Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 36 del 11-9-2010
(Pubblicato nel supplemento n. 4 al Bollettino ufficiale della
Regione
Trentino-Alto Adige n. 38 del 15 settembre 2009)
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Ha approvato
Nessuna richiesta di referendum e’ stata presentata
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il comma 3 dell’art. 4 della legge provinciale 18 novembre
2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e referendum», e’ cosi’
sostituito:
«3. Se l’iniziativa popolare e’ risultata ammissibile, il
Presidente del Consiglio provinciale assegna il progetto di legge
alla commissione legislativa competente per materia. Conclusa la
trattazione da parte della commissione legislativa, o comunque
trascorsi sei mesi dall’assegnazione senza che la commissione abbia
concluso la trattazione del progetto di legge, lo stesso e’ iscritto
al primo punto dell’ordine del giorno della successiva seduta del
Consiglio provinciale, il quale deve concluderne la trattazione entro
i successivi sei mesi.».
2. Dopo il comma 3 dell’art. 4 della legge provinciale 18
novembre 2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e referendum», e’
aggiunto il seguente comma:
«4. In caso di una modifica sostanziale della disciplina
complessiva o delle circostanze che hanno indotto alla presentazione
dell’iniziativa popolare, i promotori possono ritirare la stessa con
comunicazione motivata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio
provinciale. La comunicazione del ritiro puo’ avvenire fino a quando
non e’ stato votato in Consiglio provinciale il passaggio alla
discussione articolata. Tale comunicazione e’ pubblicata sul
Bollettino ufficiale della Regione.».
Art. 2
1. Il comma 2 dell’art. 6 della legge provinciale 18 novembre
2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e referendum», e’ cosi’
sostituito:
«2. Nella richiesta sono indicati nome, cognome e domicilio dei
singoli promotori, la cui firma va autenticata, e il nominativo del
promotore che rappresenta i promotori e che riceve le comunicazioni
previste dal procedimento.».
Art. 3 1. Il comma 1 dell’art. 9 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e referendum», e’ cosi’ sostituito: «1. La Commissione per i procedimenti referendari procede all’esame di ammissibilita’ entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di un referendum, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito alla competenza provinciale della materia oggetto del referendum, alla conformita’ della richiesta alle disposizioni della Costituzione, dello Statuto speciale e ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali nonche’ in merito ai presupposti e ai limiti previsti dalla presente legge.». 2. Dopo il comma 1 dell’art. 9 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e referendum», e’ inserito il seguente comma: «1-bis. La Ripartizione provinciale Servizi centrali comunica ai promotori le eventuali riserve espresse dalla Commissione in sede di esame ai sensi del comma 1. Entro venti giorni i promotori possono integrare o riformulare la richiesta di referendum, dopodiche’ la Commissione si pronuncia sull’ammissibilita’ dello stesso. Se dichiara ammissibile il referendum, puo’ essere avviata la raccolta delle firme.».
Art. 4 1. Il comma 1 dell’art. 12 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e referendum», e’ cosi’ sostituito: «1. Ricevuta la comunicazione relativa alla decisione sulla procedibilita’ della richiesta di referendum abrogativo, il Presidente della Provincia indice il referendum, fissando la data per lo svolgimento dello stesso in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. Nel relativo decreto da emanarsi non meno di cinquanta e non piu’ di sessanta giorni dallo svolgimento del referendum e’ riportato anche il quesito da sottoporre agli elettori.». 2. Il comma 2 dell’art. 12 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e referendum», e’ cosi’ sostituito: «2. Se sono stati dichiarati procedibili piu’ referendum ai sensi della presente legge, essi si svolgono contemporaneamente, con un’unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno. Lo svolgimento di uno o piu’ referendum puo’ essere rinviato a un’altra data nel caso in cui siano gia’ stati indetti nell’arco dell’anno altri referendum statali, regionali o provinciali di cui alla legge provinciale 17 luglio 2002, n. 10, cui abbinarlo o abbinarli. Lo svolgimento contemporaneo di referendum ai sensi della presente legge e di elezioni a livello comunale, provinciale, statale o europeo non e’ consentito.». 3. Dopo il comma 6 dell’art. 12 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e referendum», e’ aggiunto il seguente comma: «7. Se prima della data prevista per lo svolgimento del referendum e’ intervenuta l’abrogazione parziale o una modifica non sostanziale della legge o delle disposizioni di legge cui si riferisce il referendum, il referendum si svolge sul quesito adeguato o riformulato dalla Commissione.». 4. Dopo il comma 7 dell’art. 12 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e referendum", e’ aggiunto il seguente comma: «8. In caso di una modifica sostanziale della disciplina complessiva o delle circostanze che hanno indotto alla presentazione della richiesta di referendum, i promotori possono presentare alla Ripartizione provinciale Servizi centrali la comunicazione motivata di considerare superato il referendum, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Provincia che indice il referendum. Tale comunicazione e il decreto del Presidente della Provincia che dichiara che il referendum non ha luogo sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.».
