Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 31-03-2011) 19-04-2011, n. 15608 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 3 marzo 2010, la Corte d’Appello di Brescia riformava parzialmente la sentenza con la quale il Tribunale di Bergamo, il 24 ottobre 2005, aveva condannato S.C. dichiarando non doversi procedere per essere il reato di cui all’art. 609 quinquies c.p. estinto per prescrizione riconoscendo, per la residua imputazione di violenza sessuale in danno di minore infraquattordicenne, l’attenuante prevista dall’art. 609 bis c.p., u.c. riducendo, conseguentemente, la pena inflitta dal primo giudice.

Il S. era accusato di avere in più occasioni costretto, nell’estate del 2001, la minore O.S., nata nel (OMISSIS), a subire toccamenti e baci e di essersi masturbato alla sua presenza.

Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione degli artt. 522 e 517 c.p.p. in relazione all’art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b) e all’art. 518 c.p.p. ed il vizio di motivazione con riferimento al fatto che il giudice di prime cure aveva posto a fondamento della condanna fatti successivi a quelli collocati temporalmente dall’imputazione all’estate 2001 senza alcuna contestazione suppletiva da parte del Pubblico Ministero.

Rilevava che aveva errato la Corte d’Appello nel ritenere irrilevante la eccezione sollevata sul presupposto che l’imputato aveva comunque potuto esercitare i propri diritti e che il giudice si era comunque pronunciato solo sui fatti oggetto di imputazione e che, in ogni caso, tali fatti non potevano neppure essere utilizzati per attestare la veridicità di altri fatti.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta credibilità della persona offesa relativamente ai fatti oggetto di imputazione sulla base di dati fattuali che dettagliatamente indicava.

Con un terzo motivo di ricorso lamentava la mancata assunzione di una prova decisiva consistente in una perizia sulla minore in relazione alle dichiarazioni ed agli scritti acquisiti nel corso del dibattimento.

Con un quarto motivo di ricorso deduceva il vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento dell’istanza di sospensione della immediata esecutività delle statuizioni civili la cui formulazione era giustificata dal suo grave stato di indigenza.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Occorre rilevare, con riferimento al primo motivo di ricorso, che la necessaria correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza riguarda esclusivamente fatti in ordine ai quali il giudice effettivamente si pronuncia.

Nel caso di specie la Corte territoriale, nel respingere l’eccezione sollevata con l’atto di appello, ha chiaramente precisato che la sentenza di prime cure specifica che la decisione riguarda esclusivamente i fatti individuati nell’imputazione come avvenuti nell’estate del 2001, mentre gli altri episodi emersi nel corso dell’istruzione dibattimentale e durante le indagini preliminari e risalenti al 2002 non sono stati considerati dal giudice di prime cure nella decisione.

Le emergenze probatorie, ivi comprese quelle riferite a fatti successivi a quelli oggetto di imputazione, tuttavia, sono state valorizzate complessivamente dal giudice di prime cure senza distinzioni e senza alcuna indicazione specifica ai fatti oggetto di imputazione.

Anche tale circostanza è stata oggetto di attenta valutazione da parte della Corte territoriale che ha chiaramente censurato la decisione impugnata sul punto, giungendo però alla conclusione che la ritenuta carenza motivazionale non era tale da inficiare le conclusioni cui il primo giudice era comunque pervenuto, in quanto la rivalutazione del quadro probatorio complessivo effettuato conduceva comunque in modo inequivocabile ad una conferma della responsabilità dell’appellante per le condotte descritte nell’imputazione.

La Corte territoriale non è pertanto incorsa in una erronea lettura delle norme processuali applicate ed ha correttamente respinto l’eccezione sollevata dalla difesa.

Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione ed è pertanto necessario richiamare l’attenzione sui limiti del sindacato di legittimità della sentenza impugnata.

La giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte ha ripetutamente chiarito che il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione della espressa previsione normativa, al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell’apparato argomentativo con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (si vedano ad esempio, limitatamente alla pronunce successive alle modifiche apportate all’art. 606 c.p.p. dalla L. n. 46 del 2006, Sez. 6^ n. 10951, 29 marzo 2006; Sez. 6^ n. 14054, 20 aprile 2006; Sez. 6^ n. 23528, Sez. 3 n. 12110, 19 marzo 2009).

Con specifico riferimento al vizio di motivazione riferito alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, è stata ulteriormente evidenziata l’impossibilità per il giudice di legittimità di accedere agli atti (tranne nel caso in cui gli stessi siano allegati al ricorso o in esso integralmente riprodotti) e la delicatezza del controllo di legittimità, che impone al giudice "di verificare se il "senso o significato probatorio" dedotto dal ricorrente sia congruo al "complesso" della dichiarazione", operazione di stretto merito che "in genere presuppone non solo la conoscenza degli altri elementi di prova, ma appunto anche la stessa valutazione complessiva di tutte le prove: la Corte, in questa prospettiva, deve limitarsi alla "verifica di legittimità" della corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente e il contenuto complessivo delle dichiarazione, che è verifica del tutto peculiare, che si caratterizza per il non sostituirsi al compito esclusivo del giudice di merito, limitandosi ad accertare l’eventuale sussistenza del vizio processuale dedotto, senza alcun vincolo "contenutistico" per il successivo apprezzamento del giudice di merito nel caso di annullamento con rinvio sul punto" (così Sez. F. n. 32362, 26 agosto 2010. Nello stesso senso, Sez. 6^ n. 18491,14 maggio 2010).

