studio, cultura, lavoro, svago, commercio; pertanto, è stato ritenuto luogo di privata dimora lo stabilimento industriale o il partito politico (v. Cass. Sez. 5, 2 luglio 2010 n. 30957 e 5 luglio 2010 n. 33993).
Quanto all’ultimo motivo del ricorso si osserva come la pena applicata nei confronti del ricorrente appaia sicuramente ispirata ai criteri di cui all’art. 133 c.p..
Va, a tal proposito, richiamato il principio consolidato per il quale la motivazione in ordine alla determinazione della pena base, ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.
Fuori di questo caso anche l’uso di espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congrua riduzione", "congruo aumento" o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell’imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall’art. 133 c.p. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al "quantum" della pena (v. Cass. Sez. 2, 26 giugno 2009 n. 36245).
3. Quanto alla posizione di C.G. e F.P., espressa con due distinti ricorsi ma di identico contenuto, si osserva che:
a) il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinvio del dibattimento per impedimento a comparire dell’imputato o del suo difensore, ex art. 420 ter c.p.p., è sottratto al sindacato di legittimità, qualora il potere discrezionale, attribuito al Giudice di merito, sia stato esercitato sulla base di una adeguata motivazione immune da vizi logici e giuridici (v, Cass. Sez. 5, 20 settembre 2005 n. 35170); nella specie, inoltre, il giudizio di merito si è addirittura svolto con rito camerale, ex art. 127 c.p.p., per cui non era affatto necessaria la presenza del difensore e non trova applicazione il suddetto art. 420 ter c.p.p. (v. Cass. Sez. 6, 19 febbraio 2009 n. 14396);
b) del tutto generico è, infine, il secondo e ultimo motivo dei ricorsi in quanto propone una rilettura delle conclusioni del giudizio di merito basata su circostanze di fatto già correttamente valutate e non più sindacabili avanti questa Corte di legittimità in quanto sorrette da congrua e logica motivazione.
4. In definitiva, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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