Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-02-2011) 18-04-2011, n. 15576

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Pubblico Ministero – deducendo, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), errata applicazione della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 1, 4 e 7 – ricorre avverso il decreto sopra indicato, che ha revocato il decreto datato 7 maggio 2005, con cui il Tribunale di Catanzaro aveva applicato a I.D. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di quattro anni e disposto il sequestro e la confisca dei beni immobili.

2. Il ricorrente, sotto la rubrica sopra indicata e la deduzione di "carenza di motivazione e incongruenza che viziano il decreto impugnato", in effetti propone censure che manifestano una valutazione antitetica rispetto a quella offerta dalla Corte d’appello, in relazione agli elementi indiziari presi in considerazione ai fini della misura di prevenzione.

3. La prospettazione del ricorrente, analoga a quella accolta dal giudice di primo grado, non può essere presa in considerazione in questa sede di legittimità, in presenza di un’adeguata motivazione del provvedimento impugnato, esaustivo e completo sotto ogni profilo richiesto dalla L. n. 1323 del 1956.

A fronte di diverse valutazioni operate dal Pubblico Ministero e dal competente giudice d’appello non è consentito a questa Corte di sovrapporre la propria valutazione degli elementi indiziari di pericolosità del prevenuto, se non quando nel provvedimento impugnato sia manifesta la mancanza assoluta o contraddittorietà o l’illogicità di motivazione, che il Collegio esclude nel caso in esame, in presenza di un ragionamento giustificativo giuridicamente corretto e logicamente plausibile.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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