Art. 5 1. Dopo il comma 1 dell’art. 13 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e referendum», e’ inserito il seguente comma: «1-bis: Qualora nel giorno del referendum stabilito ai sensi dell’art. 12, comma 1, dovessero tenersi referendum di cui si sono occupate diverse commissioni ai sensi dell’art. 8, la commissione istituita per prima assume per tutti i referendum i compiti previsti dal comma 1.».
Art. 6 1. Nel comma 1 dell’art. 15 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e referendum», dopo le parole: «e l’indicazione» sono inserite le seguenti parole: «nel progetto di legge.». 2. Il comma 4 dell’art. 15 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante "Iniziativa popolare e referendum", e’ cosi’ sostituito: «4. La Commissione per i procedimenti referendari, dopo aver accertato la regolarita’ delle firme raccolte entro il termine di tre mesi dalla restituzione dei fogli vidimati, sospende ogni ulteriore attivita’ ed operazione relativa allo svolgimento del referendum per un periodo di centottanta giorni. Il periodo di sospensione di cui al presente comma non e’ considerato rilevante ai fini dell’art. 12, comma 5.». 3. Dopo il comma 4 dell’art. 15 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e referendum», e’ inserito il seguente comma: «4-bis. Se durante il periodo di sospensione di cui al comma 4 il Consiglio provinciale approva una legge provinciale che corrisponde al progetto di legge da sottoporre a referendum, apportando unicamente eventuali adeguamenti tecnici, redazionali e linguistici, la Commissione dichiara l’improcedibilita’ del referendum. In caso contrario, il referendum ha ulteriore corso.». 4. Dopo il comma 4-bis dell’art. 15 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e referendum», e’ inserito il seguente comma: «4-ter. In caso di richieste di referendum di cui al comma 1 aventi lo stesso argomento e tra esse incompatibili dal punto di vista del contenuto, esse sono dichiarate ”concorrenti” dalla Commissione di cui all’art. 8 e sono sottoposte a referendum lo stesso giorno. Sulla scheda di votazione la formula di cui al comma 1 e’ modificata come segue: ”Volete che sia approvato il progetto di legge …, proposto da …, oppure il progetto di legge …, proposto da …, oppure volete che nessuno dei due sia approvato?”. In caso di piu’ di due progetti concorrenti sottoposti a referendum, la formula e’ modificata come segue: ”Quale dei progetti volete che sia approvato oppure volete che nessuno di questi progetti di legge sia approvato?” e l’elettore puo’ esprimere il suo consenso per uno o nessuno dei progetti i cui titoli e promotori sono elencati sulla scheda. L’ordine di elencazione e’ assegnato mediante sorteggio. Agli elettori viene garantita la presa visione dei progetti di legge e della relativa relazione illustrativa.». 5. Dopo il primo periodo del comma 5 dell’art. 15 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e referendum», e’ aggiunto il seguente periodo: «In caso di referendum su progetti concorrenti ai sensi del comma 4-ter, il Presidente della Provincia promulga il progetto che ha ottenuto la maggioranza dei voti validi favorevoli, sempre che il numero dei voti a favore di tale progetto sia superiore al numero dei voti a favore del rigetto di tutti i progetti di legge concorrenti.». 6. Dopo il comma 4-ter dell’art. 15 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e referendum», e’ inserito il seguente comma: «4-quater. Nel caso in cui il progetto di legge da sottoporre a referendum intervenga su una legge o singole disposizioni di legge che siano state nel frattempo, anche parzialmente, abrogate o modificate, la Commissione per i procedimenti referendari adegua o riformula il progetto ai sensi dell’art. 11, comma 3, e dell’art. 12, comma 7, sentito il rappresentante dei promotori di cui all’art. 6, comma 2. I promotori possono altresi’ presentare la comunicazione motivata di considerare superato il referendum ai sensi dell’art. 12, comma 8.». 7. Dopo il comma 4-quater dell’art. 15 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e referendum», e’ inserito il seguente comma: «4-quinquies. I promotori possono avvalersi dell’assistenza degli uffici provinciali competenti per la predisposizione della copertura finanziaria del progetto di legge. Ove necessario, la Commissione di cui all’art. 8 adegua la copertura finanziaria prima della votazione, sentiti gli uffici competenti. In ogni caso viene sottoposto a referendum il testo risultante da tale adeguamento.».
Art. 7 Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni di cui all’art. 4, comma 1, della presente legge riguardanti il periodo di svolgimento dei referendum si applicano a partire dal 1° gennaio 2010. Il Presidente della Provincia indice i referendum che possono essere dichiarati procedibili alla data di entrata in vigore della presente legge, fissando la data per lo svolgimento contestuale degli stessi in una domenica compresa tra il 1° ottobre e il 30 novembre 2009. Si applica la legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, recante «Iniziativa popolare e referendum», come modificata dalla presente legge.
Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si
fa fronte ai sensi dell’art. 19 della legge provinciale 18 novembre
2005, n. 11.
Art. 9 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Bolzano, 7 settembre 2009 Durnwalder
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
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