Così delimitato l’ambito di operatività dell’art. 606 c.p.p., lett. e) si deve osservare che, sotto tale profilo, la sentenza impugnata risulta immune da censure avendo i giudici operato un’accurata analisi delle ragioni poste a sostegno della decisione di primo grado e dei rilievi della difesa sviluppati nei motivi di appello con una valutazione complessiva degli elementi fattuali offerti alla loro attenzione del tutto priva di contraddizioni, con la conseguenza che ciò che il ricorrente richiede è, in sostanza, una inammissibile rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

La Corte territoriale ha comunque fornito una rigorosa ed esaustiva indicazione delle ragioni per le quali le dichiarazioni della minore, ritenute attendibili dal giudice di prime cure, non accusavano alcun cedimento a fronte delle censure mosse con l’appello.

Viene infatti fornita una completa ricostruzione dei fatti ed una verifica dell’attendibilità della minore che non si esaurisce nella mera verifica dei contenuti ma anche in una attenta disamina delle valutazioni espresse dagli specialisti che l’hanno seguita subito dopo i fatti nonchè prima e durante l’incidente probatorio in occasione del quale sono state raccolte le sue dichiarazioni.

Sono state prese in considerazione le condizioni della minore e le dimostrate difficoltà di espressione, il comportamento tenuto durante la deposizione e l’origine delle dichiarazioni spontanee dopo la manifestazione di episodi di disagio psicologico, manifestatisi anche attraverso eventi tipici di stress indotto da abuso sessuale.

L’accurata analisi della Corte non tralascia ipotesi alternative, fino a quella della calunniosa macchinazione, che vengono tutte escluse sulla base di argomentazioni solide e coerenti che evidenziano una singolare cura e non sono minimamente scalfite dalle censure mosse in ricorso per lo più proponendo una lettura alternativa dei dati acquisiti.

La Corte territoriale ha inoltre preso in considerazione tutte le doglianze mosse dalla difesa chiarendone l’infondatezza o l’irrilevanza sempre attraverso una lucida disamina del complesso degli elementi a disposizione.

I criteri di valutazione adottati dai giudici del gravame risultano peraltro perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte.

Occorre a tale proposito ricordare che alle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza sia ritenuta intrinsecamente attendibile, viene riconosciuta la natura di vera e propria fonte di prova, ammettendo che sulla stessa, anche esclusivamente, possa essere fondata l’affermazione di colpevolezza dell’imputato, purchè la relativa valutazione sia adeguatamente motivata (Sez. 4^ n. 30422, 10 agosto 2005; Sez. 4^ n. 16860, 9 aprile 2004; Sez. 5 n. 6910, 1 giugno 1999).

A conclusioni analoghe e con richiami ad un maggiore rigore si è giunti anche con riferimento alle dichiarazioni del minore vittima di abusi sessuali.

Si è infatti chiarito (Sez. 3^ n. 8962, 3 ottobre 1997, menzionata anche dalla Corte territoriale) che la particolarità dell’esame del minore vittima di abuso sessuale implica l’esame dell’attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto;

della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne.

Viene inoltre ritenuta efficace l’indagine psicologica in ordine all’attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettivo ed affettivo, e la sua credibilità.

II primo profilo riguarda la capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all’età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari.

Il secondo profilo – da tenere distinto dall’attendibilità della prova, che rientra nei compiti esclusivi del giudice – è diretto ad esaminare il modo in cui il minore ha vissuto ed ha rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna. E’ inoltre richiesto di evitare ogni trauma ulteriore, non strettamente ed assolutamente indispensabile.

L’assunto è stato successivamente ribadito (Sez. 3 n. 5003, 7 febbraio 2007; n. 39994, 29 ottobre 2007; n. 29612, 27 luglio 2010).

La decisione è immune da censure anche con riferimento al terzo motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva indicata in una perizia sulla minore relativamente alle dichiarazioni ed agli scritti acquisiti senza null’altro aggiungere.

Sul punto è sufficiente osservare che, come ricordato dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Sez. 6^ n. 14916, 19 aprile 2010), la mancata assunzione di una prova decisiva ha rilievo solo nel caso in cui, dal confronto tra la prova richiesta e non ammessa e gli argomenti posti a sostegno della pronuncia impugnata, emerga chiaramente che l’assunzione della prova negata avrebbe certamente determinato il giudice a diverse conclusioni, o qualora la mancata acquisizione della prova medesima abbia inciso a tal punto sulla decisione da indurre il giudice alla redazione di una motivazione fondata su affermazioni apodittiche o congetturali (Sez. 1 n. 3182,23 marzo 1995; Sez. 2 n. 38883, 23 marzo 1995).

La decisione della Corte territoriale illustra però nel dettaglio i motivi per i quali ha ritenuto sufficiente ed utilizzabile per la decisione il materiale probatorio acquisito il quale, come si è detto, viene valorizzato in modo impeccabile.

Per quanto riguarda, infine, il quarto motivo di ricorso deve ricordarsi che, per costante e condivisibile giurisprudenza, le questioni concernenti le statuizioni relative alla provvisionale non sono deducibili in sede di legittimità (Sez. 4 n. 34791, 27 settembre 2010; Sez. 2 n. 36536, 23 settembre 2003).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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