Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-04-2011) 20-04-2011, n. 15760

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

T.G., tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, in data 4.10.2010, con cui il Tribunale del Riesame di Napoli, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame del ricorrente, annullava, limitatamente ai reati di cui ai capi 26, 26 bis e 26 ter, l’ordinanza 29.6.2010 del GIP del Tribunale di Napoli, applicativa della misura cautelare in carcere per i reati ipotizzati di cui all’art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (capo 25), per aver partecipato, ad un’associazione di tipo mafioso denominata clan De Sena, nella zona di (OMISSIS) e comuni limitrofi, nonchè per i reati di cui agli artt. 26, 26 bis e 26 ter c.p.; artt. 81 cpv. e 648 c.p. (capo 27).

Il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata deducendo:

1) erronea applicazione della legge penale nonchè mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine ai reati contestati ed al disposto dell’art. 273 c.p.; contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale del Riesame, dalle conversazioni intercettate tra l’indagato ed il cugino Te.Da., non era dato desumere il ruolo dello stesso nell’associazione camorristica di cui al capo 25);

2) non sussistevano i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari neanche per il reato di ricettazione di cui al capo 27), dato il tempo trascorso da tale fatto; peraltro, le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte con una misura meno affittiva di quella della custodia in carcere.

Il ricorso è inammissibile.

Le doglianze esposte sono, infatti, del tutto generiche e disancorate dalla specifica motivazione del provvedimento impugnato, laddove si da conto, con argomentazioni esenti da vizi di manifesta illogicità, sulla base degli elementi investigativi acquisiti e del tenore delle conversazioni intercettate, espressamente riportate, della fiorente attività di ricettazione svolta dall’indagato "che viene in contatto di volta in volta con soggetti diversi… dando contezza della notevole quantità di affari conclusi nel settore del commercio di provenienza illecita", nonchè della consapevole partecipazione del T. alla organizzazione camorristica facente capo a Te.Da..

Risulta pure adeguatamente motivata l’adeguatezza della misura della custodia in carcere, in relazione alla negativa personalità del ricorrente, inserito "nelle logiche criminali del clan di appartenenza" ed avuto riguardo alla natura del reato contestato, ex art. 416 bis c.p., per il quale è previsto l’applicazione della misura cautelare in carcere ai sensi dell’art. 275 c.p.p., comma 3.

Deve, pertanto, dichiararsi la inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed, inoltre, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *